CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 733/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1909/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 AR - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034504278000 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29520240034504278000 emessa dall' Agenzia delle
Entrate –OS di Messina e notificata in data 15.01.2025 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 3.942,88, per “tassa rifiuti solidi urbani” per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della cartella e la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata nonché la decadenza ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
°°°
L'ente impositore, ATO 1 Me spa, ha allegato l'esistenza della notifica prima delle fatture TIA e poi di intimazione di pagamento nr. 027917/16 del 05/12/2016 ed intimazione di pagamento nr. 266882 del
29/07/2019 in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando (all.ti 4, 5) e di intimazione di pagamento n.
302735 del 29/07/2019, in relazione all'immobile sito in Torrenova (all. 9).
Le intimazioni rimaste prive di impugnazione per un verso avrebbero “cristallizzato” la pretesa creditoria a titolo di TIA anni 2008 - 2012 in riferimento agli immobili di proprietà del ricorrente e, per altro verso, rappresentano atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Il ricorrente ha contro eccepito che le due attestazioni di Banca_1 prodotte da ATO 1 ME attestano che il destinatario risultava “Trasferito”. Inoltre, le ulteriori cartoline prodotte non sarebbero sottoscritte dal ricorrente e consegnate a soggetti ignoti non essendo indicato se si tratti di familiari conviventi e/o persone autorizzate alla ricezione. Viene, infine, contestata la mancata corrispondenza tra le cartoline di ritorno prodotte in atti con l'atto che ne risulterebbe collegato.
Le difese spiegate dal ricorrente, appena sopra riferite, con le quali si contesta la prova della notifica degli atti presupposti sono tutte fondate.
Ne segue che, in assenza di prova della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, alla data della notifica della cartella impugnata (15.1.2025) il termine di prescrizione quinquennale previsto per la TIA era decorso con riferimento a tutte le annualità.
Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna Resistente_1 1 spa al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro
850,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa;
compensa le spese del giudizio nei confronti di
ADER. Messina, 03.02.2026 Il giudice monocratico Antonino Fichera
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1909/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 AR - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034504278000 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29520240034504278000 emessa dall' Agenzia delle
Entrate –OS di Messina e notificata in data 15.01.2025 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 3.942,88, per “tassa rifiuti solidi urbani” per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della cartella e la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata nonché la decadenza ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
°°°
L'ente impositore, ATO 1 Me spa, ha allegato l'esistenza della notifica prima delle fatture TIA e poi di intimazione di pagamento nr. 027917/16 del 05/12/2016 ed intimazione di pagamento nr. 266882 del
29/07/2019 in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando (all.ti 4, 5) e di intimazione di pagamento n.
302735 del 29/07/2019, in relazione all'immobile sito in Torrenova (all. 9).
Le intimazioni rimaste prive di impugnazione per un verso avrebbero “cristallizzato” la pretesa creditoria a titolo di TIA anni 2008 - 2012 in riferimento agli immobili di proprietà del ricorrente e, per altro verso, rappresentano atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Il ricorrente ha contro eccepito che le due attestazioni di Banca_1 prodotte da ATO 1 ME attestano che il destinatario risultava “Trasferito”. Inoltre, le ulteriori cartoline prodotte non sarebbero sottoscritte dal ricorrente e consegnate a soggetti ignoti non essendo indicato se si tratti di familiari conviventi e/o persone autorizzate alla ricezione. Viene, infine, contestata la mancata corrispondenza tra le cartoline di ritorno prodotte in atti con l'atto che ne risulterebbe collegato.
Le difese spiegate dal ricorrente, appena sopra riferite, con le quali si contesta la prova della notifica degli atti presupposti sono tutte fondate.
Ne segue che, in assenza di prova della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, alla data della notifica della cartella impugnata (15.1.2025) il termine di prescrizione quinquennale previsto per la TIA era decorso con riferimento a tutte le annualità.
Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna Resistente_1 1 spa al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro
850,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa;
compensa le spese del giudizio nei confronti di
ADER. Messina, 03.02.2026 Il giudice monocratico Antonino Fichera