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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Bellesi Presidente rel. dott. Nicola Di Plotti Giudice dott.ssa Serena Nicotra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38906/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANMARCO NEGRI presso il quale è elettivamente domiciliata in Tromello, Via
Dante, 33
ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 597, parte II, Serie B, anno 2007), facendo constare, Parte_1 per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1 provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti Parte_1 medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata il 30 ottobre 2024 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e nella Parte_2 Parte_3
loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Parte_1
hanno chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso “femminile” venga sostituita l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome “ in sostituzione del nome Per_1
“ , e hanno chiesto inoltre di accertare con sentenza il diritto di di Pt_1 Parte_1
sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
Gli attori hanno dedotto che è nata a [...], il [...], che non è Parte_1
sposata e non ha figli, e che la stessa ha manifestato, sin dall'infanzia, preferenze per attività, giochi e interessi tipicamente maschili.
A seguito dell'acquisita consapevolezza della propria identità di genere, nel gennaio
2023, si è rivolta al prof. psicoterapeuta e sessuologo Parte_1 Persona_2
clinico, esperto in tematiche di identità di genere, ed è stata avviata una serie di colloqui clinici, svolti inizialmente in presenza dei genitori, nonché di tests e questionari, anche al fine di rilevare possibili quadri psicopatologici, all'esito dei quali sono state ritenute sussistenti le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere.
Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione. È stato quindi concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante, che ha avuto inizio nel giugno 2023, sotto il controllo e il monitoraggio di un'endocrinologa, la dott.ssa dell'Istituto Persona_3
Auxologico di Milano.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, da tempo viene Parte_1
pagina 3 di 8 identificata con il prenome “ . Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle Per_1
legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati femminili del proprio corpo.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e di accertamento del diritto a effettuare gli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 19 marzo 2025, è stata prodotta la procura rilasciata da al difensore già nominato dai propri Parte_1
genitori, essendo divenuta la stessa maggiorenne il 9 marzo 2025.
La parte, comparsa personalmente, è stata sentita liberamente dal giudice e la causa, previa rinuncia da parte dell'attrice ai termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi, è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere accolte, Parte_1
per le ragioni di seguito precisate.
Dalla relazione dello psicologo prof. datata 21 ottobre 2024 (doc.3), Persona_2
emerge che il paziente, al momento dell'inizio della valutazione, presentava una sintomatologia con tratti tipici della disforia di genere:
-una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
-un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
-un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere maschile;
-un intenso desiderio di appartenere al genere maschile;
-un intenso desiderio di essere trattato come appartenente al genere maschile.
La relazione si conclude con l'auspicio che il paziente concluda il percorso di affermazione di genere. Infatti “non si evidenziano elementi ostativi, sul piano
pagina 4 di 8 psicologico, alla richiesta di correzione anagrafica del genere, nonché all'intervento affermativo di mastectomia.
Sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce Pt_1
e del suo diritto all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto – ogni giorno della sua vita – per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali”.
L'endocrinologa, dott.ssa dell'Istituto Auxologico Italiano, nella Persona_3
relazione del 23 ottobre 2024, allegata alla citazione quale doc. 4, riferisce che Per_1
è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità) […] non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di genere.
è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista Per_1
sociale, studentesco ed affettivo” tanto che appare “fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a serenità e benessere”. Per_1
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalla parte attrice nel corso dell'udienza del 19 marzo 2025, dalle quali emergono la consapevolezza della scelta effettuata e la soddisfazione per gli effetti dalla stessa derivanti: “Sono pienamente consapevole delle conseguenze del passo che sto compiendo, ho iniziato il mio percorso psicologico alla fine del 2022 e mi sono sentito subito meglio, adesso sono felice di aver intrapreso questo percorso”.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
pagina 5 di 8 l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
4. Con riferimento alla domanda volta a ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso
pagina 6 di 8 accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice, al prenome ” va sostituito il prenome “ . Pt_1 Per_1
5. Va accolta anche la domanda di accertamento del diritto di intraprendere tutti i trattamenti medico chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, al fine di dare alla parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, così da garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni pagina 7 di 8 sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento Parte_1
di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta e di accertamento del diritto della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici ritenuti dalla stessa necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome) Pt_1 Pt_1
nata a [...] il [...], nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in
“ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Pt_1 Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte attrice a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Presidente est.
Anna Bellesi
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