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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/08/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/15693
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
Arch. , nato a [...] il [...] residente a [...]
3, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Manca del Foro di Firenze C.F._1
(c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via della Cernaia C.F._2 n. 80 (fax 055.482690, pec: ), Email_1
ATTORE/I convenuto nella causa riunita
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Tarantino;
Controparte_1
[...]
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
o comunque pro-tempore, (p. iva ) corrente in Roma (RM), Viale Cesare Pavese n. 385
[...] P.IVA_1 CAP 00144 , elettivamente domiciliata in Firenze, Via Dei Brunelleschi n.1, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Tronconi CONVENUTA
n persona del legale Controparte_4 rappresentante protempore, (p. iva ), corrente in Modena (MO), Via Francesco P.IVA_2
Cilea n. 21-
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Gastro;
Controparte_5
-ATTORE NELLA CAUSA RIUNITA- contumace in riassunzione rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Voce e dall'Avv. Roberta Controparte_6
Bernardini;
-CONVENUTA NELLA CAUSA RIUNITA
Pagina 1
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE ARCH. Pt_1
nel merito, tenuto conto delle conclusioni della CTU depositata dall'Ing. e della perizia depositata dal dott. , accertare che Per_1 Per_2 la responsabilità del sinistro stradale occorso in data 13.07.2018 in Firenze, alle ore 18.00 circa, sul Viadotto del Ponte all'Indiano all'altezza dell'uscita per Via Pistoiese, tra lo scooter Honda SH tg DX11328 -di proprietà e condotto dall'Arch. e l'autocarro Nissan tg CJ374LB, Pt_1 di proprietà della e condotto dal sig. Controparte_4 [...] nel quale sono rimasti coinvolti anche i veicoli condotti CP_4 dal sig. e dal sig. , è ascrivibile in via esclusiva al CP_5 Pt_2 conducente dell'autocarro Nissan tg CJ374LB, di proprietà della
[...]
e condotto dal sig. Controparte_4 CP_4
e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte nei
[...] confronti del sig. in quanto destituite del benché minimo Parte_1 fondamento e condannare, la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, e la
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, in solido fra loro, al ristoro di tutti i danni fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali e, comunque di qualsivoglia natura, presenti e futuri, subiti e subendi dall'Arch. in conseguenza Parte_1
e a causa del sinistro di cui è causa, che si quantificano in:
€ 146.803,55 a titolo di danno non patrimoniale calcolato in base alle risultanze della CTU medico-legale e con personalizzazione,
o comunque nella misura maggiore o minore come da risultanze istruttorie,
€ 1.713,74 quale costo la riparazione del motoveicolo ritenuto congruo dall'Ing. Per_1
oltre al danno patrimoniale per i minori redditi percepiti come documentato in atti da liquidarsi anche in via equitativa;
spese e compensi per l'assistenza dei CCTTPP come da allegato A;
spese e compensi CTU come liquidati dal Tribunale;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo.
- In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già richieste in atti ed in particolare con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.;
- con vittoria di spese e compensi
Nell'interesse di : Parte_3
Quanto alle domande di e Controparte_1 Controparte_5
Nel merito, respingerle perché infondate in fatto e in diritto e comunque perché indimostrate e preso atto delle somme offerte prima e fuori del presente giudizio, dichiarare che esse sono congrue e satifasfattorie in considerazione della quota di responsabilità dell'assicurato; in ipotesi, accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. in maniera esclusiva e/o in Parte_1 concorso con la ditta condannare il primo a risarcire i danni lamentati dalla CP_4 Controparte_4
Pagina 2 e da nella misura che sarà ritenuta di giustizia in luogo della Controparte_1 Controparte_5 comparente e/o nella percentuale di responsabilità attribuita a ciascuna delle parti;
in via ulteriormente subordinata, condannare il Sig. , in via di regresso, a manlevare Parte_1 indenne la comparente da quanto questa fosse tenuta a corrispondere ai predetti Controparte_1
e nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle loro domande e ciò anche
[...] Controparte_5 in punto di spese.
Quanto alla domanda di . Parte_1
In tesi, rigettare la domanda del predetto Sig. perché infondata in fatto e in diritto e Parte_1 comunque perché indimostrata, in ipotesi, contenere nei limiti del giusto del dovuto e del provato l'ammontare del risarcimento a favore di e dunque commisurarvi l'onere della comparente. Parte_1
Con vittoria delle spese di lite. Per_ In via istruttoria, la comparente insiste affinché venga convocato a chiarimenti il C.T.U. Ing. sulle questioni sopra enunciate;
chiede, inoltre, che Codesto Giudice voglia revocare la sua precedente ordinanza ed ammettere le prove per testi già formulate.
Nell'interesse di : Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze respingere la domanda del Sig. e/o Controparte_5 tutte le domande proposte nei confronti del Sig. e/o di (già Parte_1 CP_8 CP_6 perché infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse di : Controparte_1
• accertare e dichiarare la responsabilita' del Sig. , quale conducente del mezzo Controparte_4 autocarro Nissan tg. CJ 374 LB nella causazione del sinistro de quo;
• per l'effetto condannare la convenuta in persona del Controparte_9 legale rappresentante pro tempore, in solido con la in persona del Controparte_10 legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria del veicolo danneggiante, al pagamento - in favore dell'attore - a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 1.667,28, importo calcolato al netto della somma di euro 1.200,00 già inviato dalla compagnia oltre interessi e , o CP_2 a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
• Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con tre distinti atti di citazione il Sig. quale proprietario e conducente Controparte_5 dell'autovettura Fiat Panda tg. PO004951, il Sig. proprietario e conducente del Parte_1 motociclo Honda SH tg.DX11328 e l' cessionaria del credito del Sig. Controparte_11
, proprietario dell'autovettura Ford GA tg. FA737PA, agivano in giudizio per Parte_4 richiedere il risarcimento dei danni, fisici (il solo Sig. ed ai mezzi, subiti in conseguenza del Pt_1 sinistro stradale verificatosi in data 13.07.2018, alle ore 18:00 circa, a Firenze, sul viadotto del Ponte all'Indiano con direzione Scandicci e che ha visto coinvolto anche l'autocarro Nissan tg. CJ374LB di proprietà della società e condotto dal Sig. . Controparte_4 Controparte_4
Il Giudice di Pace di Firenze, adito dal Sig. e da con CP_5 Controparte_11 provvedimento depositato in data 26.02.2020, disponeva la riunione dei due procedimenti promossi da dette parti ed all'udienza dell'11.01.2021, dichiarava la loro connessione con il presente giudizio instaurato dal Sig. avanti al Tribunale di Firenze - R.G. 15693/2019, concedendo alle Parte_1 parti termine di legge per la relativa riassunzione avanti al Tribunale di Firenze, incombente poi
Pagina 3 eseguito, con comparsa in riassunzione ex art. 40 c.p.c. ritualmente notificata, da
[...]
Controparte_11
Il G.I., alla prima udienza del 07.07.2022, disponeva la riunione di tale procedimento di riassunzione (R.G. 3254/2021) con il giudizio de quo – R.G. 15693/2019, come detto, a suo tempo promosso dal Sig. Parte_1 La causa, all'esito delle predette riunioni, si è svolta nella contumacia della società Controparte_4
e del Sig. – mai costituiti in nessun procedimento - nonché del Sig.
[...] Controparte_4 [...]
parte attrice nel procedimento R.G. 9524/2019 promosso avanti al Giudice di Pace di CP_5
Firenze e dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. è stata inizialmente istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti nonché con la CTU cinematica, diretta ad accertare
“… quale sia stata la più probabile dinamica del sinistro di causa, quantificando i danni a cose …”, dell'Ing. che depositava la propria relazione peritale in data 27.11.2023. Persona_3 Il G.I. fissava poi l'udienza del 07.05.2024 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, con assegnazione alle parti di termine fino al 20.04.2024 per il deposito di note conclusive, ma all'esito di tale udienza rimetteva la causa in istruttoria, disponendo CTU medico legale sulla persona del Sig.
nominando come consulente il Dott. che depositava la propria relazione Parte_1 Persona_4 in data 06.11.2024. All'udienza del 21.01.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Giudice spediva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIFESA ARCH. Pt_1
L'attore nella causa davanti al Tribunale, arch. unico ad aver riportato anche danni fisici, Pt_1 radicando in tal modo la competenza del Tribunale, ha dedotto che in data 13.07.2018 alle ore 18.00 circa, a bordo del proprio scooter Honda SH tg DX11328, il sig. stava percorrendo il Parte_1 viadotto del Ponte all'Indiano con direzione Scandicci sulla corsia di destra quando, appena superata la rampa che conduce in Via Pistoiese, con le vetture incolonnate per il traffico, l'autocarro Nissan tg CJ374LB, di proprietà della (assicurato Controparte_4
e condotto dal sig. , che transitava sulla corsia di sinistra, Controparte_2 Controparte_4 effettuava una repentina manovra di spostamento a destra nel tentativo di evitare il tamponamento dell'auto che lo precedeva. Nell'effettuare detto spostamento improvviso ed imprevedibile sulla propria destra, l'autocarro in questione collideva con la parte laterale-posteriore destra, all'altezza del faro e paraurti posteriore, con la parte laterale anteriore sinistra dello scooter dell'attore.
Ha dedotto di non aver potuto evitare l'urto come dimostra il verbale della polizia intervenuta che difatti non ha riscontrato segni di frenata sull'asfalto.
Tale improvvisa manovra non consentiva quindi al Sig. di evitare il tamponamento del CP_4 veicolo che lo precedeva, una Fiat Panda tg. PO004951 di proprietà e condotta dal sig. CP_5
che a sua volta finiva per tamponare l'autoveicolo Ford tg FA737PA di proprietà e condotto
[...] dal sig. (si veda doc. 1); Parte_4
- venendosi così a trovarsi tra la vettura Nissan e il guard rail di protezione e non avendo via di fuga, l'Arch. non riusciva ad evitare la collisione e veniva sbalzato dallo scooter ricadendo Pt_1
a terra ad una distanza di circa tre metri, riportando gravi lesioni alla persona e anche il motoveicolo di proprietà dell'attore rimaneva danneggiato
- a seguito dell'urto, l'attore veniva trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale S.
Giovanni di Dio.
Ha dedotto che anche alla luce della ctu dinamica svolta in causa, la colpa del sinistro occorso all'attore è tutta del conducente dell'autocarro Nissan di proprietà di assicurato Controparte_4
che a sua volta l'attore aveva urtato l'auto che si trovava avanti a lui la quale a sua volta CP_2 aveva tamponato l'auto successiva.
Le dichiarazioni dei conducenti di tali ulteriori auto confermavano la dinamica e la responsabilità dei convenuti.
Pagina 4 Ha dedotto di aver stragiudizialmente chiesto o danni alla propria assicuratrice la quale ha CP_6 negato il risarcimento dichiarando che non sussistevano le condizioni per l'indennizzo diretto;
ha dunque chiesto i danni alla che però nulla ha risarcito. CP_2
Ha allegato alla citazione la perizia medico legale del dott. che quantifica l'IP al 28% oltre Per_5 un periodo di malattia complessivo di gg. 150; ha chiesto anche il danno da perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 15% perché di professione fa l'architetto e non può piu andare nei cantieri ma fare solo un lavoro da ufficio. A tale titolo ha chiesto la somma di euro 65.314,92 (tenuto conto del reddito, della percentuale di invalidità specifica, del coefficiente di capitalizzazione e dello scarto tra vita fisica e lavorativa), salva diversa quantificazione di giustizia. Ha anche chiesto il lucro cessante per il periodo della malattia;
infine il ha chiesto anche i danni materiali al Pt_1 mezzo.
DIFESA Parte_3
La società convenuta la deducendo di essere stata convenuta in giudizio dagli Parte_3 attori dei tre giudizi riuniti, in relazione al sinistro avvenuto il 13.7.2018 in Firenze, sul viadotto dell'Indiano, ovvero: dall' per il danno auto del Sig. , dal Sig. Controparte_1 Pt_2 per il proprio danno auto;
dal Sig. per il danno a cose ed il danno alla persona;
CP_5 Parte_1 ha rilevato che il sinistro de quo è un tamponamento a catena con auto in movimento e dunque non risponde esclusivamente il proprio assicurato soc. responsabile del primo tamponamento CP_4 ma rispondono le coppie dei veicoli nel senso che il tamponante di ogni coppia risponde dei danni alla parte posteriore del veicolo che gli sta davanti. nel caso che ci occupa è evidente come la responsabilità esclusiva del sinistro debba ascriversi allo scooterista o, a tutto concedere, la fattispecie debba essere ricondotta nell'ambito dell'art. 2054 c.c.; tant'è che la Polizia Municipale aveva specificato che: “non è possibile determinare per gli scriventi se il veicolo B (l'autocarro Nissan) abbia effettuato un cambiamento di corsia, intersecando la traiettoria del veicolo A (scooter del oppure se il veicolo A non abbia regolato la propria Pt_1 velocità in relazione alle condizioni del traffico.”
La comparente, pertanto, contestava, e tutt'oggi contesta, la dinamica dei fatti narrata sia dalla che dall'altro attore che dal Sig. Controparte_1 CP_5 Pt_1 Per_ Neppure la C.T.U. ricostruttiva depositata dall'Ing. (che la comparente, anche in questa sede, contesta fermamente) è stata in grado di dirimere i dubbi sollevati dalla Polizia Municipale intervenuta, in quanto il consulente non ha ricostruito la dinamica del sinistro ma si è limitata ad individuare una delle tante ipotesi circa la dinamica del sinistro.
Il C.T.U, invero, ha individuato e descritto solo una delle dinamiche possibili, una delle tante ipotesi Per_ ricostruttive;
tant'è vero che lo stesso Ing. ha premesso di non avere sufficienti elementi tecnici per accertare con certezza quale sia stata l'effettiva dinamica degli eventi. Nei paragrafi relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro si legge: “Purtroppo non ci sono tracce evidenti e/o rilevate dagli agenti di Polizia Municipale che ci possono aiutare nel valutare le traiettorie pre e post urto e l'ubicazione dell'esatto punto di arrivo all'urto dei veicoli”.
“I danni riportati dai veicoli, visto che i medesimi non sono stati immortalati subito dopo il sinistro nella posizione di quiete assunta e visto la mancanza di tracce evidenti, sono gli unici elementi che ci possono aiutare a ricostruire la posizione relativa dei veicoli e quindi la cinematica del sinistro” .“Le testimonianze sono in alcuni casi carenti di informazioni e/o imprecise”. Per_ Non solo, continuando la lettura della relazione dell'Ing. si nota come non vi siano affermazioni certe ma mere supposizioni: “Si potrebbe verosimilmente supporre….”, “un'altra spiegazione della posizione coassiale del veicolo C può essere riferita...” Dunque, appare con evidenza, come vi siano troppi condizionali, troppi dubbi e troppe poche certezze per Per_ poter sostenere e/o sposare la tesi ricostruttiva dell'Ing.
Pagina 5 Posto che il gravato della presunzione di colpa derivante dal non aver rispettato la dovuta distanza Pt_1 di sicurezza, avendo colpito tergalmente la Nissan del , è evidente che detta presunzione non può CP_4 certo dirsi superata da una mera ipotesi.
La somma richiesta dall , cessionaria del credito di pari ad € 2.684,28, Controparte_1 Pt_2 risulta da una fattura emessa dalla attrice stessa, la quale riveste al contempo il ruolo di Parte_5 riparatrice e di cessionaria del credito e quindi di creditrice. Ebbene, la circostanza è tale da rendere la fattura de qua priva di ogni valenza probatoria.
Detta quantificazione, comunque, non è congrua ma eccessiva, rispetto a quanto stimato dal tecnico incaricato dal comparente, in particolare, è eccessivo il calcolo delle ore lavorative necessarie per effettuare le riparazioni.
Quanto alla pretesa di vedersi rimborsare il costo per aver dovuto noleggiare un'auto sostitutiva, essa, invece, è infondata.
Invero, non esiste prova della necessità, per il Sig. , cedente il credito, di aver dovuto noleggiare Pt_2 un'auto al posto di quella danneggiata. La richiesta di rimborso di un danno patrimoniale, infatti, deve essere specificamente formulata;
il che, nel caso di specie non è stato.
Ma non solo. Detta richiesta non risulta neppure documentata: trattandosi di un danno patrimoniale la prova dell'avvenuto esborso è indefettibile e, in mancanza di ciò, è inaccoglibile la domanda.
Infine, trattandosi di un danno indiretto, è necessaria la dimostrazione del collegamento causale con il sinistro ovvero che la danneggiata abbia avuto necessità di un veicolo sostitutivo per le proprie esigenze durante il tempo occorso per le riparazioni di quello danneggiato.
Quanto al danno a cose lamentato dal CP_5 La Compagnia comparente ribadisce di aver già corrisposto al l'importo di € 400,00 a titolo CP_5 di offerta reale. Detto importo è stato calcolato sulla base del valore ante sinistro del mezzo, in ragione di una responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c.
Detta offerta appare pienamente congrua e satisfattoria, anche in considerazione del fatto che il non ha fornito alcuna dimostrazione del superamento della presunzione di cui al secondo CP_5 comma dell'art. 2054 c.c..
Quanto alle domande dell'arch. ha dedotto di non avere alcuna responsabilità per le ragioni già Pt_1 dette in punto di tamponamento a catena perché la responsabilità è del stesso non aveva tenuto la Pt_1 distanza di sicurezza rispetto al Nissan. In ogni caso per scrupolo ha contestato la personalizzazione del danno per difetto di deduzione e prova di circostanze eccezionali e ha rilevato che la stima della perizia allegata alla citazione prevedeva 5 punti di più di quella accertata dal ctu in causa.
Quanto al danno da perdita della capacità di lavoro specifica quantificato dal nella misura del Pt_1
15% e nella somma complessiva di € 65.314,92.
La non contesta la circostanza che durante il periodo di inabilità temporanea assoluta l'Arch. CP_2 non abbia potuto esercitare appieno la propria attività libero-professionale, ma contesta che la Pt_1 diminuzione reddituale indicata ex adverso sia collegata casualmente ed in maniera integrale agli eventi per cui è causa.
E posto che in materia di risarcimento del danno patrimoniale è indefettibile la prova sul punto, in mancanza di essa non potrà che contestarsi la pretesa di controparte.
Invero, nel corso degli anni la giurisprudenza ha definito in maniera sempre più precisa i contorni dell'istituto in esame e in particolare ha chiarito che la capacità lavorativa specifica non si riduce in maniera automatica ogni qual volta residui un'invalidità permanente in capo all'infortunato.
Come chiarito dalla Corte di cassazione, infatti, l'invalidità permanente che concorre a determinare il danno biologico non comporta, per ciò solo, una diminuzione della capacità di guadagno;
pertanto,
l'ulteriore danno patrimoniale necessita di apposita dimostrazione da parte del danneggiato (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n. 5385/18).
A tal proposito si ribadisce che il CTU abbia rilevato che non risulti che il abbia cambiato il tipo Pt_1 di attività lavorativa svolta “per cui la ripercussione sull'attività lavorativa specifica viene compresa nella quantificazione del DB sopra scritto”.
Pagina 6 Neppure la documentazione depositata dall'attore in allegato alla memoria n. 2 è utile a dimostrare alcunché, ci si riferisce, in particolare, alla produzione delle denunce dei redditi 2017-2020 relative agli anni di imposta 2016-2019.
Se con tale produzione il intendeva dimostrare un pregiudizio reddituale derivato dagli esiti del Pt_1 sinistro, il tentativo non è certo riuscito, atteso che dal 2016 al 2018 i redditi da lavoro sono andati via via incrementandosi seppur di poco (vedi quadro RE), ma stranamente per l'anno 2019 (denuncia 2020) il quadro RE non è stato compilato.
Da tale documentazione, pertanto, non è ricavabile alcun pregiudizio economico subito dal e, Pt_1 dunque, detti documenti sono del tutto inutili. Pertanto, il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica non potrà essere riconosciuto e, a maggior ragione, non potrà essere riconosciuto nella misura pretesa.
Sulle spese mediche, si rileva che il CTU le ha ritenute congrue per complessivi euro 2.397,05 ma che detto importo è comprensivo del progetto di notula del Dott. per la relazione medico legale, per Per_6 complessivi euro 1.830,00. A riguardo la comparente rileva che, essendovi solo la ricevuta relativa all'acconto di euro 300,00 è evidente che l'ulteriore somma di euro 1.530,00 non sarà rimborsabile, se non previa presentazione di regolare fattura. Quanto al danno materiale, che parte attrice si era riservato di quantificare nell'atto introduttivo Pt_1
e che poi stima in euro 1.743,74 sulla base di un preventivo di riparazione del quale non è neanche chiara la provenienza, è evidente che, in mancanza di alcuna prova circa l'entità del danno, le avvenute riparazioni e il pagamento dell'importo preteso non potrà essere liquidato alcun importo. Infine, in merito alle richieste di rimborso delle spese di CC.TT.PP. formulate dall'attore la Pt_1 comparente, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna al rimborso di dette spese, ne ha contestato l'eccessività rispetto agli importi chiesti dai due ctu e ha sottolineato che si tratta di parcelle senza prova di avvenuto pagamento.
DIFESA UNIPOLSAI
La Compagnia ha sin da subito evidenziato all'Ill.mo Tribunale che il Sig. è rimasto CP_5 contumace nella presente fase di riassunzione avanti all'Ill.mo Tribunale, non coltivando così in alcun modo la sua pretesa risarcitoria. Pertanto, non sono in alcun modo opponibili ergo non sussiste legittimazione passiva della
Compagnia per le domande risarcitorie del Sig. e di Parte_1 Controparte_11 giacché, con riguardo innanzitutto alla pretesa del Sig. assicurato con Pt_1 Controparte_12
l'incidente per cui è causa ha visto coinvolti più di due veicoli e, dunque, non trova applicazione
[...] la procedura c.d. di indennizzo diretto di cui agli artt. 149 e 150 D.Lgs. n. 209/2005, mentre già nella fase antecedente avanti al Giudice di Pace di Firenze, aveva Controparte_11 avanzato la propria pretesa unicamente nei confronti di del Sig. Controparte_4 CP_4
e di senza mai estenderla entro i termini stabiliti – ora
[...] Controparte_2 inevitabilmente decorsi - nei confronti del Sig. e di Pt_1 Controparte_12
Ha dunque negato di essere legittimata passiva alla domanda sia del che del che CP_5 Pt_1 anche di autocarrozzeria scintilla.
In punto di an
Ha rilevato che il ctu esclude categoricamente la correttezza della ricostruzione del Persona_7 sinistro de quo operata dal Sig. nel proprio atto di citazione o quantomeno nella parte in CP_5 cui lo stesso, lamentando la responsabilità per l'incidente (anche) del Sig. asseriva che Pt_1 l'autovettura Fiat Panda tg. PO004951 “veniva urtata nella parte posteriore laterale destra dalla parte anteriore sinistra del veicolo Nissan tg. CJ374LB, che si era spostato in avanti a seguito dell'urto subito da parte del motociclo Honda tg. DX11328”. Il nominato CTU ha, difatti, negato decisamente la sussistenza di una qualche, anche minima, colpa in capo al Sig. per l'incidente oggetto di lite, appalesandosi così l'infondatezza della Parte_1 pretesa risarcitoria del Sig. nei confronti della Comparente Compagnia, dal CP_5
Pagina 7 momento che l'Ing. addebita la verificazione dell'evento in via esclusiva alla condotta di guida Per_1 del Sig. . Controparte_4 Dunque il CTU dell'Ing. e, più in generale, l'istruttoria svolta nel presente procedimento Persona_3 ha reso evidente l'assenza di colpa in capo al Sig. per il sinistro oggetto di lite e, Parte_1 pertanto, l'assoluta infondatezza della domanda risarcitoria del Sig. che andrà Controparte_5 inevitabilmente respinta al pari, peraltro, di qualunque altra domanda risarcitoria che, se del caso, verrà ritenuta ritualmente proposta nei confronti nei confronti del Sig. e di Pt_1 [...]
Controparte_12
Il dopo la riunione della causa da lui intentata a questo giudizio davanti al tribunale non CP_5 ha riassunto la difesa e non ha insistito sulle domande, anche perchè non ha riportato danni fisici e ha ceduto il credito ad . Controparte_1
ha chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva di Controparte_1 CP_4
nella causazione del sinistro e ha dedotto di essere cessionaria del credito di e
[...] CP_5 ha prodotto una fattura da essa stessa emessa per la riparazione della Panda, per un importo di euro
1.667,28, importo calcolato al netto della somma di euro 1.200,00 già inviato dalla compagnia
CP_2
MOTIVAZIONE
Tanto premesso leggendo la ctu cinematica e la documentazione prodotta dalle parti emerge che la responsabilità del sinistro è tutta del conducente del veicolo Nissan assicurato che aveva CP_2 tenuto una condotta imprudente rispetto a quel restringimento stradale presente su quel tratto del viadotto all'Indiano effettuando una improvvisa manovra di impegno repentino della corsia di destra. Così conclude il ctu ing. Per_1
Lette le testimonianze agli atti, studiati ed analizzati gli atti di causa, i rilievi fotografici e considerate le memorie dei CTP, è ragionevolmente lecito dedurre che:
- A causa di intenso traffico il veicolo D Ford GA era fermo sulla corsia di sorpasso.
- Il veicolo C (Fiat Panda) era anch'esso fermo sulla corsia di sorpasso, probabilmente con l'avantreno leggermente ruotato verso sinistra.
- Il veicolo B (Autocarro Nissan) proveniente da tergo, a causa di una probabile distrazione del conducente, si accorge in modo NON tempestivo dei veicoli fermi davanti a sé e mette in atto una manovra di emergenza atta ad evitare il tamponamento, cercando istintivamente di spostarsi sulla corsia di destra. A causa di questa manovra invade la corsia di destra tagliando la strada al veicolo A (Motociclo
Honda) che sopraggiungeva in quel momento e che non ha potuto evitare l'impatto. Non riesce inoltre ad evitare l'impatto con il veicolo C che viene a sua volta sospinto sul veicolo D.
- I danni riportati dal motociclo Honda sono quantificabili in circa 1743 € iva esclusa. Dunque vista la posizione non coassiale dei mezzi non trova applicazione la responsabilità per coppie di veicoli come dedotto da e la responsabilità è tutta di e della società CP_2 Controparte_4
e dell'assicuratrice CP_4 CP_2 Si rimanda alle ctu dell'ing Sheila che ricostruisce la dinamica con il giudizio del più probabile Per_1 che non, congruo rispetto al presente giudizio civile. Quanto alla liquidazione del danni richiesti dall'arch. soccorre la ctu del dott. epr il Pt_1 Per_2 danno biologico non patrimoniale, il quale ha così riferito sull'esame obiettivo:
PA dx : modesta tumefazione da callo osseo esuberante a livello del terzo medio laterale , deficit per ¼ della retropsizione del braccio e dell'abduzione A livello dell'arto inferiore sinistro si reperta dismetria di 3 cm A livello della mano sx in dichiarato destrimane, al 3° dito anchilosi dell'IFD con chiusura a pugno della mano incompleta con 3° e 5° raggio atteggiati in flessione , opposizione tar le dita possibile non ipostenica
A livello della gamba sinistra mds in sede
Pagina 8 Atteggiamento in ortostasi in valgo del ginocchio sinistro
Esito cicatriziale post chirurgico lineare della lunghezza di cm 30 che parte dal 3° superiore di ginocchio e raggiunge il terzo medio di gamba , normotrofico, disestesico Esiti cicatriziali irregolari puntiformi si apprezzano all'arto inf sx da applicazione di FE Ipotonotrofia di coscia a sinistra di cm 1 rispetto all'arto controlaterale con misurazione a 10 cm dal polo superiore della rotula;
sub edema gamba sinistra di 0,5 cm rispetto all'arto controlaterale A livello del ginocchio sinistro appare abolita l'iperestensione, la flessione è ridotta di 1/3 con arresto rigido , non instabilità in AP e LL L'articolarità della coxo femorale a sx risulta completa Plus bimaleeolarea sinistra di cm 2 rispetto all'arto controlaterale Deficit articolare per 1/4 tibio tarsica e sottoastragalica a sinistra La deambulazione risulta cautelata in autonomia con zoppia da fuga a sinistra La manovra di accosciamento risulta limitata a sinistra con scarico sull'arto inferiore controlaterale
Stazione monopodalica sinistra difficoltosa come anche la deambulazione sulle punte e sui talloni
Sulla stima del danno riferisce il ctu: Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato compatibili con un periodo di temporanea di complessivi 150 gg suddivisibili in :
ITA per 45 gg
ITP al 75%per 45 gg
ITP al 50% per 30 gg ITP al 30% per 30 gg
I postumi permanenti risultano complessivamente valutabili attualmente nella misura del
23 % (ventitre per cento) quale DB con maggior impegno nella cenestesi lavorativa , non risulta il cambiamento di tipo di attività lavorativa per cui la ripercussione sull'attività lavorativa specifica viene compresa nella quantificazione del DB sopra scritto
Tali postumi incidono negativamente sulle attività ludico relazionali praticate antecedentemente di tipo non agonistico ad impegno dinamico non potendole più eseguire
Sussistono dunque le condizioni per la personalizzazione del danno, in quanto emerge che all'attore sono totalmente precluse alcune attività ludiche e sportive svolte prima del sinistro, che tanta importanza hanno al fine del proprio benessere psico fisico, ed inoltre sussiste danno da cenestesi lavorativa, ossia affaticamento nello svolgimento del proprio lavoro, che incide sulla capacità lavorativa generica, e dunque va liquidato in termini di personalizzazione del danno biologico non patrimoniale. Si veda per tutte sentenza Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023
“Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
In questo caso non si supera il 30% perchè ci si attesta sul 23% e il ctu riferisce che l'attività di architetto anche con accesso nei cantieri viene comunque svolta sia pure con maggiore usura e fatica.
Sulle spese mediche il ctu così riporta:
Per quanto riguarda le spese mediche documentate in atti sono da ritenere congrue per complessivi
Euro 2397,05 ( comprensivi del progetto di notula del Dott per relazione medicolegale) Persona_8
Pagina 9 Quanto alla tabella liquidatoria da utilizzarsi nel caso di specie, dato che nel presente momento liquidatorio risulta approvata la tabella unica nazionale per i sinistri entrata in vigore nel 2025 e di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 e art. 138, DLGS 209/2005 . Ma il presente sinistro risale al
13.7.2018, si ritiene che il principio di uguaglianza imponga di utilizzare il sistema delle tabelle milanesi ossia quei criteri che sono stati applicati a tutti coloro che hanno avuto dei sinistri nel
2018, sia pure aggiornandole agli ultimi valori 2024. Infatti, non v'è dubbio che se applicassimo il criterio della tabella unica nazionale, valevole, si ritiene, per sinistri accaduti dopo la sua introduzione, si verrebbe a creare una disparità di trattamento rispetto alla gestione degli altri sinistri del 2018, e tale disparità, evidenziabile nei minori importi garantiti dalla tabella unica nazionale, sarebbe in definitiva determinata dal tempo occorrente ai vari tribunali per definire il processo, il che non è evidentemente ragionevole. D'altra parte anche quando si poneva il problema dell'applicabilità del decreto Balduzzi e di diritto intertemporale ci si regolava in questo modo, ossia si applicava lo ius superveniens ai sinistri occorsi dopo l'introduzione della nuova normativa e non a quelli anteriori.
Applicate dunque le tabelle Milanesi 2024 si ottiene:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06 Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Punto base I.T.T. € 160,00 Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 30% 30
Danno biologico risarcibile € 73.840,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 102.637,00 Con personalizzazione massima (max 36% del danno biologico) € 129.219,00
Invalidità temporanea totale € 7.200,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.400,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.400,00
Invalidità temporanea parziale al 30% € 1.440,00 Totale danno biologico temporaneo € 16.440,00
Spese mediche (compresa spesa notula perito di parte) € 2.397,05 Per_6
Totale generale: € 121.474,05 Totale con personalizzazione massima € 148.056,05
Si riconosce dunque la somma di euro 148.056,05 a valori attuali, comprese le spese mediche e di ctp accordando la personalizzazione del danno per le ragioni già dette in punto di Per_5 preclusione assoluta delle attività ludico sportive svolte prima del sinistro, che per un giovane uomo di 47 anni nel pieno delle sue energie e professionista attivo, non può che essere stato un danno
Pagina 10 anche morale, tenuto conto dell'importanza dello sport e delle attività ludiche in termini di benessere psico fisico e ricarica delle energie per affrontare il lavoro di un professionista come quello svolto dal Inoltre, si tiene conto dell'accertata cenestesi lavorativa che va liquidata Pt_1 come personalizzazione del danno;
infine si tiene conto del danno morale che se non è automatico e non è in re ipsa è però giudicato esistente in base alla prova presuntiva;
si tiene conto, infatti, delle importanti menomazioni riferite dal ctu e sopra descritte in termini non solo di limitazioni funzionali multi-distretto, come l'accosciamento, il ginocchio valgo, la limitazione della deambulazione, il formicolio, l'escursione degli arti, le cicatrici anche di 30 cm, che non possono non avere delle ricadute anche in termini di danno morale e sofferenza soggettiva;
inoltre si tiene conto anche della dolenzia perpetua, di quella sensazione di spilli che accompagneranno l'attore in una prospettiva duratura, essendo, come dice il ctu questi, esiti funzionali ed algici ormai stabilizzati, e dunque non prevedendosi una loro regressione;
tutto ciò, in applicazione dei principi elaborati dai giudici di legittimità, si presume abbia causato anche un danno morale, ossia una sofferenza soggettiva collegata al vedere compromessa la propria validità fisica in più parti del corpo, vedere compromessa la propria integrità e le proprie potenzialità nelle varie attività della vita anche in ambito lavorativo, e tutto ciò a causa del fatto ingiusto altrui. D'altra parte il danno morale va visto sia in una prospettiva sia contingente per quegli effetti di sofferenza soggettiva del momento della stabilizzazione dei postumi, ossia durante la malattia e dunque tutte le traversie riferite dal ctu e ricostruite sulla base della corposa documentazione esaminata e riferita ai vari distretti somatici coinvolti (mano spalla ginocchio ecc.) ma anche in una prospettiva permanente e duratura, ossia per quei postumi permanenti che rimarranno per sempre nella vita del danneggiato, e che sono presumibilmente causa anche di sofferenza morale per l'ingiustizia del fatto e per le sue conseguenze.
Sul danno da ritardo nel risarcimento di questi debiti di valore, pur conoscendo la recente sentenza cass. sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025, che accolla al danneggiato l'onere di provare di aver subito un danno per mancanza della disponibilità del risarcimento per equivalente pecuniario, si ritiene più coerente e lineare quella sent. Cass. Sez. un. 1712/95 che pone, invece, una presunzione di danno, per il fatto che il debito di valore da fatto illecito altrui è la mancanza di un bene della vita che ti viene sottratto con il fatto illecito e dunque la legge prevede questa mora automatica sin dal giorno del fatto, per indurre il danneggiante , autore dell'illecito, a pagare almeno l'equivalente in moneta del bene della vita perduto;
è più coerente con questa ricostruzione dei debiti da fatto ingiusto altrui ritenere che dall'omesso risarcimento tempestivo dell'equivalente monetario derivi da un lato un vantaggio per i responsabili civili perché si tengono la disponibilità di una somma che spetterebbe a chi subisce il fatto illecito, e dall'altro si priverebbe il danneggiato del ristoro del risarcimento in moneta sin dal momento del verificarsi del fatto, ciò che incentiverebbe le condotte attendistiche dei debitori, in pieno contrasto con la ratio ad es. anche dell'art. 148 codice assicurazioni, che impone alle compagnie di formulare immediatamente il risarcimento, prevedendo epr il giudice la facoltà di notiziarne;
dunque dal complesso di Pt_6 queste considerazioni fondate sul diritto positivo, si trae la conclusione che il dnano da ritardo nelle obbligazioni di valore non va provato ogni volta, ma è un danno presunto proprio perché avere la disponibilità di una somma specie quando si perde la capacità lavorativa o la integrità fisica è certamente un vantaggio che va garantito subito al danneggiato senza richiedere una prova diabolica, come quella di dimostrare di aver subito un danno ulteriore, non coperto cioè dalla mera aestimatio a valori attuali del bene della vita perduto. Tra l'altro in tal modo si individualizzaa il risarcimento tenendo conto del caso concreto, laddove, applicando quanto prevede detta pronunzia del 2025 a sezione semplice, la stessa lesione all'integrità accaduta in anni diversi in diversi sinistri, verrebbe liquidata con una somma identica, senza il danno da ritardo. E dunque ad es. un fatto del 2000 verrebbe liquidato come un fatto del 2020. Provare di aver avuto un danno ulteriore per il ritardo nel pagamento quindi non solo è una prova diabolica ma si pone anche in disarmonia con il principio della mora automatica e dell'art. 148 codice assicurazioni, prevista in questi particolari debiti di valore e si pone poi in disarmonia con la dottrinaria “ duplicità delle fasi
Pagina 11 liquidatorie” di questi debiti di valore, inaugurate con cass. Sez. un. 1712/95 ossia l'aestimatio rei
(stima dell'integrità fisica perduta , mediante le aggiornate tabelle milanesi 2024) e successivamente taxatio rei ossia devalutazione della somma per rendere individualizzato il risarcimento portandola alla data del fatto, e poi applicando la rivalutazione con gli indici istat, applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma rivalutata anno per anno. Dunque i debiti di valore devono essere risarciti sin dal giorno del fatto illecito (mora ex re) e dunque dal 13.7.2018 e il ritardo nel rimpiazzare il danneggiato del bene della vita perduto, si presume abbia di per sé causato un danno per indisponibilità sia del bene che dell'equivalente monetario, è visto con sfavore dall'ordinamento, e dunque esso va liquidato in via automatica e presuntiva con i tassi degli interessi al tasso di legge, salvo che si provi un danno da ritardo maggiore.
Quanto al danno patrimoniale subito dal si ritiene che la ctu debba essere accolta Pt_1 nel senso che non si riconosce un danno da perdita di capacità lavorativa specifica e dunque la somma di euro 65 mila chiesta dal danneggiato, ma si riconosce in virtù dell'art. 137 CdA la minor somma di euro 3.310,96 al netto di quanto percepito dall'Arch. in forza di polizza infortuni privata e Pt_1 da Inarcassa;
si tratta del documentato danno patrimoniale per la perdita di lucro cessante durante il periodo della malattia durata 150 giorni in totale.
Danni al mezzo motoveicolo Honda si liquida euro 1743,00 (vd. IM ctu ing. . Per_1
Quanto alla posizione di ulla deve disporsi atteso che non ha insistito CP_5 sulle domande dopo la riunione della causa intentata davanti al giudice di pace;
in ogni caso viene qui esclusa la responsabilità del e di che lo assicura. Pt_1 CP_6
• Quanto alla posizione di cessionaria del credito del Controparte_1
, poichè ha chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva del e la conseguente Pt_2 CP_4 condanna dei convenuti e della che li assicura, e poiché la domanda id accertamento e CP_2 condanna risultano fondate, avendo la ctu riferito d i come anche il veicolo di sia rimasto Pt_2 danneggiato, si accorda la richiesta di condanna per euro 1.667,28, importo calcolato al netto della somma di euro 1.200,00 già inviato dalla compagnia oltre interessi e , o a quella somma CP_2 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia applicando una decurtazione del 10% tenuto conto delle eccezioni di ossia che si tratta di una fattura che proviene dallo stesso creditore, e del fatto che le CP_2 ore lavorate appaiono eccessive. Trattandosi di liquidazione in cui è ammesso il ricorso all'equità perché è comunque un debito di valore, si ritiene di liquidare la somma di euro 1500,00 oltre interessi fino al soddisfo.
• Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1) Accertata la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del Controparte_4 sinistro avvenuto in data 13.7.2018, condanna in via solidale tra loro la
[...]
, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_4 proprietaria) in persona del legale rappresentante protempore, (p. iva
[...]
), corrente in Modena (MO), Via Francesco Cilea n. 21- nonché personalmente P.IVA_2
(quale conducente) a risarcire: Controparte_4
- A la somma di euro 148.056,05 a titolo di danno biologico e non Parte_1 patrimoniale, da devalutare al 13.7.2018 e successivamente rivalutare con indici istat applicando, a titolo di danno da ritardato risarcimento, gli interessi al tasso di legge, sulla somma via via rivalutata annualmente fino al soddisfo;
Pagina 12 - euro 3.310,96 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante nel periodo di malattia, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, dal 13.6.2018 all'effettivo soddisfo;
- euro 1.743,00 per risarcimento danni al mezzo, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal 13.7.2018 all'effettivo soddisfo;
- all mediante il pagamento di euro 1500,00 oltre Controparte_1 interessi al tasso di legge dal 13.7.2018 fino al soddisfo.
2) Condanna in via solidale tra loro la , Controparte_2
personalmente Controparte_4
a rimborsare le spese legali sostenute da Controparte_4 Pt_1 iquidandole in euro 14.103,00 per ciascuno, oltre accessori di legge e a CP_6 rimborsare al le spese di contributo unificato e marche sostenute, e a rimborsare Pt_1 eventuali acconti corrisposti da e ai due ctu.. Pt_1 CP_6
3) Pone le spese delle due ctu, cinematica e medico legale, a carico di
[...]
, - Controparte_2 Controparte_4
e di , in solido tra loro, come liquidate in
[...] Controparte_4 separati decreti.
Firenze, 10 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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