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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO EN
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione pronunciato la seguente a precetto
EN
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5355/2024 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 5355/24 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 17.06.2025, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Buonadonna Parte_1
N. _______________ del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 082/2025 R.B. Prev..
elettivamente domiciliata preso lo studio del difensore in Salerno,
Via M. Conforti, n. 10; Discusso nel termine del 17.06.2025 con scambio di note
Opponente scritte ex art. 127 ter cpc e
, in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Deposito minuta
Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per _________________
Notar di Roma, elettivamente domiciliato presso la sede Per_1
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Opposto
__________________
Giudizio n. 5355/24 R.G. Pezzuti c/o pag. 1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 21.10.2024, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e proponeva opposizione al precetto notificato in data 10.10.2024 ad essa ricorrente da parte dell' per il pagamento della somma di euro 7.678,55, relativa a due CP_1
giudizi proposti nei confronti dell;
e chiedeva all'adito Tribunale CP_1
di dichiarare la nullità/inefficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, l'odierna opponente è rimasta soccombente in due giudizi dalla stessa promossi nei confronti dell' che si sono conclusi con sentenze CP_1
Giudizio n. 5355/24 R.G. Pezzuti c/o pag. 2 CP_1 favorevoli per l' e condanna al pagamento delle spese di lite. CP_1
In particolare, con la sentenza n. 852/09, emessa in data del 03.05.2009 il
Tribunale di Salerno ha condannato l'odierna opponente al pagamento della somma di euro 3.604,10; e la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 557/20 in data 19.11.2020, ha condannato l'odierna opponente al pagamento della somma di euro 3.803,05 (cfr. all. n. 1 del fascicolo dell'opposto . CP_1
Ebbene, le doglianze sollevate dall'opponente risultano destituite di fondamento. Infatti, quanto all'asserito difetto di mandato successivo alla sentenza e al difetto di procura da parte del nuovo difensore, va evidenziato che l si avvale di avvocati interni, i quali sono muniti di CP_1
procura generale rilasciata dal Presidente dell' , menzionata CP_1
espressamente nel precetto notificato (procura in data 22.03.2024 per notra di Roma, rep. 37875/7313). Sul punto, come giustamente Per_1
rilevato dalla difesa dell' , “Quando il precetto sia stato CP_1
sottoscritto dal difensore (o procuratore legale) della parte esecutante (o che richieda l'esecuzione) senza l'indicazione della procura nel testo di tale atto, questa carenza non ne importa - a norma dell'art. 480 c.p.c. - la nullità ma può essere successivamente supplita, anche ai fini della rappresentanza dell'esecutante nel processo esecutivo che trova inizio nel pignoramento, dalla ratifica del "dominus" nei limiti dell'art. 125
c.p.c., e, nel caso in cui sia solo mancata la manifestazione esterna della fonte di detto potere, con la successiva produzione del documento contenente la procura, mediante la sua allegazione al fascicolo dell'esecuzione, ovvero nel caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. con il deposito del documento in tale procedimento nell'ambito e nei limiti della relativa fase istruttoria” (Cassazione Civile Sez. III, sentenza n.
600/1980).
Per quanto riguarda l'asserita nullità del precetto a causa dell'omessa notifica dell'avviso di addebito, va semplicemente evidenziato che, nel caso di specie, i titoli esecutivi sono due sentenze, da notificarsi in copia
Giudizio n. 5355/24 R.G. Pezzuti c/o pag. 3 CP_1 conforme con formula esecutiva insieme al predetto: il richiamo all'art. 30, comma I, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, attiene a ben altra ipotesi, cioè a quella del recupero delle somme dovute all' a seguito di accertamenti relativi CP_1
all'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In ultimo, quanto all'errata indicazione dell'Ufficio competente per l'esecuzione, va evidenziato che tale vizio non determina alcuna nullità dell'atto di precetto, comunque sanata a seguito delle difese svolte dall'opponente, per effetto della previsione di cui all'art. 156, comma II, cpc
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte opponente al rimborso delle stesse in favore dell'opposto Istituto, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
nei confronti dell' con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
21.10.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 17.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5355/24 R.G. Pezzuti c/o pag. 4 CP_1