TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 2999
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di imparzialità per conflitto di interessi di un commissario

    La Corte ha ritenuto che la comune collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non sia di per sé causa di incompatibilità, a meno che non vi siano particolari coinvolgimenti personali o comunanze di interessi economici, situazioni non riscontrate nel caso di specie.

  • Rigettato
    Indebita e irragionevole svalutazione dei titoli del ricorrente e sopravvalutazione di quelli della controinteressata

    Il giudice amministrativo ha limitato il suo sindacato alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, o per travisamento di fatto o errore procedurale. Il ricorrente ha contrapposto una propria valutazione soggettiva senza dimostrare profili di irragionevolezza o illogicità della commissione. Non sono stati accolti i rilievi sulla mancata valutazione di un finanziamento europeo per la pubblicazione di una monografia come premio, né sulle ponderazioni dei punteggi per titolarità di insegnamenti e dottorato di ricerca.

  • Rigettato
    Vizi nella predeterminazione dei punteggi delle pubblicazioni e nella loro concreta attribuzione

    La Corte ha confermato la giurisprudenza sulla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nei concorsi universitari, limitando il sindacato del giudice a casi di manifesta irragionevolezza e illogicità. La differenziazione tra monografie e articoli, e l'assegnazione di pesi ponderali non sono considerate abnormi. La mancata articolazione in sub-pesi numerici non costituisce vizio di illegittimità. Il bando, riferendosi a 'ciascuna pubblicazione', intende che tutte le pubblicazioni siano valutate, non che a ciascuna debba essere assegnato un punteggio autonomo.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricorrente

    La commissione ha valutato la produzione scientifica del ricorrente, annotando nel verbale che 'Il candidato offre una produzione scientifica variegata, vanta attività didattica e di ricerca interessanti, consentendo alla Commissione di esprimere un giudizio buono'. Pertanto, l'affermazione di omessa valutazione è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 2999
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2999
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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