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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/07/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 192/2025 promossa da
, c.f. , col patrocinio dell'avv. Christian Aimaro;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , ultima residenza in Mottalciata, via Repubblica 11 A, CP_1 C.F._2 non costituito;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per parte attrice:
- Scioglimento del matrimonio
- Conservazione del cognome per parte convenuta:
---
per il PM:
--- per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Borsa (Maramures – Parte_1 CP_1
Romania) il 28 ottobre 1995, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese, Anno 2024, parte II, serie C, numero 9.
Dall'unione nascevano tre figli, ora maggiorenni e indipendenti.
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella, pronunciata il
19 giugno 2007 e passata in giudicato il 17 ottobre 2007.
con ricorso depositato il 26/02/2025 ha formulato domanda di divorzio;
ha Parte_1 inoltre chiesto di conservare il cognome del marito.
non si è costituito nel procedimento e la giudice, rilevata la regolarità della notifica ai CP_1 sensi dell'art. 143 c.p.c., lo ha dichiarato contumace.
All'udienza del 15 luglio 2025 la parte ha formulato le proprie conclusioni e la giudice si è riservata per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”
Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione del
2007; inoltre, esse non hanno contatti dal 2019. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, l. 898/1979, col divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
tuttavia, “il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.”
Nel presente caso, in conformità al diritto rumeno, col matrimonio la sig. ha perduto il proprio Pt_1 cognome ed ha assunto quello del marito;
ella ha utilizzato esclusivamente il cognome del marito dal suo arrivo in Italia negli anni Novanta ad oggi;
sussiste pertanto l'interesse della parte attrice a conservare detto cognome.
Attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del convenuto, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 192 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Borsa (Maramures – Romania) il 28 ottobre 1995, atto trascritto nei Registri degli
[...] atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese, Anno
2024, parte II, serie C, numero 9.
2) Autorizza la parte attrice a continuare ad utilizzare il cognome;
Pt_1
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vigliano Biellese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 16/07/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 192/2025 promossa da
, c.f. , col patrocinio dell'avv. Christian Aimaro;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , ultima residenza in Mottalciata, via Repubblica 11 A, CP_1 C.F._2 non costituito;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per parte attrice:
- Scioglimento del matrimonio
- Conservazione del cognome per parte convenuta:
---
per il PM:
--- per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Borsa (Maramures – Parte_1 CP_1
Romania) il 28 ottobre 1995, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese, Anno 2024, parte II, serie C, numero 9.
Dall'unione nascevano tre figli, ora maggiorenni e indipendenti.
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella, pronunciata il
19 giugno 2007 e passata in giudicato il 17 ottobre 2007.
con ricorso depositato il 26/02/2025 ha formulato domanda di divorzio;
ha Parte_1 inoltre chiesto di conservare il cognome del marito.
non si è costituito nel procedimento e la giudice, rilevata la regolarità della notifica ai CP_1 sensi dell'art. 143 c.p.c., lo ha dichiarato contumace.
All'udienza del 15 luglio 2025 la parte ha formulato le proprie conclusioni e la giudice si è riservata per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”
Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione del
2007; inoltre, esse non hanno contatti dal 2019. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, l. 898/1979, col divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
tuttavia, “il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.”
Nel presente caso, in conformità al diritto rumeno, col matrimonio la sig. ha perduto il proprio Pt_1 cognome ed ha assunto quello del marito;
ella ha utilizzato esclusivamente il cognome del marito dal suo arrivo in Italia negli anni Novanta ad oggi;
sussiste pertanto l'interesse della parte attrice a conservare detto cognome.
Attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del convenuto, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 192 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Borsa (Maramures – Romania) il 28 ottobre 1995, atto trascritto nei Registri degli
[...] atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese, Anno
2024, parte II, serie C, numero 9.
2) Autorizza la parte attrice a continuare ad utilizzare il cognome;
Pt_1
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vigliano Biellese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 16/07/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore