Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02999/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4795 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lai e Donato Antonio Muschio Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Università Telematica Pegaso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA UR, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto del Magnifico Rettore n. -OMISSIS- con il quale sono stati approvati gli Atti della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura, presso l’Università Telematica Pegaso, di n. -OMISSIS- di Ricercatore a tempo determinato nel Gruppo Scientifico Disciplinare 12/GIUR-13, -OMISSIS- - ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, con contratto a tempo determinato e definito, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza (Cod. -OMISSIS-, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - 4° Serie Speciale - n. -OMISSIS-), nonché è stata dichiarata idonea/vincitrice -OMISSIS-;
- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la copertura del suddetto posto di Ricercatore, e, per quanto occorra, del bando della procedura;
- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ateneo/Bandi e Concorsi”, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la stessa procedura;
- dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 (criteri di valutazione) del -OMISSIS- (valutazione preliminare e giudizi analitici) del -OMISSIS- (nomina idonei e vincitori) del -OMISSIS-;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi inclusi i provvedimenti di chiamata e di presa in servizio, quand'anche non conosciuti;
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
e il conseguente accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso in oggetto, con ogni statuizione conseguenziale;
nonché per la condanna
della Università Telematica Pegaso s.r.l., in persona del l.r.p.t., a disporre l'assegnazione del posto di RTT oggetto della procedura a favore del ricorrente;
ovvero, in subordine, a riconvocare la Commissione esaminatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione dei titoli, del c.v. e delle pubblicazioni, e provvedere all'attribuzione dei relativi punteggi nel rispetto della legge, anche di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, di IA UR e della Università Telematica Pegaso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1.- Il ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato nel Gruppo Scientifico Disciplinare 12/GIUR-13, -OMISSIS-, bandito dalla Università Telematica Pegaso, e di essere risultato idoneo, ma secondo, con -OMISSIS-, siccome la Commissione ha individuato come vincitrice la -OMISSIS-.
2.- Il medesimo ha quindi impugnato, con il ricorso all’esame, gli esiti della procedura selettiva deducendo plurimi profili di illegittimità:
- la violazione del principio di imparzialità, atteso il conflitto di interessi ravvisabile nella posizione di un commissario (-OMISSIS-) rispetto alla candidata risultata vincitrice (motivo sub I);
- l’indebita e irragionevole svalutazione, da parte della commissione, di “ molti titoli del ricorrente, in violazione dei criteri adottati, con particolare riferimento alla didattica universitaria, all’attività di ricerca come ricercatore, alla partecipazione a gruppi di ricerca, all’abilitazione scientifica nazionale ed ai riconoscimenti ” e, per converso, l’illogica sopravvalutazione dei titoli della controinteressata (motivo sub II);
- la presenza di vizi afferenti alla predeterminazione dei punteggi assegnabili a ciascuna pubblicazione e alla loro concreta attribuzione, “ tali da imporre la rinnovazione della procedura ” (motivo sub III);
- l’omessa valutazione della consistenza della propria complessiva produzione scientifica, con effetti gravemente penalizzanti (motivo sub IV).
3.- Si sono costituite in giudizio in resistenza l’Università Telematica Pegaso e la controinteressata, -OMISSIS-, le quali hanno entrambe concluso per l’infondatezza del ricorso, del quale hanno chiesto, di conseguenza, la reiezione.
Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
4.- All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, la controversia è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale deva preliminarmente disporre l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, non risultando impugnati provvedimenti imputabili a quest’ultimo.
5.- Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento.
6.- Il motivo sub I è infondato, il che consente di prescindere dalla disamina dell’eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata, avverso tal censura, sull’assunto della intempestiva impugnazione dell’atto di nomina della commissione.
6.1.- Gli elementi di fatto addotti dal ricorrente a comprova del denunciato conflitto di interessi della -OMISSIS-, membro della commissione esaminatrice, rispetto alla controinteressata – e cioè l’essere stata, quest’ultima, titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Foggia nell’ambito del -OMISSIS-, di cui era responsabile -OMISSIS-, e altresì, in altro progetto presso la stessa Università, l’esserne stata tale docente parte attiva, anche se non in veste di responsabile scientifica, mentre la -OMISSIS- era anche in quel caso assegnista di ricerca – non sono sufficienti, a mente di consolidati indirizzi giurisprudenziali, a integrare una causa di incompatibilità del commissario alla quale consegua un obbligo di astensione. La comune collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato, infatti, non è di per sé causa di incompatibilità, eccezion fatta per il caso in cui vi siano particolari coinvolgimenti personali o non trascurabili comunanze di interessi economici, situazioni che, nel caso in esame, non è dato riscontrare.
6.2.- Si ritiene, in particolare, che “ una causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione, per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario sussiste solo ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato vi sia un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica. L'appartenenza allo stesso ufficio, così come i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra i componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa […] Nello specifico, anche l'attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l'instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d. "coautoraggi" non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità […]” (Cons. Stato, Sez. VII, 18/03/2025, n. 2236).
In difetto, dunque, della adeguata comprova di una qualche significativa comunanza di interessi economici, o di un – sia pur minimo – principio di prova in ordine ad una particolare intensità dei rapporti tra la Commissaria e la candidata risultata vincitrice, la doglianza risulta priva di pregio.
Ne deriva l’infondatezza del motivo di ricorso sub I.
7.- Nemmeno merita condivisione l’ampia e articolata contestazione rivolta dal ricorrente al giudizio espresso dalla commissione sui titoli dal medesimo prodotti e su quelli della controinteressata (motivo sub II).
7.1.- Con essa viene dedotta, in sintesi, l’illogicità e la contraddittorietà della previsione che riconosce al massimo -OMISSIS- disponibili per i “ Titoli ”) per la “ titolarità di insegnamenti ”, e, inoltre, l’illegittimità del punteggio attribuito alla controinteressata per tale voce (punti -OMISSIS-), siccome assegnato a fronte dello svolgimento di sola attività seminariale (senza alcuna titolarità di insegnamenti); vengono censurati, ulteriormente, i punti assegnati alla controinteressata -OMISSIS-) per la voce “ attività di formazione o di ricerca ”, sul presupposto che-OMISSIS- da assegnista svolti da quest’ultima sarebbero stati “ valutati all’incirca allo stesso modo dei -OMISSIS- da ricercatore svolti dal ricorrente ”, e, infine, quelli attribuiti per la voce “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ” (-OMISSIS-), atteso che i progetti di ricerca cui la controinteressata ha partecipato sarebbero-OMISSIS-, mentre quelli del ricorrente sono numericamente superiori (-OMISSIS-) e di durata temporale maggiore. Viene prospettata, ancora, l’illegittimità del mancato riconoscimento, a vantaggio del ricorrente, di un qualsivoglia punteggio in relazione al “ conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”, avendo egli ottenuto il finanziamento della Commissione europea per la pubblicazione di una sua monografia; infine, viene criticato il punteggio assegnato al dottorato di ricerca di cui è in possesso la controinteressata (-OMISSIS- per i “ Titoli accademici ”), e dedotta l’illegittimità della mancata assegnazione di punti (-OMISSIS-), a beneficio del ricorrente, per “ altro (master) ”, nonostante il possesso, da parte sua della A.S.N. e della qualità di ricercatore.
7.2.- Su tali presupposti, il ricorrente – che ha ottenuto il massimo del punteggio per cinque dei sei criteri di cui sopra, tranne, come detto, che per i “ premi ”, non essendogli stato attribuito in proposito alcun punto – contesta, nel merito, l’esito della valutazione cui è pervenuta la commissione sui titoli. Questo addirittura proponendo un ricalcolo soggettivo dei punteggi che varrebbe a “riequilibrare” l’illegittima sopravvalutazione di cui avrebbe beneficiato la controinteressata, alla quale – rileva il Collegio – è stato assegnato il massimo del punteggio solo per il dottorato di ricerca (come per il ricorrente), mentre nessun punto le è stato attribuito per i cd. premi (anche qui, come il ricorrente) e, per tutti gli altri titoli, le è stato assegnato un punteggio inferiore al massimo (punti -OMISSIS-).
Il motivo è nella sua interezza infondato.
7.3.- Va richiamato, sul punto, il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei concorsi universitari, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione è limitato “ alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste ” (T.A.R. Lombardia, sez. I, 12 aprile 2023, n. 886; Cons, Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917).
7.4.- Tanto premesso, è agevole osservare che nel caso di specie le censure mosse da parte ricorrente, oltre a risolversi in una critica parcellizzata dei singoli punteggi attribuiti, vedono l’interessato contrapporre alla valutazione dell’organo tecnico una propria, e del tutto soggettiva, quantificazione del punteggio da assegnare invece ai titoli, tutto ciò senza però nemmeno dimostrare fondati profili di irragionevolezza o illogicità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla commissione.
7.4.1.- Non coglie nel segno, in particolare, la contestazione riferita al mancato riconoscimento di punti, al ricorrente, in relazione al criterio “ Conseguimenti di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali di ricerca ”, non potendo farsi rientrare in tale fattispecie l’ottenimento di un finanziamento della Commissione Europea per la pubblicazione di un’opera, in disparte il rilievo che “[A] nche la controinteressata ha ottenuto finanziamenti per la pubblicazione delle monografie, come è in uso nell’Accademia per materie specialistiche che non hanno significative percentuali di vendita ” (memoria controinteressata dep. in data -OMISSIS-).
Analogamente è a dirsi quanto alla doglianze che si appuntano sulla incidenza ponderale che gli sarebbe stata irragionevolmente riconosciuta dalla commissione alla voce “ titolarità di insegnamenti ” (solo -OMISSIS-) e alla voce “ possesso del titolo di dottore di ricerca o equipollenti ” (addirittura fino a -OMISSIS-), trattandosi di censure che all’evidenza impingono in valutazioni rimesse alla assai ampia discrezionalità della commissione giudicatrice, “ sul cui esercizio il giudice amministrativo può espletare un sindacato di legittimità alla sola stregua dei parametri dell’attendibilità, ragionevolezza e proporzionalità (in senso similare si veda T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 703/2025, nonché T.A.R. Lombardia, Milano, I, n. 886/2023)” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11/3/2025, n. 364), parametri che, nel caso di specie, non risultano affatto disattesi.
Quanto, poi, alla censura che cade sulla misura del punteggio assegnato per il criterio di cui alla voce “ titolarità di insegnamenti ”, la Commissione, diversamente da quanto dedotto in ricorso, ha tenuto, in realtà, in debita considerazione il “ divario ” esistente tra i due candidati per il titolo in esame, tant’è vero che la vincitrice ha ottenuto qui un punteggio pari solo alla metà di quello ottenuto dal ricorrente, con la conseguenza che, ad avviso del Collegio, il relativo giudizio non può essere ritenuto frutto di una valutazione “ manifestamente illogica, sproporzionata e immotivata ” (cfr. memoria del ricorrente dep. in data 23/12/2025, p. 8).
7.4.2.- In definitiva, parte ricorrente con il mezzo all’esame pretende di sostituire la sua personale valutazione soggettiva a quella della P.A., nonché di stimolare questo G.A. affinché eserciti a sua volta un inammissibile sindacato sostitutivo sui giudizi della Commissione espressivi di un’ampia discrezionalità tecnica.
7.4.3.- Soccorre invece, in materia, l’insegnamento della giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale avente a oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186), in base al quale, in sintesi: a) detto sindacato è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, -OMISSIS-585; id., 12 marzo 2018, n. 1128); b) sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell'art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito, appunto, se non entro detti casi (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, -OMISSIS-459).
Alla luce di quanto sinora osservato anche il motivo sub II si manifesta quindi infondato.
8.- Privi di fondamento si rivelano anche i motivi sub III e IV.
9.- Non colgono nel segno, anzitutto, le censure che il ricorrente rivolge al sistema dei punteggi predefinito dalla Commissione per le pubblicazioni, nonché all’assegnazione, in concreto, dei punti medesimi.
L’interessato lamenta la mancata predeterminazione del punteggio massimo assegnabile a “ ciascuna pubblicazione ” o categoria di pubblicazioni, in presunta contraddizione con il bando, come pure si duole dell’omessa predefinizione di pesi numerici per ciascuno dei sub-criteri di valutazione delle pubblicazioni (attinenti, come da verbale n. 1, al rigore metodologico, alla congruenza con il settore concorsuale oggetto della procedura, alla collocazione delle opere, all’apporto individuale, all’intensità e continuità temporale della produzione scientifica), oltre a stigmatizzare, infine, che, “[S] ebbene non lo avesse prima specificato nei criteri (ossia nel verbale n. 1), la Commissione, nel verbale n. 3, ha ripartito le pubblicazioni tra “monografie” e “articoli”, attribuendo un punteggio complessivo (ovvero a gruppi) alle une e agli altri ” (ricorso, p. 24).
9.1.- Non può però essere accolta la tesi che ravvisa un vizio nel giudizio espresso dalla Commissione siccome riferito non già a ciascuna pubblicazione, ma a gruppi “ omogenei ” di esse (monografie; articoli; tesi di dottorato), e nemmeno quella che contesta la rilevanza attribuita alle “ monografie ” rispetto agli “ articoli ” in rivista (fino a -OMISSIS-, per le prime, a fronte dei -OMISSIS- massimo riservati agli articoli), dovendo confermarsi, anche in ordine ai criteri adottati, la consolidata giurisprudenza ormai formatasi in materia di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione in sede di concorsi universitari, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza e illogicità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza), che nella specie non è dato riscontrare.
Segnatamente, il Collegio non può certo ritenere ‘abnorme’ la scelta, a monte, di diversificare le monografie dagli articoli, e, a valle, di assegnare un diverso e non irragionevole peso ponderale ai lavori monografici rispetto agli articoli in rivista.
9.2.- La mancata articolazione in sub-pesi numerici dei sub-criteri di valutazione delle pubblicazioni certamente non può ridondare, poi, diversamente da quanto asserito, in un vizio di illegittimità della valutazione della Commissione, giacché, anzi, “ la previsione di un <peso> specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore ” (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685).
9.3.- Inoltre, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, il bando di concorso, quando fa riferimento a “ ciascuna delle pubblicazioni ”, intende, come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, che la Commissione, nell’attribuire il punteggio, debba esaminare e valutare tutte le pubblicazioni presentate, senza escluderne nessuna, e certamente non che debba necessariamente assegnare un autonomo punteggio a ciascuna di esse.
Il motivo sub III non può pertanto trovare adesione.
10.- Infondato in fatto, infine, si rivela il motivo sub IV, a mezzo del quale il ricorrente sostiene che la Commissione, gravemente penalizzandolo, non avrebbe valutato la consistenza complessiva della sua produzione scientifica, che viceversa ha formato oggetto di specifica annotazione a pag. -OMISSIS-, nel quale si legge “ Il candidato offre una produzione scientifica variegata, vanta attività didattica e di ricerca interessanti, consentendo alla Commissione di esprimere un giudizio buono ”.
11.- Il ricorso è dunque complessivamente infondato e non può che essere rigettato.
12.- In ragione, tuttavia, della delicatezza della materia trattata e della peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere compensate fra tutte le parti costituite.
13.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, e previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti ricorrente e controinteressata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI AN, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | NI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.