Le societa' e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.
Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformita' alle norme di legge la societa' e' soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. ((3a)) ------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.