Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 733
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica atti prodromici

    Le difese spiegate dal ricorrente, con le quali si contesta la prova della notifica degli atti presupposti, sono tutte fondate. In assenza di prova della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, alla data della notifica della cartella impugnata il termine di prescrizione quinquennale previsto per la TIA era decorso con riferimento a tutte le annualità.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione

    Le difese spiegate dal ricorrente, con le quali si contesta la prova della notifica degli atti presupposti, sono tutte fondate. In assenza di prova della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, alla data della notifica della cartella impugnata il termine di prescrizione quinquennale previsto per la TIA era decorso con riferimento a tutte le annualità.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto fondate le contestazioni del ricorrente circa la prova della notifica degli atti presupposti, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 733
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 733
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo