CASS
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2024, n. 18845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18845 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IF IL AZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Assunta Cocomello, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha richiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria in data 14 marzo 2024, con allegati. Ritenuto in fatto 1.FO TO AZ ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che - in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla prima sezione della Corte di Cassazione per carenza di motivazione di un'ordinanza del medesimo Tribunale del 14 dicembre 2022 - ne ha rigettato l'opposizione ex art. 666 cod. proc. pen. contro analogo provvedimento dello stesso giudice, che aveva dichiarato l'esito parzialmente negativo dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. eseguito dal 14 gennaio 2019 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18845 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 20/03/2024 al 15 gennaio 2021 e disposto che per il periodo non validamente espiato fosse applicata la misura della detenzione domiciliare con fine pena al 21 aprile 2024. 2.Sono stati dedotti, tramite difensore abilitato„ due motivi, qui richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 chisp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe eseguito la valutazione della prova sulla scorta di una denuncia-querela, poi rimessa, per un singolo fatto di semplice minaccia, peraltro non provato, fondato soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, negato dal ricorrente e comunque non grave, riconducibile a dissapori di natura intrafamiliare. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto raffrontare l'isolato episodio con lo scenario globale della condotta tenuta dall'affidato, positiva e rispettosa delle regole. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge con riferimento alle osservazioni del provvedimento impugnato sui connotati di asserita perduranza della condotta del condannato e di una sua tendenza ad assumere atteggiamenti violenti ed intimiciatori, espresse con rilievi apodittici ed ingiustificati perché non ancorati ad un esame complessivo della irreprensibile condotta da lui tenuta in regime di espiazione di pena. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.11 provvedimento impugnato ha richiamato le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, relative alle lacune motivazionali dell'ordinanza oggetto del ricorso ma non vi si è puntualmente conformata, nel rispetto dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen.. Ha bensì ripercorso, con maggior dettaglio, la vicenda giudiziaria che ha condotto a dichiarare l'esito parzialmente negativo dell'affidamento in prova a suo tempo concesso al ricorrente, poiché il condannato era stato destinatario di una querela sporta dalla cognata il 6 ottobre 2019, dalla quale era emerso che FO, incontrandola per strada, l'aveva insultata e minacciata ripetutamente, a causa di livori familiari;
nella serata del 6 ottobre 2019, aveva indirizzato l'auto in accelerazione, da lui guidata, contro la sua persona che stava attraversando la strada, come per investirla, sfiorandola e minacciandola di morte;
aveva, subito dopo, inserito la retromarcia per tornare verso di lei, senza ulteriori conseguenze grazie al transito casuale di due giovani in motorino, che, chiedendo cosa fosse accaduto, lo avevano indotto ad allontanarsi. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza non ha tuttavia valutato, se non con enunciati assertivi ("L'episodio appare comunque finalizzato a spaventare la destinataria dello stesso e/o ad 2 incuterle timore, costituisce espressione del fallimento della prova e di mancata adesione al programma di trattamento"), l'evento in questione nel più ampio contesto della condotta serbata dall'affidato nel corso della prova, come le coordinate della decisione di annullamento avevano prescritto, vuoi perché l'atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace aveva contestato il solo reato di minacce verbali, vuoi perché il provvedimento annullato aveva "omesso di esperire un controllo globale dell'intero periodo" avuto riguardo, in particolare, alla "relazione finale del servizio sociale" ed alla "informativa dell'autorità di polizia", tanto più indispensabile "alla luce del lungo tempo trascorso dal fine pena del gennaio 2021". Rileva sul punto il collegio che il vuoto motivazionale è accentuato dalla constatata remissione della querela (pag. 2 decisione impugnata) da parte della persona offesa per il fatto così ampiamente apprezzato dall'ordinanza impugnata in guisa da sottrarlo alla verifica giurisdizionale, che non può essere sbrigativamente pretermessa e che si sarebbe rivelata, anzi, vieppiù di rilievo proprio perché l'entità dell'accadimento è stata considerata di incidenza tale da ridimensionare significativamente il giudizio di meritevolezza complessivamente formulato a riguardo dell'efficacia rieducativa della misura alternativa alla detenzione. Deve essere invero rimarcato come lo stesso Tribunale abbia dato atto del mantenimento di "un comportamento corretto" da parte del condannato, rispettoso di "tutte le prescrizioni" impartite, risalto che avrebbe imposto un approfondimento comparativo tra i profili di censura così illustrati e la proficuità dei risultati conseguiti in ambito trattannentale. 1.3. Va allora riaffermato il principio di diritto da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza nella materia dell'affidamento in prova e delle misure alternative alla detenzione sono rimessi alla sua discrezionalità, salvo il dovere di giustificare l'uso del potere ad esso conferito con motivazione logica, adeguata e non viziata (cfr. ex multis, sez.1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479; sez.1, n. 2566 del 07/05/1998, P.G. in proc. Lupoli, Rv. 210789). Il vulnus argomentativo così registrato influisce sulla tenuta logica dell'ordinanza oggetto del ricorso che deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così deciso in Roma, il 20/03/2024 Il consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Assunta Cocomello, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha richiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria in data 14 marzo 2024, con allegati. Ritenuto in fatto 1.FO TO AZ ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che - in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla prima sezione della Corte di Cassazione per carenza di motivazione di un'ordinanza del medesimo Tribunale del 14 dicembre 2022 - ne ha rigettato l'opposizione ex art. 666 cod. proc. pen. contro analogo provvedimento dello stesso giudice, che aveva dichiarato l'esito parzialmente negativo dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. eseguito dal 14 gennaio 2019 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18845 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 20/03/2024 al 15 gennaio 2021 e disposto che per il periodo non validamente espiato fosse applicata la misura della detenzione domiciliare con fine pena al 21 aprile 2024. 2.Sono stati dedotti, tramite difensore abilitato„ due motivi, qui richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 chisp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe eseguito la valutazione della prova sulla scorta di una denuncia-querela, poi rimessa, per un singolo fatto di semplice minaccia, peraltro non provato, fondato soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, negato dal ricorrente e comunque non grave, riconducibile a dissapori di natura intrafamiliare. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto raffrontare l'isolato episodio con lo scenario globale della condotta tenuta dall'affidato, positiva e rispettosa delle regole. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge con riferimento alle osservazioni del provvedimento impugnato sui connotati di asserita perduranza della condotta del condannato e di una sua tendenza ad assumere atteggiamenti violenti ed intimiciatori, espresse con rilievi apodittici ed ingiustificati perché non ancorati ad un esame complessivo della irreprensibile condotta da lui tenuta in regime di espiazione di pena. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.11 provvedimento impugnato ha richiamato le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, relative alle lacune motivazionali dell'ordinanza oggetto del ricorso ma non vi si è puntualmente conformata, nel rispetto dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen.. Ha bensì ripercorso, con maggior dettaglio, la vicenda giudiziaria che ha condotto a dichiarare l'esito parzialmente negativo dell'affidamento in prova a suo tempo concesso al ricorrente, poiché il condannato era stato destinatario di una querela sporta dalla cognata il 6 ottobre 2019, dalla quale era emerso che FO, incontrandola per strada, l'aveva insultata e minacciata ripetutamente, a causa di livori familiari;
nella serata del 6 ottobre 2019, aveva indirizzato l'auto in accelerazione, da lui guidata, contro la sua persona che stava attraversando la strada, come per investirla, sfiorandola e minacciandola di morte;
aveva, subito dopo, inserito la retromarcia per tornare verso di lei, senza ulteriori conseguenze grazie al transito casuale di due giovani in motorino, che, chiedendo cosa fosse accaduto, lo avevano indotto ad allontanarsi. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza non ha tuttavia valutato, se non con enunciati assertivi ("L'episodio appare comunque finalizzato a spaventare la destinataria dello stesso e/o ad 2 incuterle timore, costituisce espressione del fallimento della prova e di mancata adesione al programma di trattamento"), l'evento in questione nel più ampio contesto della condotta serbata dall'affidato nel corso della prova, come le coordinate della decisione di annullamento avevano prescritto, vuoi perché l'atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace aveva contestato il solo reato di minacce verbali, vuoi perché il provvedimento annullato aveva "omesso di esperire un controllo globale dell'intero periodo" avuto riguardo, in particolare, alla "relazione finale del servizio sociale" ed alla "informativa dell'autorità di polizia", tanto più indispensabile "alla luce del lungo tempo trascorso dal fine pena del gennaio 2021". Rileva sul punto il collegio che il vuoto motivazionale è accentuato dalla constatata remissione della querela (pag. 2 decisione impugnata) da parte della persona offesa per il fatto così ampiamente apprezzato dall'ordinanza impugnata in guisa da sottrarlo alla verifica giurisdizionale, che non può essere sbrigativamente pretermessa e che si sarebbe rivelata, anzi, vieppiù di rilievo proprio perché l'entità dell'accadimento è stata considerata di incidenza tale da ridimensionare significativamente il giudizio di meritevolezza complessivamente formulato a riguardo dell'efficacia rieducativa della misura alternativa alla detenzione. Deve essere invero rimarcato come lo stesso Tribunale abbia dato atto del mantenimento di "un comportamento corretto" da parte del condannato, rispettoso di "tutte le prescrizioni" impartite, risalto che avrebbe imposto un approfondimento comparativo tra i profili di censura così illustrati e la proficuità dei risultati conseguiti in ambito trattannentale. 1.3. Va allora riaffermato il principio di diritto da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza nella materia dell'affidamento in prova e delle misure alternative alla detenzione sono rimessi alla sua discrezionalità, salvo il dovere di giustificare l'uso del potere ad esso conferito con motivazione logica, adeguata e non viziata (cfr. ex multis, sez.1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479; sez.1, n. 2566 del 07/05/1998, P.G. in proc. Lupoli, Rv. 210789). Il vulnus argomentativo così registrato influisce sulla tenuta logica dell'ordinanza oggetto del ricorso che deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così deciso in Roma, il 20/03/2024 Il consigliere estensore