TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 1741
TAR
Ordinanza cautelare 2 novembre 2023
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione artt. 7 e 10 L. n. 241/90

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento non sia necessaria per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, data la natura vincolata del potere esercitato dal Comune. La giurisprudenza consolidata esclude tale necessità, poiché l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata e l'eventuale annullamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/90.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 L. n. 241/90, per difetto e contraddittorietà della motivazione

    Il Tribunale ha affermato che l'ordinanza di demolizione può considerarsi adeguatamente motivata se descrive le opere abusive e individua le violazioni accertate. Non è richiesta una comparazione con l'interesse privato al mantenimento dell'abuso né l'indicazione di un interesse pubblico diverso da quello al ripristino della legalità urbanistico-edilizia. L'edificazione in assenza di titolo abilitativo costituisce di per sé sola ragione sufficiente a giustificare l'atto sanzionatorio, escludendo vizi di istruttoria o motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 1741
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1741
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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