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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 205/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
società
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12869/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230109617923000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230109617923000 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
il difensore della parte contribuente dichiara di aderire alla richiesta avanzata in via subordinata dall'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12869 del 22 ottobre 2024 ha accolto i ricorsi riunti avverso:
1) la cartella di pagamento n. 09720230109617923000 con la quale l'Ufficio, a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, aveva rettificato il credito di imposta relativo all'anno 2018 richiedendo il pagamento di euro 27.809
2) cartella di pagamento numero 09720230204999834000, con la quale l'Ufficio, a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, aveva rettificato il credito di imposta relativo all'anno 2018 richiedendo il pagamento di euro 27.960,60.
Con motivi di doglianza comuni, il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella impugnata in quanto contestava che la mancata indicazione nel quadro RU del modello unico SC del credito cinema potesse essere causa di decadenza dal diritto all'agevolazione sostenendo che tale decadenza avrebbe potuto legittimamente essere prevista da un atto legislativo, ma non certo, come nel caso di specie, dal decreto ministeriale 7 maggio 2009.
Faceva comunque presente di aver provveduto, subito dopo la ricezione dell'avviso di irregolarità, a regolarizzare l'omissione trasmettendo una dichiarazione integrativa e che, trattandosi comunque di una violazione meramente formale, aveva provveduto ad aderire al condono formalità di cui al co. 166 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Ragion per cui, chiedeva l'annullamento della cartella impugnata.
Le motivazioni del giudice di prime cure si fondano sulla riconosciuta fondatezza di quanto censurato dalla ricorrente, ovvero che non è compatibile con i principi generali dell'ordinamento che un atto di normazione secondaria, quale il D.M. 7 maggio 2009 invocato della resistente, possa recare limitazioni a un diritto, quale l'agevolazione nella specie domandata, riconosciuto per legge.
Impugna la sentenza l'ADE per i seguenti motivi:
1)Violazione della disciplina di legge relativa al credito in esame.
2)Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Extrapetitum.
Chiede, quindi, in via principale di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio; in via del tutto subordinata che venga confermata la sentenza impugnata in ordine al recupero del tax credit, venga fatta salva la pretesa fiscale non contestata dalla controparte.
Ha controdedotto la parte confutando puntualmente tutte le doglianze dell'appellante. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere parzialmente accolto, ovvero soltanto con riferimento alla richiesta formulata in via subordinata.
In disparte la dimostrata regolarizzazione dell'omissione tramite dichiarazione integrativa che ha regolarizzato una violazione meramente formale, la parte ha aderito al condono formalità di cui al comma
166 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Ad ogni buon conto è principio consolidato che l'omessa compilazione del quadro RU non faccia perdere i benefici fiscali.
Ai sensi dell'art. 13 del d.l.vo 8 gennaio 2024, n. 1 rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.
È appena il caso di ricordare che il quadro RU del modello redditi deve essere compilato dai soggetti che fruiscono di crediti d'imposta concessi per agevolazione alle imprese che per poter usare in compensazione è d'obbligo indicarli in tale quadro del modello relativo al periodo d'imposta in cui il credito è sorto, nonché nel relativo quadro dei modelli di dichiarazione afferenti ai periodi di imposta successivi nel quale il credito viene utilizzato, fino al suo esaurimento.
La sua mancata o incompleta compilazione, negli anni più volte registrata, ha portato l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un interpello del 9 giugno 2021 n. 396, a precisare che “la mancata indicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello redditi relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato non ostacola la spettanza del credito stesso”.
Con ciò consentendo al contribuente interessato di emendare la propria posizione offrendogli la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa recante l'indicazione del credito d'imposta, in modo da regolarizzare le compensazioni eseguite.
Parallelamente, però, la posizione della Suprema Corte, non era allineata, avendo ritenuto con la sentenza n.34266/2021 che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo del credito d'imposta per R&S comporta la decadenza dal beneficio e che tale decadenza non può essere sanata dalla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Tale contrasto interpretativo è stato sanato nel medesimo anno dal Decreto Adempimenti che con l'enunciato art. 13 ha fatto chiarezza con la formulazione avanti riportata.
Se tanto porta al rigetto del motivo principale di appello, non altrettanto vale per la richiesta formulata in via subordinata, ovvero la conferma della sentenza impugnata in ordine al recupero del tax credit, facendo così salva la pretesa fiscale non contestata dalla controparte.
Ritiene il collegio di accogliere tale motivo di gravame, atteso che la sentenza di prime cure si è pronunciata unicamente sulla mancata indicazione delle somme nel quadro RU, lasciando persistere la legittimità della pretesa fiscale a versare la quale, la parte si è dichiarata disponibile durante la discussione in pubblica udienza, riconoscendo le motivazioni di controparte.
La evidente soccombenza reciproca, legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e liquida compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 205/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
società
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12869/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230109617923000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230109617923000 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
il difensore della parte contribuente dichiara di aderire alla richiesta avanzata in via subordinata dall'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12869 del 22 ottobre 2024 ha accolto i ricorsi riunti avverso:
1) la cartella di pagamento n. 09720230109617923000 con la quale l'Ufficio, a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, aveva rettificato il credito di imposta relativo all'anno 2018 richiedendo il pagamento di euro 27.809
2) cartella di pagamento numero 09720230204999834000, con la quale l'Ufficio, a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, aveva rettificato il credito di imposta relativo all'anno 2018 richiedendo il pagamento di euro 27.960,60.
Con motivi di doglianza comuni, il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella impugnata in quanto contestava che la mancata indicazione nel quadro RU del modello unico SC del credito cinema potesse essere causa di decadenza dal diritto all'agevolazione sostenendo che tale decadenza avrebbe potuto legittimamente essere prevista da un atto legislativo, ma non certo, come nel caso di specie, dal decreto ministeriale 7 maggio 2009.
Faceva comunque presente di aver provveduto, subito dopo la ricezione dell'avviso di irregolarità, a regolarizzare l'omissione trasmettendo una dichiarazione integrativa e che, trattandosi comunque di una violazione meramente formale, aveva provveduto ad aderire al condono formalità di cui al co. 166 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Ragion per cui, chiedeva l'annullamento della cartella impugnata.
Le motivazioni del giudice di prime cure si fondano sulla riconosciuta fondatezza di quanto censurato dalla ricorrente, ovvero che non è compatibile con i principi generali dell'ordinamento che un atto di normazione secondaria, quale il D.M. 7 maggio 2009 invocato della resistente, possa recare limitazioni a un diritto, quale l'agevolazione nella specie domandata, riconosciuto per legge.
Impugna la sentenza l'ADE per i seguenti motivi:
1)Violazione della disciplina di legge relativa al credito in esame.
2)Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Extrapetitum.
Chiede, quindi, in via principale di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio; in via del tutto subordinata che venga confermata la sentenza impugnata in ordine al recupero del tax credit, venga fatta salva la pretesa fiscale non contestata dalla controparte.
Ha controdedotto la parte confutando puntualmente tutte le doglianze dell'appellante. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere parzialmente accolto, ovvero soltanto con riferimento alla richiesta formulata in via subordinata.
In disparte la dimostrata regolarizzazione dell'omissione tramite dichiarazione integrativa che ha regolarizzato una violazione meramente formale, la parte ha aderito al condono formalità di cui al comma
166 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Ad ogni buon conto è principio consolidato che l'omessa compilazione del quadro RU non faccia perdere i benefici fiscali.
Ai sensi dell'art. 13 del d.l.vo 8 gennaio 2024, n. 1 rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.
È appena il caso di ricordare che il quadro RU del modello redditi deve essere compilato dai soggetti che fruiscono di crediti d'imposta concessi per agevolazione alle imprese che per poter usare in compensazione è d'obbligo indicarli in tale quadro del modello relativo al periodo d'imposta in cui il credito è sorto, nonché nel relativo quadro dei modelli di dichiarazione afferenti ai periodi di imposta successivi nel quale il credito viene utilizzato, fino al suo esaurimento.
La sua mancata o incompleta compilazione, negli anni più volte registrata, ha portato l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un interpello del 9 giugno 2021 n. 396, a precisare che “la mancata indicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello redditi relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato non ostacola la spettanza del credito stesso”.
Con ciò consentendo al contribuente interessato di emendare la propria posizione offrendogli la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa recante l'indicazione del credito d'imposta, in modo da regolarizzare le compensazioni eseguite.
Parallelamente, però, la posizione della Suprema Corte, non era allineata, avendo ritenuto con la sentenza n.34266/2021 che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo del credito d'imposta per R&S comporta la decadenza dal beneficio e che tale decadenza non può essere sanata dalla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Tale contrasto interpretativo è stato sanato nel medesimo anno dal Decreto Adempimenti che con l'enunciato art. 13 ha fatto chiarezza con la formulazione avanti riportata.
Se tanto porta al rigetto del motivo principale di appello, non altrettanto vale per la richiesta formulata in via subordinata, ovvero la conferma della sentenza impugnata in ordine al recupero del tax credit, facendo così salva la pretesa fiscale non contestata dalla controparte.
Ritiene il collegio di accogliere tale motivo di gravame, atteso che la sentenza di prime cure si è pronunciata unicamente sulla mancata indicazione delle somme nel quadro RU, lasciando persistere la legittimità della pretesa fiscale a versare la quale, la parte si è dichiarata disponibile durante la discussione in pubblica udienza, riconoscendo le motivazioni di controparte.
La evidente soccombenza reciproca, legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e liquida compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE