Art. 26.
Il pagamento della pensione di invalidita' e' sospeso quando l'avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidita' se si tratta, di operaio, o alla meta', se si tratta di impiegato.
La sospensione del pagamento della pensione ha inizio a partire dalla rata avente scadenza nel bimestre successivo a quello nel quale avviene l'assunzione obbligatoria, o nel bimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per le assunzioni gia' avvenute, e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro. I contributi eventualmente versati per il corrispondente periodo di lavoro sono computati ai sensi del precedente art. 21.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati per invalidita' in forza della legislazione speciale sopra richiamata e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione a qualsiasi titolo ad essi corrisposta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. Esso e' inoltre tenuto a comunicare all'Istituto la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15 giorni dalla data stessa. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 18 aprile-5 maggio 1959, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1959, n. 110) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale dell' art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 , in relazione all' art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959."
Il pagamento della pensione di invalidita' e' sospeso quando l'avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidita' se si tratta, di operaio, o alla meta', se si tratta di impiegato.
La sospensione del pagamento della pensione ha inizio a partire dalla rata avente scadenza nel bimestre successivo a quello nel quale avviene l'assunzione obbligatoria, o nel bimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per le assunzioni gia' avvenute, e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro. I contributi eventualmente versati per il corrispondente periodo di lavoro sono computati ai sensi del precedente art. 21.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati per invalidita' in forza della legislazione speciale sopra richiamata e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione a qualsiasi titolo ad essi corrisposta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. Esso e' inoltre tenuto a comunicare all'Istituto la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15 giorni dalla data stessa. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 18 aprile-5 maggio 1959, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1959, n. 110) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale dell' art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 , in relazione all' art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959."