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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL AL RT Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, ( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CERATO GIULIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), in Piazza Costituzione n. 26
RICORRENTE contro
, CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI UGO elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Verona, viale della Repubblica 16
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e , già Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio contratto in data 01/12/2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ZIMELLA (VR) al n. 33, anno 2022, parte II, serie C, Ufficio 1;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025.
La Presidente est.
CL AL RT
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL AL RT Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, ( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CERATO GIULIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), in Piazza Costituzione n. 26
RICORRENTE contro
, CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI UGO elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Verona, viale della Repubblica 16
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e , già Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio contratto in data 01/12/2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ZIMELLA (VR) al n. 33, anno 2022, parte II, serie C, Ufficio 1;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025.
La Presidente est.
CL AL RT
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