Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3110/2024 riunito al N.R.G. 2285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3110/2024 riunita alla causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2285/2024
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Antonio Turri, Parte_1 C.F._1
giusta delega in atti;
RICORRENTE (r.g. 3110/2024)
RESISTENTE (r.g. 2285/2024)
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Saira Controparte_1 C.F._2
Di Eugenio, giusta delega in atti;
RESISTENTE (r.g. 3110/2024)
RICORRENTE (r.g. 2285/2024)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 25.2.2025
Oggetto del presente giudizio è la domanda di divorzio dei coniugi e Parte_1 [...]
. CP_1
All'udienza del 4.2.2025, il Giudice Delegato, esperito il tentativo di conciliazione e riuniti i giudizi r.g. 2285/2024 e 3110/2024, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti sulle condizioni accessorie al divorzio, ha rimesso il fascicolo al P.M. per l'acquisizione del relativo parere.
Quindi, acquisito il parere favorevole del P.M., all'udienza del 25.2.2025 sostituita da note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Palermo, in data 24.7.1999; PRENDE atto degli accordi tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999,
atto n. 27, parte II, serie A);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 25.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti