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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/08/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6022/2024 promossa da:
C.F. ),in persona dell'amministratore unico CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con sede a Seregno (MB), via Giudicaria, 10, rappresentata e assistita C.F._1 dall'avv. Francesco Paganuzzi C.F. e dall'avv. Giuliana Paganuzzi, C.F. C.F._2
, entrambi con studio in Milano, via Bocconi 9 (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
);
[...]
- Parte attrice- nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F.
[...] C.F._6 CP_5
), nata a [...] l'[...], tutti residenti in [...]
n.40, rappresentati e difesi dall'avv. Walter Borgonovo, nel cui studio in Monza, via Italia n.50, sono elettivamente domiciliati
- Parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Come da note di p.c. depositate telematicamente in data 30.04.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Conclusioni di parte convenuta
1 Come da note di p.c. depositate telematicamente in data 30.04.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi delle domande ed eccezioni sollevate
Parte attrice, con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2024, ha proposto opposizione al precetto per obblighi di facere notificato dai convenuti il 13 settembre 2024 sulla base della sentenza n. 1828 del 2017 del Tribunale di Monza, pubblicata il 12.6.2017 e divenuta definitiva.
Nel precetto i convenuti lamentavano l'inesatta esecuzione di un capo della sentenza di primo grado, ossia del punto 3i del dispositivo che condannava ad abbattere gli edifici e le opere CP_1 costruiti in violazione dell'atto di costituzione di servitù e precisamente “i. al ripristino a prato della strada asfaltata e del parcheggio in ghiaino, con lo spostamento della siepe fino a filo del mappale
142”. avrebbe infatti lasciato la siepe nella posizione originaria, piantando un nuovo ed CP_1 ulteriore tratto di siepe non al “filo del mappale 142” ma ancora abbondantemente all'interno del mappale 194 e molto arretrato rispetto al filo del mappale 142. In secondo luogo avrebbe CP_1 lasciato alcune aperture nella siepe che, invece, non doveva avere soluzione di continuità per tutta la sua lunghezza, al fine di consentire agli autoveicoli di poter parcheggiare ancora sul mappale 194. In terzo luogo avrebbe ripristinato a prato solo parzialmente la strada asfaltata (cfr. p. 10- CP_1
11 comparsa di costituzione) ed, in particolare, non avrebbe ripristinato a prato la parte di strada asfaltata compresa tra l'attuale posizione della siepe ed il filo del mappale 142 (cfr. prospetto che segue).
Prospetto a pag. 6 atto di precetto
2 Nel presente procedimento l'attrice ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertarsi la regolare e completa esecuzione alle sentenze del Tribunale di Monza n. 1828 del
12/6/2017 e della Corte d'Appello di Milano n. 3500 del 18/7/2018, poichè il ripristino della sede stradale asfaltata a mt. 6,20 di larghezza, il mantenimento delle aperture nel verde ripristinato e il mancato spostamento della siepe, sostituito da una nuova piantumazione, non costituirebbero inadempimento dell'obbligo di ripristino dei luoghi dettato dal titolo con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto e inesistenza dell'altrui affermato diritto di agire esecutivamente.
I sig.ri , e si sono costituiti in giudizio contestando integralmente l'avversaria CP_3 CP_3 CP_5 prospettazione ed interpretazione del titolo esecutivo, oltre all'ammissibilità dell'eccezione di ineseguibilità del titolo esecutivo in punto di spostamento della siepe, chiedendo il rigetto di tutte le istanze e domande avversarie, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese con la maggiorazione per manifesta infondatezza delle difese.
Nella seconda memoria hanno contestato altresì la novità delle nuove domande introdotte da controparte nella prima memoria.
Nella terza memoria hanno contestato che non fosse stata accertata in causa l'esatta collocazione del confine tra il mappale 194 e 142 e che tale confine non risultasse dalle mappe catastali. Hanno altresì puntualizzato l'errore di controparte nell'individuare l'ampiezza della strada originaria poiché nella tavola M non era indicata tale misura ma solamente la distanza tra la recinzione del mappale 134 e il primo palo dello scanner (5,00 metri) e tra i due pali dello scanner (4,10 metri).
Nelle more del giudizio parte convenuta ha preso atto della parziale chiusura dei varchi tra le piantine della nuova siepe, tranne uno largo più di tre metri e raffigurato a p. 4 della memoria di replica (doc.
1 allegato alla comparsa di costituzione), idoneo a consentire il parcheggio degli autoveicoli.
La causa è stata istruita documentalmente ed è giunta a decisione all'udienza del 3 luglio 2025, fallito ogni tentativo di conciliazione.
Non si è ritenuto di disporre consulenza tecnica d'ufficio poiché non risulta contestazione tra le parti in ordine ai fatti allegati nel precetto. Per un verso, infatti, lo stato dei luoghi esistente prima della parziale esecuzione spontanea della sentenza da parte di è stato verificato nella ctu espletata CP_1 in primo grado (le cui risultanze in punto di stato dei luoghi erano incontestate tra le parti, come risulta dalla motivazione della sentenza d'appello a pagina 1). Per altro verso anche l'attuale stato dei luoghi risulta pacifico, perché i fatti allegati nel precetto relativi all'omesso spostamento della siepe, senza soluzioni di continuità tra ciascuna piantina, a filo del mappale 194 e all'omesso ripristino integrale della strada asfaltata, non sono stati contestati da parte attrice bensì rivendicati come atti di adempimento conformi al titolo esecutivo.
Oggetto di lite è dunque solo l'interpretazione del comando contenuto nel titolo esecutivo, che di
3 seguito si andrà ad analizzare.
2. Il titolo esecutivo e l'obbligazione di facere oggetto del precetto.
In particolare la sentenza azionata dai creditori ha accertato l'esistenza di due servitù volontarie e perpetue, costituite nel 2003 dal dante causa di , impresa che svolge attività di raccolta, CP_1 trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, a favore dei fondi di proprietà degli odierni convenuti (mappali foglio 49 C.T. Comune di Seregno nn. 70, 82, 87, 117 e 118) ed a carico, tra gli altri, dei fondi confinanti poi trasferiti in proprietà ad (mappali foglio 49 C.T. Comune di CP_1
Seregno nn. 194 e 199). In particolare ha accertato, anche in ragione di precedente giudicato,
l'esistenza del peso a carico dei fondi di quest'ultima consistente nel divieto di destinare ad attività insalubri o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi di rifiuti e inerti.
L'area gravata da tale servitù veniva identificata dalla relazione del C.T.U. geom. Persona_1 nominato nel primo grado di giudizio (relazione “non fatta oggetto di censura”, si legge a pag. 1 della sentenza d'appello) nell'estratto di mappa allegato
[...]
è proprietaria dei terreni contraddistinti al foglio 49 mappali 134, 142, 194, 199 e 133 CP_6 del Catasto dei Terreni del Comune di Seregno (docc. 2). Il mappale 142, non gravato dalla predetta servitù, in particolare comprende anche la strada privata di accesso, dalla via comunale San Giuseppe, allo stabilimento , situato sul terreno che si allargava nello stesso mappale ed ad altro CP_1 stabilimento sito su terreno a nord al mappale 134. Il tratto percorso dalla strada privata di accesso confina a sud con il mappale 194 e quest'ultimo con il mappale 199, entrambe le CP_1 particelle gravate da servitù.
Su tali particelle la società aveva svolto opere di ampliamento della propria strada, allargandosi sul fondo servente 194, formando un parcheggio in ghiaino e collocando uno scanner radiometrico al punto di accesso allo stabilimento, come da planimetria descrittiva dello stato di fatto post opere (doc.
004), redatta nel giudizio di cui alla sentenza di questo Tribunale, dal CTU incaricato (Allegato “M” alla Relazione).
Afferma la Corte d'appello a proposito delle risultanze istruttorie della C.T.U. poste a base del titolo esecutivo: “l'area di cui ai mappali 194 e 199, gravata dalla seconda servitù, sul lato Nord confina con il Mappale 142 sempre di proprietà di , ma non gravata da servitù, senza che il confine CP_1 tra detti mappali in loco sia rappresentato da manufatti, presentando caratteristiche uniformi, così come avviene per il lato EST, dove la linea di mappa che divide le particelle 194 dal mappale 142 non presenta in loco elementi di discontinuità, mentre sul lato SUD le particelle 194 e 198 sono separate da un muro di recinzione in c.l.a. spesso 25 cm con soprastanti pannelli in lamiera sagomata dell'altezza complessiva di m 4,80 con interposti pali in acciaio zincato per illuminare il cortile
4 esterno, mentre le particelle 199/198 non sono separate da manufatti o da altro elemento fuori terra.
Sul lato OVEST la particella 199 si presenta, invece, delimitata da rete metallica ancorata a tondini in ferro infissi nel terreno a cui è appoggiata una siepe di lauro alta metri 2,50/2,60 mentre la particella 194 è delimitata dalla presenza di un cancello carraio in ferro ed un'anta apribile verso
l'interno con al di là piccola porzione del medesimo mappale per l'accesso da via San Giuseppe.
Sempre dall'esame dell'elaborato, sul punto assolutamente analitico e preciso nella rappresentazione dei luoghi, emerge, ancora, come il lato Nord, a confine con parte della particella
142 di proprietà , a partire dalla via San Giuseppe, sia interessato dalla presenza di una CP_1 strada di accesso all'insediamento di smaltimento rifiuti della stessa. La strada, realizzata per il transito di mezzi pesanti, ha fondo asfaltato per una superficie di mq 850 percorribile dal cancello carraio in lamiera ad un'anta della larghezza di metri 6,75 apribile verso l'interno ed insiste, per la larghezza di metri 5,00, sul mappale parte 142 di proprietà , e per la larghezza di metri 4,10, CP_1 sul mappale 194 gravato da servitù in favore delle proprietà degli appellati (vedasi allegato M alla ctu).”
Allegato M CTU
“Sul mappale 199 gravato da servitù il ctu ha, quindi, rilevato parallelamente alla strada di accesso, per una superficie di circa 550 mq, la presenza di un fondo in ghiaietto adibito al parcheggio di veicoli, sia di piccole dimensioni sia di camion, come ben visibile, sia nei rilievi fotografici allegati alla ctu, sia in quelli prodotti dagli appellati in primo grado.
Detta superficie è, a sua volta, delimitata verso SUD dalla siepe già descritta dal ctu oltre la quale
5 si estende la rimanente parte del mappale 199 tenuto a prato.”
Il Tribunale ha chiaramente accertato (p. 9 della sentenza) che l'ampliamento della strada di accesso allo stabilimento di proprietà di - che originariamente non era asfaltata ed era limitata ad una CP_1 strisciolina di terreno di cui alla particella 142, mentre per effetto dell'ampliamento ricopriva con asfalto anche una porzione del mappale n. 194, parallelamente “alla strada originaria, per un tratto largo quattro metri” – e la creazione di una estesa corsia di parcheggio oltre che dell'area in ghiaietto destinata a parcheggio “sono effettuate in violazione delle servitù gravanti sui mappali 194 ed 199, in quanto inevitabilmente comportano una maggiore rumorosità ed un aggravio della condizione dei fondi dominanti, ove rapportata alla destinazione a verde proprio all'epoca di costituzione della servitù. Qualunque strada asfaltata e parcheggio violano la servitù in quanto opere destinata ad attività che comportano l'emissione di rumori ed esalazioni, tanto più il passaggio ed il parcheggio di autocarri adibiti al trasporto di rifiuti.”
“Pertanto, deve dichiararsi che l'opera costituita dall'allargamento della strada mediante asfaltatura di parte del mappale 194 e dalla formazione di un parcheggio in ghiaino su parte dei mappali 194 e 199, come descritte dal CTU violano la servitù volontaria oggetto di lite.
Conseguentemente, merita accoglimento la domanda di condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi a prato, con lo spostamento della siepe a filo della originaria strada, mappale 142”
Nel dispositivo inoltre il Tribunale ha così disciplinato ancora più chiaramente la situazione sostanziale controversa tra le parti: “
1. Dichiara la validità e l'efficacia inter partes dell' atto di costituzione di servitù del 11/07/2003 in autentica Notaio rep. n. 8061/4876; 2. Dichiara Persona_2 che sono incompatibili con il vincolo di servitù consistente nel divieto di destinare tali aree “ad attività insalubri così come definite nel D.M. 5 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi di rifiuti e inerti” le seguenti opere eseguite da presso i fondi contraddistinti al Foglio 49 del Catasto Terreni del Comune di Seregno, CP_1 agli odierni mappali 194 e 199: i. formazione di una strada asfaltata su parte del mappale 194 e formazione di un parcheggio in ghiaino e collocazione di un impianto scanner radiometrico su parte dei mappali 194 e 199, come meglio descritte dal CTU geom. (planimetria generale Persona_1 allegato “M” alla perizia)”.
3. La parziale esecuzione spontanea del titolo e la prospettazione di parte attrice
Nell'atto di citazione dà atto che prima dell'avvio della lite aveva anche costruito un muro di CP_1 recinzione in corrispondenza dei fondi serventi sul lato est dei mappali 199-194, accorpando al 142 una parte degli stessi e pavimentando in asfalto. Le relative opere di ripristino non sono oggetto del precetto opposto, essendo tali ripristini andati a buon fine tra le parti.
6 Nascevano invece contestazioni in relazione al ripristino della strada privata di accesso agli stabilimenti dalla via comunale San Giuseppe, insistente sul mappale 142 e ampliata sul CP_1
194, fondo servente.
In data 11 novembre 2023 i lavori di ripristino terminavano e comunicava via mail il CP_1
23.11.2023 la conclusione delle opere e successivamente faceva pervenire via mail in data 13.12.2023
l'attestazione di fine lavori 11.11.2023 dell'arch. e 8 fotografie dei ripristini eseguiti (doc. Per_3
16).
Seguivano lunghe trattative e contestazioni ed, infine, la notifica del precetto opposto.
ritiene che l'obbligo di ripristino riferito alla porzione di strada asfaltata e al parcheggio in CP_1 ghiaietto (cfr. docc. 22 -27, stato dei luoghi ante ripristino) debba essere inteso come ordine di ripristinare l'esatto stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dei lavori, “indipendentemente da indicazioni catastali non probanti in ordine alle misure, oltre che prive di riscontro proprio a livello catastale, dava esecuzione alla sentenza, attenendosi rigorosamente alle misure di CP_1 ripristino dalla stessa date. Infatti il Tribunale aveva dichiarato ed accertato che la società aveva allargato la sede stradale asfaltata originaria di quattro metri, arrivando ad una larghezza di mt.
10,20, mentre l'area a parcheggio in ghiaietto era di metri 7,96. Complessivamente si era CP_1 ricavata un ampliamento che, comprensivo della strada originaria arrivava a (7,96 + 10,20 =) mt.
18,16. Ne derivava che le opere risultanti in illegittimo ampliamento della strada originaria, costituite da mt. 4 di allargamento della strada asfaltata, finito sul mappale 194, e metri 7,96 di parcheggio in ghiaietto, finito sul mappale 199, misuravano complessivamente (7,96 + 4 =) mt.
11,96.
Lo stesso Tribunale dunque riconosceva che la strada privata originaria di accesso allo stabilimento
aveva larghezza di mt 18,16 – mt. 11,96 = mt 6,20, misura confermata dall'ulteriore CP_1 accertamento del Tribunale secondo cui la strada dopo l'allargamento di quattro metri effettuato da misurava in larghezza m. 10,20, con la conseguenza che la larghezza originaria era di m. CP_7
6,20 e a tale misura le opere di ripristino dovevano riportarla”.
Ancora nella prima memoria istruttoria precisava: “Pari misure si trovano nell'Allegato “M” CP_1 alla CTU e richiamato dalla sentenza anche a pag. 9 nella parte motiva. Infatti nella grafica di tale allegato, a metà del tratto relativo alle opere di allargamento complessivo, il CTU ha tracciato una linea sottile che va dalla siepe posta sul mappale 199 alla recinzione del mappale 134, dove indica la relativa larghezza nella precisa misura di mt. 18,16. Conferma dunque i calcoli sopra descritti e le misure della strada allargata e della sua dimensione originale, come fatti dal Tribunale, che infatti si è basato sul detto allegato e per tali misure lo ha richiamato nel dispositivo della decisione, dove ha poi sintetizzato il contenuto della condanna al ripristino di senza ripetere misurazioni CP_1
7 già date in sentenza, richiamando l'Allegato “M” con riferimento alle misure riportate nella sentenza
e non ad altra non considerata e del resto ininfluente.
Si legge infatti, come detto, nell'Allegato “M” che la strada asfaltata esistente in conseguenza dell'allargamento effettuato da aveva la larghezza di m. 10,20, e questa misura come si è CP_1 visto è indicata anche in sentenza.
Nel medesimo elaborato il segmento recante detta misura è affiancato dalla sua suddivisione in due segmenti consecutivi, di cui esso si comporrebbe, le cui misure sono indicate rispettivamente in m.
5,00 e m. 4,10.
La misura di 4,10 rappresenta il tratto ampliato da ed anch'essa è espressamente ripresa CP_1 in sentenza laddove il Tribunale afferma che l'odierna opponente ha allargato la strada per 4 metri.
Ognun vede che la misura di m. 5,00 è errata, perché la somma dei due segmenti dovrebbe dare come risultato m. 10,20 ma 4,10 + 5,00 da come risultato 9,10.
Ed infatti la sentenza non la richiama e a ben vedere anche il precetto opposto non la indica, ma arbitrariamente evidenzia graficamente la pretesa collocazione del confine tra i mappali 194 e 142 implicitamente deducendo che la larghezza originaria della strada fosse di 5 metri.
Al contrario, proprio le misure indicate e accertate in sentenza con riguardo alla larghezza della strada dopo l'allargamento (m. 10,20) e alla larghezza dell'allargamento effettuato da CP_1
(m. 4,00) attestano che la larghezza originaria della strada era di m. 6,20 con ogni conseguenza in ordine alla collocazione del confine dei due mappali e alla puntuale corrispondenza del ripristino effettuato da sia al dispositivo che alla parte motiva del verdetto menzionato. CP_1
Tutto quanto sopra esposto manifesta che non esiste alcun contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza titolo esecutivo, in quanto la parte motiva riporta le misure che correttamente si traggono dall'allegato “M”, esplicitandole dopo averlo richiamato a pag. 9, e nel dispositivo, dopo aver nuovamente richiamato il detto allegato, il cui contenuto rilevante per la decisione aveva esplicitato in parte motiva, detta la condanna al ripristino sinteticamente, avendo essa già chiarito nel proprio corpo le misure a cui doveva attenersi nei suoi ripristini.”. CP_1
Conclude dunque la difesa di : “Il giudicato della sentenza esiste e riguarda le misure da essa CP_1 individuate come corrette e provate in base alle risultanze dell'Allegato “M”, al netto degli errori di misurazione ipotizzati su uno stato di fatto precedente, sul quale il CTU non aveva alcun mandato di accertamento, del resto impossibile, dato il mutato stato dei luoghi”. si sarebbe dunque attenuta alle misure accertate in sentenza (pag. 9) ed avrebbe CP_1 provveduto, dopo le demolizioni sopra indicate nelle misure predette, a piantumare una nuova siepe lungo il confine stradale a sud, riseminando a prato verde la parte demolita sia di parcheggio che di strada, eliminando ogni sosta di mezzi, non più possibile dopo il ripristino del verde (docc. 6-11).
8 Parte attrice ritiene infatti che il contenuto precettivo della sentenza sia desumibile unicamente dalla parte motiva sopra riprodotta, senza considerare l'allegato “M”, incorporato nel precetto, “ma ivi da essi manipolato e alterato a questo fine, anziché alla sentenza del Tribunale di Monza, unico titolo esecutivo fondante le opere di ripristino ivi descritte.”
“Segnaliamo poi che il raffronto tra il verbale dei tecnici comunali (doc. 15 cit), che hanno riscontrato nel 2014 la violazione urbanistica concretata dall'ampliamento oggetto di causa, con
l'allegato “M” della CTU di primo grado (doc. 4 cit.), contraddicono proprio quanto sostenuto assertivamente dai convenuti nell'atto di precetto, vale a dire che il filo del mappale 142 a confine del 194 sarebbe quello da essi disegnato in violetto sulla copia dell'allegato stesso, incorporata nell'atto con alterazione della grafica originale e della portata significativa.
Il CTU infatti non ha in alcun modo indicato il filo del mappale 142 in quell'allegato, che contiene semmai ben altri elementi, sopra evidenziati, atti a ricostruire lo stato quo ante dei luoghi, in conformità al ripristino eseguito da in adempimento della sentenza del Tribunale di CP_1
Monza, unico titolo esecutivo in base al quale essa dovesse operare.”
“Va aggiunto un commento all'iniziativa di controparte di inserire nell'atto di precetto una copia di un elaborato peritale nel quale è stata inserita per mano del redattore del precetto una linea dividente che delimiterebbe la larghezza della strada a m. 5 e che secondo controparte costituirebbe il filo del mappale 142 al quale secondo il dispositivo della sentenza del Tribunale di Monza dovrebbe essere ridotta la larghezza della strada in questione.
Il fatto che i convenuti abbiano dovuto alterare un elaborato peritale per supportare la loro tesi, certifica ciò che è evidente, vale a dire che la collocazione del filo del mappale 142 dalla sentenza non risulta, ma va sottolineato che quand'anche risultasse contrasto tra la generica sintesi del dispositivo della sentenza e l'analitico accertamento con specifiche misure della parte motiva che precisa che l'allargamento da ripristinare è stato di quattro metri e la strada deve essere ricondotta alla larghezza di m. 6,20, con tutta evidenza prevarrebbe il contenuto della parte motiva.”
inoltre non avrebbe trasferito la vecchia siepe sul nuovo confine della strada perché la natura CP_1 degli arbusti non consentiva di estirparli e ripiantarli senza che morissero. Quanto agli spazi tra le piantine deduceva che gli stessi derivavano dalla piantumazione di piantine che necessitavano di tempo per svilupparsi e dalla necessità di consentire il passaggio pedonale al personale addetto per la manutenzione del verde a prato e della siepe piantumata (docc. 16-22)1. 1 a pagina 8 della prima memoria:“I mappali 194 e 199 non erano in precedenza di proprietà della società CP_8 opponente, che li ha acquistati nel 2012 (mappale 194) e nel 2013 (mappale 199), e lo stato dei luoghi era tale che la siepe continuativa, all'epoca esistente e che delimitava i fondi, era affiancata da un muretto separatorio delle proprietà (cfr. ns. doc. fotografici 012-014), e non esisteva alcuna necessità per di preoccuparsi della manutenzione CP_1 di quelle aree verdi a prato e di quella siepe stessa, non di sua proprietà. Dopo l'acquisto di quelle aree, cioè dei mappali 194 e 199, e dopo le opere di allargamento svolte su parte di quei terreni, la società pose a confine del parcheggio a 9 Quanto alla presenza di zone apparentemente non seminate a prato (nell'area un tempo destinata a parcheggio), ha dedotto che trattasi di piccole aree dove a causa della qualità del terreno e CP_1 delle abbondanti piogge, il prato seminato non aveva attecchito con la stessa rapidità che nelle limitrofe zolle di terreno a fianco.
In ogni caso, ha dedotto , che non vi sarebbe alcun accertamento irrevocabile in ordine al CP_1 posizionamento del confine tra il mappale 142 e il 194 lato nord né alcuna esatta apposizione del confine nelle planimetrie catastali.
4. L'infondatezza della prospettazione di parte attrice
Il Tribunale ritiene che l'interpretazione del titolo proposta da parte attrice non rispetta il chiaro contenuto del comando giudiziale, inevitabilmente connesso all'accertamento di validità ed efficacia dell'atto costitutivo della servitù volontaria a carico dell'intera estensione dei mappali 199 e 194 e consistente nel divieto di destinazione degli stessi ad attività insalubri o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi di rifiuti e inerti.
La sentenza ha chiaramente accertato che le opere realizzate da su entrambi i mappali CP_1 violavano il diritto di servitù degli odierni convenuti ed ha pronunciato condanna al loro abbattimento ed ordine di astenersi, ai sensi dell'articolo 2933 del codice civile, anche per il futuro dal realizzare edifici ed opere ovvero dall'esercitare attività di tipo insalubre in sua violazione.
Tali opere sono state individuate nell'allargamento sul mappale 194 della originaria stradina che insisteva sulla sola particella 142 e nella costruzione, sempre sul mappale 194 e sul mappale 199, dell'adiacente area di circa 550 metri adibita a parcheggio, delimitata a sud da una siepe alta
2,50/2,60.
Il Tribunale ha conseguentemente accertato, per quanto rileva in questa sede, “che sono incompatibili con il vincolo di servitù consistente nel divieto di destinare tali aree “ad attività insalubri così come definite nel D.M. 5 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi di rifiuti e inerti” le seguenti opere eseguite da presso i fondi CP_1 contraddistinti al Foglio 49 del Catasto Terreni del Comune di Seregno, agli odierni mappali 194 e
199: i. formazione di una strada asfaltata su parte del mappale 194 e formazione di un parcheggio
ghiaino una nuova siepe (avendo estirpato la precedente per le opere di allargamento) e attualmente non più spostabile, come dimostreremo in istruttoria, che nella sua continuità era stata posizionata in modo da avere ai lati estremi lo spazio di accesso che consentiva il passaggio pedonale per la sua manutenzione (veniva e viene tenuta omogenea e ad altezza di mt. 2,50-3,00, mentre potrebbe crescere molto più alta se lasciata libera e senza manutenzione) e quella del prato retrostante sul residuo mappale 199 divenuto di proprietà CP_1 A seguito dell'avvenuto ripristino del verde e del prato sui mappali 194 e 199 è sorta per la necessità di CP_1 manutenzione di tale nuovo prato seminato e della nuova siepe piantumata, oggi su aree di sua proprietà.” 10 in ghiaino e collocazione di un impianto scanner radiometrico su parte dei mappali 194 e 199, come meglio descritte dal CTU geom. (planimetria generale allegato “M” alla perizia). Persona_1
È del tutto irrilevante, a tali fini, l'esatta dimensione dell'originaria stradina non asfaltata, anche ove per ipotesi la sua dimensione originaria fosse risultata di poco invadente il mappale 194, poiché non
è stata oggetto di contestazione né la persistenza della servitù a seguito della costruzione dell'originaria stradina sul mappale 142 né l'esatta collocazione del mappale 194 rispetto alla stradina
(mappale peraltro che risulta univocamente identificato nella tavola M richiamata in sentenza e nelle planimetrie depositate in catasto).
Non risulta nemmeno rilevante la correttezza o meno della trasposizione in motivazione delle misure contenute nella tavola M, secondo parte attrice riferite alla dimensione della strada a seguito dell'ampliamento (5,00 + 4,10) mentre secondo parte convenuta alla misura dello spazio compreso tra la recinzione del mappale 134 e il primo palo dello scanner (5,00 metri) e la misura dello spazio compreso tra i due pali dello scanner (4,10 metri).
Invero tale incertezza non potrà essere sciolta in questa sede, dato che nessuna delle parti, specie la parte attrice, ha depositato in copia la c.t.u.
Nondimeno risulta dalla sentenza d'appello che la dimensione della strada costruita da in CP_1 violazione della servitù era certamente superiore a metri 6,75 (pari alla larghezza dell'anta apribile posizionata al termine della stradina) e che la porzione di stradina sul mappale 142 era di metri 5 (si veda il virgolettato citato in apertura2). Ne deriva che la pretesa di parte attrice di conservare una dimensione della strada pari a metri 6,20 risulta del tutto priva di fondamento ed in ogni caso contrastante con il giudicato formatosi a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da
. CP_1
Ad ogni modo, come si è detto, ciò che l'attrice doveva rimuovere, in ottemperanza alla sentenza, era ogni porzione di strada asfaltata insistente sul mappale 194 sino a filo del mappale 142, spostando anche la siepe del mappale 199 sino a filo del mappale 142, così come puntualizzato in dispositivo, ed ogni porzione di ghiaietto ed area destinata a parcheggio in entrambi i mappali 194 e 199.
Ebbene, che la strada asfaltata non sia stata integralmente rimossa sino a filo del mappale 142 risulta confermato dalla stessa prospettazione di controparte, che contesta di dover rimuovere la strada dal mappale 194 ritenendo l'obbligo di ripristino connesso alla dimensione dell'originaria stradina
(interpretazione come si è visto infondata e distante dal tenore letterale del titolo), e dal doc. 28 p. 4 che individua la posizione della nuova siepe piantumata lungo il confine sud della strada asfaltata 2 “La strada, realizzata per il transito di mezzi pesanti, ha fondo asfaltato per una superficie di mq 850 percorribile dal cancello carraio in lamiera ad un'anta della larghezza di metri 6,75 apribile verso l'interno ed insiste, per la larghezza di metri 5,00, sul mappale parte 142 di proprietà , e per la larghezza di metri 4,10, sul mappale 194 gravato da CP_1 servitù in favore delle proprietà degli appellati (vedasi allegato M alla ctu).” 11 ancora insistente sul mappale 194, in violazione della servitù.
L'erroneità della decisione ovvero della ricostruzione dello stato dei luoghi e dell'apposizione esatta dei confini (come visto quest'ultima mai contestata nelle fasi di impugnazione) non può certamente essere oggetto di indiretta contestazione in sede di opposizione all'esecuzione avverso titolo giudiziale definitivo.
Allo stesso modo risulta infondata l'interpretazione del titolo proposta da in ordine all'obbligo CP_1 di spostamento della siepe.
È evidente che tale obbligo è rimasto inadempiuto e che quanto dedotto dalla parte come giustificazione, ossia l'eventuale inattuabilità concreta del comando, in realtà non risulta provata poiché la parte ha al più fornito una valutazione tecnica sul rischio di danneggiamento delle specie vegetali per effetto del loro trasferimento (rischio di cui la società si dovrà fare carico) e non anche che le stesse siano fisicamente inamovibili (cfr. doc. 28).
Non si ritiene peraltro che la modalità alternativa di esecuzione dell'obbligazione di ripristino individuata dalla parte attrice sia idonea a soddisfare l'interesse dei creditori ad evitare future turbative alla servitù dei convenuti in termini di rumorosità e quiete, posta la accertata presenza di varchi ulteriori rispetto alla normale distanza tra le piante in crescita, chiusi unicamente in corso di causa, e idonei a consentire il passaggio di autoveicoli senza alcuna giustificazione (doc.
6-7 conv.).
Infatti , proprietaria del sito confinante sul mappale 199 e 194, ben potrebbe accedere ai CP_1 suddetti fondi per la manutenzione aprendo un varco sulla propria recinzione.
Infine non ha fornito la prova di quanto allegato in ordine all'eseguito ripristino delle zone CP_1 non seminate a prato oggetto di contestazione da parte dei convenuti (doc. 3 conv.). Infatti dalle fotografie prodotte dai convenuti risultano chiare tracce di ghiaino, segno evidente del precedente parcheggio in ghiaia lì collocato, non adeguatamente rimosso e ripristinato a verde. Le fotografie depositate da in allegato alla seconda memoria non dimostrano alcunchè perché non eseguite CP_1 dalla medesima angolazione e con la medesima prossimità alle zolle in questione. In assenza pertanto di alcun elemento di prova, la C.T.U. avrebbe avuto carattere del tutto esplorativo sotto questo profilo.
In conclusione risulta provato che non ha dato integrale esecuzione alla sentenza ed in CP_1 particolare risulta che l'attrice non ha provveduto a ripristinare a prato la parte di strada asfaltata compresa tra l'attuale posizione della siepe ed il filo del mappale 142 e che non ha provveduto allo spostamento della siepe dalla posizione originaria sul mappale 199 sino al “filo del mappale 142”.
5. Sulle spese di lite
In considerazione della totale soccombenza di , la stessa va condannata alla refusione delle CP_1 spese processuali, che si liquidano ai medi considerato il valore indeterminabile della controversia, con riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 in ragione della
12 manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.
Non si rinvengono univocamente i presupposti della colpa grave o del dolo, avendo la causa ad oggetto una questione interpretativa.
Per questi motivi
il Tribunale di Monza in composizione monocratica sezione Terza Sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ovvero assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da parte attrice ei confronti CP_1 di parte convenuta , e per infondatezza delle CP_3 Controparte_4 CP_5 domande di accertamento spiegate e per l'effetto ACCERTA che il precetto notificato il 13.9.2024 è valido ed efficace;
2) CONDANNA parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta in solido le spese di giudizio, che si liquidano in euro 10.130 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili se dovuti per legge.
Monza, 3 agosto 2025
Il giudice
Caterina Rizzotto
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6022/2024 promossa da:
C.F. ),in persona dell'amministratore unico CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con sede a Seregno (MB), via Giudicaria, 10, rappresentata e assistita C.F._1 dall'avv. Francesco Paganuzzi C.F. e dall'avv. Giuliana Paganuzzi, C.F. C.F._2
, entrambi con studio in Milano, via Bocconi 9 (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
);
[...]
- Parte attrice- nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F.
[...] C.F._6 CP_5
), nata a [...] l'[...], tutti residenti in [...]
n.40, rappresentati e difesi dall'avv. Walter Borgonovo, nel cui studio in Monza, via Italia n.50, sono elettivamente domiciliati
- Parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Come da note di p.c. depositate telematicamente in data 30.04.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Conclusioni di parte convenuta
1 Come da note di p.c. depositate telematicamente in data 30.04.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi delle domande ed eccezioni sollevate
Parte attrice, con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2024, ha proposto opposizione al precetto per obblighi di facere notificato dai convenuti il 13 settembre 2024 sulla base della sentenza n. 1828 del 2017 del Tribunale di Monza, pubblicata il 12.6.2017 e divenuta definitiva.
Nel precetto i convenuti lamentavano l'inesatta esecuzione di un capo della sentenza di primo grado, ossia del punto 3i del dispositivo che condannava ad abbattere gli edifici e le opere CP_1 costruiti in violazione dell'atto di costituzione di servitù e precisamente “i. al ripristino a prato della strada asfaltata e del parcheggio in ghiaino, con lo spostamento della siepe fino a filo del mappale
142”. avrebbe infatti lasciato la siepe nella posizione originaria, piantando un nuovo ed CP_1 ulteriore tratto di siepe non al “filo del mappale 142” ma ancora abbondantemente all'interno del mappale 194 e molto arretrato rispetto al filo del mappale 142. In secondo luogo avrebbe CP_1 lasciato alcune aperture nella siepe che, invece, non doveva avere soluzione di continuità per tutta la sua lunghezza, al fine di consentire agli autoveicoli di poter parcheggiare ancora sul mappale 194. In terzo luogo avrebbe ripristinato a prato solo parzialmente la strada asfaltata (cfr. p. 10- CP_1
11 comparsa di costituzione) ed, in particolare, non avrebbe ripristinato a prato la parte di strada asfaltata compresa tra l'attuale posizione della siepe ed il filo del mappale 142 (cfr. prospetto che segue).
Prospetto a pag. 6 atto di precetto
2 Nel presente procedimento l'attrice ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertarsi la regolare e completa esecuzione alle sentenze del Tribunale di Monza n. 1828 del
12/6/2017 e della Corte d'Appello di Milano n. 3500 del 18/7/2018, poichè il ripristino della sede stradale asfaltata a mt. 6,20 di larghezza, il mantenimento delle aperture nel verde ripristinato e il mancato spostamento della siepe, sostituito da una nuova piantumazione, non costituirebbero inadempimento dell'obbligo di ripristino dei luoghi dettato dal titolo con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto e inesistenza dell'altrui affermato diritto di agire esecutivamente.
I sig.ri , e si sono costituiti in giudizio contestando integralmente l'avversaria CP_3 CP_3 CP_5 prospettazione ed interpretazione del titolo esecutivo, oltre all'ammissibilità dell'eccezione di ineseguibilità del titolo esecutivo in punto di spostamento della siepe, chiedendo il rigetto di tutte le istanze e domande avversarie, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese con la maggiorazione per manifesta infondatezza delle difese.
Nella seconda memoria hanno contestato altresì la novità delle nuove domande introdotte da controparte nella prima memoria.
Nella terza memoria hanno contestato che non fosse stata accertata in causa l'esatta collocazione del confine tra il mappale 194 e 142 e che tale confine non risultasse dalle mappe catastali. Hanno altresì puntualizzato l'errore di controparte nell'individuare l'ampiezza della strada originaria poiché nella tavola M non era indicata tale misura ma solamente la distanza tra la recinzione del mappale 134 e il primo palo dello scanner (5,00 metri) e tra i due pali dello scanner (4,10 metri).
Nelle more del giudizio parte convenuta ha preso atto della parziale chiusura dei varchi tra le piantine della nuova siepe, tranne uno largo più di tre metri e raffigurato a p. 4 della memoria di replica (doc.
1 allegato alla comparsa di costituzione), idoneo a consentire il parcheggio degli autoveicoli.
La causa è stata istruita documentalmente ed è giunta a decisione all'udienza del 3 luglio 2025, fallito ogni tentativo di conciliazione.
Non si è ritenuto di disporre consulenza tecnica d'ufficio poiché non risulta contestazione tra le parti in ordine ai fatti allegati nel precetto. Per un verso, infatti, lo stato dei luoghi esistente prima della parziale esecuzione spontanea della sentenza da parte di è stato verificato nella ctu espletata CP_1 in primo grado (le cui risultanze in punto di stato dei luoghi erano incontestate tra le parti, come risulta dalla motivazione della sentenza d'appello a pagina 1). Per altro verso anche l'attuale stato dei luoghi risulta pacifico, perché i fatti allegati nel precetto relativi all'omesso spostamento della siepe, senza soluzioni di continuità tra ciascuna piantina, a filo del mappale 194 e all'omesso ripristino integrale della strada asfaltata, non sono stati contestati da parte attrice bensì rivendicati come atti di adempimento conformi al titolo esecutivo.
Oggetto di lite è dunque solo l'interpretazione del comando contenuto nel titolo esecutivo, che di
3 seguito si andrà ad analizzare.
2. Il titolo esecutivo e l'obbligazione di facere oggetto del precetto.
In particolare la sentenza azionata dai creditori ha accertato l'esistenza di due servitù volontarie e perpetue, costituite nel 2003 dal dante causa di , impresa che svolge attività di raccolta, CP_1 trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, a favore dei fondi di proprietà degli odierni convenuti (mappali foglio 49 C.T. Comune di Seregno nn. 70, 82, 87, 117 e 118) ed a carico, tra gli altri, dei fondi confinanti poi trasferiti in proprietà ad (mappali foglio 49 C.T. Comune di CP_1
Seregno nn. 194 e 199). In particolare ha accertato, anche in ragione di precedente giudicato,
l'esistenza del peso a carico dei fondi di quest'ultima consistente nel divieto di destinare ad attività insalubri o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi di rifiuti e inerti.
L'area gravata da tale servitù veniva identificata dalla relazione del C.T.U. geom. Persona_1 nominato nel primo grado di giudizio (relazione “non fatta oggetto di censura”, si legge a pag. 1 della sentenza d'appello) nell'estratto di mappa allegato
[...]
è proprietaria dei terreni contraddistinti al foglio 49 mappali 134, 142, 194, 199 e 133 CP_6 del Catasto dei Terreni del Comune di Seregno (docc. 2). Il mappale 142, non gravato dalla predetta servitù, in particolare comprende anche la strada privata di accesso, dalla via comunale San Giuseppe, allo stabilimento , situato sul terreno che si allargava nello stesso mappale ed ad altro CP_1 stabilimento sito su terreno a nord al mappale 134. Il tratto percorso dalla strada privata di accesso confina a sud con il mappale 194 e quest'ultimo con il mappale 199, entrambe le CP_1 particelle gravate da servitù.
Su tali particelle la società aveva svolto opere di ampliamento della propria strada, allargandosi sul fondo servente 194, formando un parcheggio in ghiaino e collocando uno scanner radiometrico al punto di accesso allo stabilimento, come da planimetria descrittiva dello stato di fatto post opere (doc.
004), redatta nel giudizio di cui alla sentenza di questo Tribunale, dal CTU incaricato (Allegato “M” alla Relazione).
Afferma la Corte d'appello a proposito delle risultanze istruttorie della C.T.U. poste a base del titolo esecutivo: “l'area di cui ai mappali 194 e 199, gravata dalla seconda servitù, sul lato Nord confina con il Mappale 142 sempre di proprietà di , ma non gravata da servitù, senza che il confine CP_1 tra detti mappali in loco sia rappresentato da manufatti, presentando caratteristiche uniformi, così come avviene per il lato EST, dove la linea di mappa che divide le particelle 194 dal mappale 142 non presenta in loco elementi di discontinuità, mentre sul lato SUD le particelle 194 e 198 sono separate da un muro di recinzione in c.l.a. spesso 25 cm con soprastanti pannelli in lamiera sagomata dell'altezza complessiva di m 4,80 con interposti pali in acciaio zincato per illuminare il cortile
4 esterno, mentre le particelle 199/198 non sono separate da manufatti o da altro elemento fuori terra.
Sul lato OVEST la particella 199 si presenta, invece, delimitata da rete metallica ancorata a tondini in ferro infissi nel terreno a cui è appoggiata una siepe di lauro alta metri 2,50/2,60 mentre la particella 194 è delimitata dalla presenza di un cancello carraio in ferro ed un'anta apribile verso
l'interno con al di là piccola porzione del medesimo mappale per l'accesso da via San Giuseppe.
Sempre dall'esame dell'elaborato, sul punto assolutamente analitico e preciso nella rappresentazione dei luoghi, emerge, ancora, come il lato Nord, a confine con parte della particella
142 di proprietà , a partire dalla via San Giuseppe, sia interessato dalla presenza di una CP_1 strada di accesso all'insediamento di smaltimento rifiuti della stessa. La strada, realizzata per il transito di mezzi pesanti, ha fondo asfaltato per una superficie di mq 850 percorribile dal cancello carraio in lamiera ad un'anta della larghezza di metri 6,75 apribile verso l'interno ed insiste, per la larghezza di metri 5,00, sul mappale parte 142 di proprietà , e per la larghezza di metri 4,10, CP_1 sul mappale 194 gravato da servitù in favore delle proprietà degli appellati (vedasi allegato M alla ctu).”
Allegato M CTU
“Sul mappale 199 gravato da servitù il ctu ha, quindi, rilevato parallelamente alla strada di accesso, per una superficie di circa 550 mq, la presenza di un fondo in ghiaietto adibito al parcheggio di veicoli, sia di piccole dimensioni sia di camion, come ben visibile, sia nei rilievi fotografici allegati alla ctu, sia in quelli prodotti dagli appellati in primo grado.
Detta superficie è, a sua volta, delimitata verso SUD dalla siepe già descritta dal ctu oltre la quale
5 si estende la rimanente parte del mappale 199 tenuto a prato.”
Il Tribunale ha chiaramente accertato (p. 9 della sentenza) che l'ampliamento della strada di accesso allo stabilimento di proprietà di - che originariamente non era asfaltata ed era limitata ad una CP_1 strisciolina di terreno di cui alla particella 142, mentre per effetto dell'ampliamento ricopriva con asfalto anche una porzione del mappale n. 194, parallelamente “alla strada originaria, per un tratto largo quattro metri” – e la creazione di una estesa corsia di parcheggio oltre che dell'area in ghiaietto destinata a parcheggio “sono effettuate in violazione delle servitù gravanti sui mappali 194 ed 199, in quanto inevitabilmente comportano una maggiore rumorosità ed un aggravio della condizione dei fondi dominanti, ove rapportata alla destinazione a verde proprio all'epoca di costituzione della servitù. Qualunque strada asfaltata e parcheggio violano la servitù in quanto opere destinata ad attività che comportano l'emissione di rumori ed esalazioni, tanto più il passaggio ed il parcheggio di autocarri adibiti al trasporto di rifiuti.”
“Pertanto, deve dichiararsi che l'opera costituita dall'allargamento della strada mediante asfaltatura di parte del mappale 194 e dalla formazione di un parcheggio in ghiaino su parte dei mappali 194 e 199, come descritte dal CTU violano la servitù volontaria oggetto di lite.
Conseguentemente, merita accoglimento la domanda di condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi a prato, con lo spostamento della siepe a filo della originaria strada, mappale 142”
Nel dispositivo inoltre il Tribunale ha così disciplinato ancora più chiaramente la situazione sostanziale controversa tra le parti: “
1. Dichiara la validità e l'efficacia inter partes dell' atto di costituzione di servitù del 11/07/2003 in autentica Notaio rep. n. 8061/4876; 2. Dichiara Persona_2 che sono incompatibili con il vincolo di servitù consistente nel divieto di destinare tali aree “ad attività insalubri così come definite nel D.M. 5 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi di rifiuti e inerti” le seguenti opere eseguite da presso i fondi contraddistinti al Foglio 49 del Catasto Terreni del Comune di Seregno, CP_1 agli odierni mappali 194 e 199: i. formazione di una strada asfaltata su parte del mappale 194 e formazione di un parcheggio in ghiaino e collocazione di un impianto scanner radiometrico su parte dei mappali 194 e 199, come meglio descritte dal CTU geom. (planimetria generale Persona_1 allegato “M” alla perizia)”.
3. La parziale esecuzione spontanea del titolo e la prospettazione di parte attrice
Nell'atto di citazione dà atto che prima dell'avvio della lite aveva anche costruito un muro di CP_1 recinzione in corrispondenza dei fondi serventi sul lato est dei mappali 199-194, accorpando al 142 una parte degli stessi e pavimentando in asfalto. Le relative opere di ripristino non sono oggetto del precetto opposto, essendo tali ripristini andati a buon fine tra le parti.
6 Nascevano invece contestazioni in relazione al ripristino della strada privata di accesso agli stabilimenti dalla via comunale San Giuseppe, insistente sul mappale 142 e ampliata sul CP_1
194, fondo servente.
In data 11 novembre 2023 i lavori di ripristino terminavano e comunicava via mail il CP_1
23.11.2023 la conclusione delle opere e successivamente faceva pervenire via mail in data 13.12.2023
l'attestazione di fine lavori 11.11.2023 dell'arch. e 8 fotografie dei ripristini eseguiti (doc. Per_3
16).
Seguivano lunghe trattative e contestazioni ed, infine, la notifica del precetto opposto.
ritiene che l'obbligo di ripristino riferito alla porzione di strada asfaltata e al parcheggio in CP_1 ghiaietto (cfr. docc. 22 -27, stato dei luoghi ante ripristino) debba essere inteso come ordine di ripristinare l'esatto stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dei lavori, “indipendentemente da indicazioni catastali non probanti in ordine alle misure, oltre che prive di riscontro proprio a livello catastale, dava esecuzione alla sentenza, attenendosi rigorosamente alle misure di CP_1 ripristino dalla stessa date. Infatti il Tribunale aveva dichiarato ed accertato che la società aveva allargato la sede stradale asfaltata originaria di quattro metri, arrivando ad una larghezza di mt.
10,20, mentre l'area a parcheggio in ghiaietto era di metri 7,96. Complessivamente si era CP_1 ricavata un ampliamento che, comprensivo della strada originaria arrivava a (7,96 + 10,20 =) mt.
18,16. Ne derivava che le opere risultanti in illegittimo ampliamento della strada originaria, costituite da mt. 4 di allargamento della strada asfaltata, finito sul mappale 194, e metri 7,96 di parcheggio in ghiaietto, finito sul mappale 199, misuravano complessivamente (7,96 + 4 =) mt.
11,96.
Lo stesso Tribunale dunque riconosceva che la strada privata originaria di accesso allo stabilimento
aveva larghezza di mt 18,16 – mt. 11,96 = mt 6,20, misura confermata dall'ulteriore CP_1 accertamento del Tribunale secondo cui la strada dopo l'allargamento di quattro metri effettuato da misurava in larghezza m. 10,20, con la conseguenza che la larghezza originaria era di m. CP_7
6,20 e a tale misura le opere di ripristino dovevano riportarla”.
Ancora nella prima memoria istruttoria precisava: “Pari misure si trovano nell'Allegato “M” CP_1 alla CTU e richiamato dalla sentenza anche a pag. 9 nella parte motiva. Infatti nella grafica di tale allegato, a metà del tratto relativo alle opere di allargamento complessivo, il CTU ha tracciato una linea sottile che va dalla siepe posta sul mappale 199 alla recinzione del mappale 134, dove indica la relativa larghezza nella precisa misura di mt. 18,16. Conferma dunque i calcoli sopra descritti e le misure della strada allargata e della sua dimensione originale, come fatti dal Tribunale, che infatti si è basato sul detto allegato e per tali misure lo ha richiamato nel dispositivo della decisione, dove ha poi sintetizzato il contenuto della condanna al ripristino di senza ripetere misurazioni CP_1
7 già date in sentenza, richiamando l'Allegato “M” con riferimento alle misure riportate nella sentenza
e non ad altra non considerata e del resto ininfluente.
Si legge infatti, come detto, nell'Allegato “M” che la strada asfaltata esistente in conseguenza dell'allargamento effettuato da aveva la larghezza di m. 10,20, e questa misura come si è CP_1 visto è indicata anche in sentenza.
Nel medesimo elaborato il segmento recante detta misura è affiancato dalla sua suddivisione in due segmenti consecutivi, di cui esso si comporrebbe, le cui misure sono indicate rispettivamente in m.
5,00 e m. 4,10.
La misura di 4,10 rappresenta il tratto ampliato da ed anch'essa è espressamente ripresa CP_1 in sentenza laddove il Tribunale afferma che l'odierna opponente ha allargato la strada per 4 metri.
Ognun vede che la misura di m. 5,00 è errata, perché la somma dei due segmenti dovrebbe dare come risultato m. 10,20 ma 4,10 + 5,00 da come risultato 9,10.
Ed infatti la sentenza non la richiama e a ben vedere anche il precetto opposto non la indica, ma arbitrariamente evidenzia graficamente la pretesa collocazione del confine tra i mappali 194 e 142 implicitamente deducendo che la larghezza originaria della strada fosse di 5 metri.
Al contrario, proprio le misure indicate e accertate in sentenza con riguardo alla larghezza della strada dopo l'allargamento (m. 10,20) e alla larghezza dell'allargamento effettuato da CP_1
(m. 4,00) attestano che la larghezza originaria della strada era di m. 6,20 con ogni conseguenza in ordine alla collocazione del confine dei due mappali e alla puntuale corrispondenza del ripristino effettuato da sia al dispositivo che alla parte motiva del verdetto menzionato. CP_1
Tutto quanto sopra esposto manifesta che non esiste alcun contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza titolo esecutivo, in quanto la parte motiva riporta le misure che correttamente si traggono dall'allegato “M”, esplicitandole dopo averlo richiamato a pag. 9, e nel dispositivo, dopo aver nuovamente richiamato il detto allegato, il cui contenuto rilevante per la decisione aveva esplicitato in parte motiva, detta la condanna al ripristino sinteticamente, avendo essa già chiarito nel proprio corpo le misure a cui doveva attenersi nei suoi ripristini.”. CP_1
Conclude dunque la difesa di : “Il giudicato della sentenza esiste e riguarda le misure da essa CP_1 individuate come corrette e provate in base alle risultanze dell'Allegato “M”, al netto degli errori di misurazione ipotizzati su uno stato di fatto precedente, sul quale il CTU non aveva alcun mandato di accertamento, del resto impossibile, dato il mutato stato dei luoghi”. si sarebbe dunque attenuta alle misure accertate in sentenza (pag. 9) ed avrebbe CP_1 provveduto, dopo le demolizioni sopra indicate nelle misure predette, a piantumare una nuova siepe lungo il confine stradale a sud, riseminando a prato verde la parte demolita sia di parcheggio che di strada, eliminando ogni sosta di mezzi, non più possibile dopo il ripristino del verde (docc. 6-11).
8 Parte attrice ritiene infatti che il contenuto precettivo della sentenza sia desumibile unicamente dalla parte motiva sopra riprodotta, senza considerare l'allegato “M”, incorporato nel precetto, “ma ivi da essi manipolato e alterato a questo fine, anziché alla sentenza del Tribunale di Monza, unico titolo esecutivo fondante le opere di ripristino ivi descritte.”
“Segnaliamo poi che il raffronto tra il verbale dei tecnici comunali (doc. 15 cit), che hanno riscontrato nel 2014 la violazione urbanistica concretata dall'ampliamento oggetto di causa, con
l'allegato “M” della CTU di primo grado (doc. 4 cit.), contraddicono proprio quanto sostenuto assertivamente dai convenuti nell'atto di precetto, vale a dire che il filo del mappale 142 a confine del 194 sarebbe quello da essi disegnato in violetto sulla copia dell'allegato stesso, incorporata nell'atto con alterazione della grafica originale e della portata significativa.
Il CTU infatti non ha in alcun modo indicato il filo del mappale 142 in quell'allegato, che contiene semmai ben altri elementi, sopra evidenziati, atti a ricostruire lo stato quo ante dei luoghi, in conformità al ripristino eseguito da in adempimento della sentenza del Tribunale di CP_1
Monza, unico titolo esecutivo in base al quale essa dovesse operare.”
“Va aggiunto un commento all'iniziativa di controparte di inserire nell'atto di precetto una copia di un elaborato peritale nel quale è stata inserita per mano del redattore del precetto una linea dividente che delimiterebbe la larghezza della strada a m. 5 e che secondo controparte costituirebbe il filo del mappale 142 al quale secondo il dispositivo della sentenza del Tribunale di Monza dovrebbe essere ridotta la larghezza della strada in questione.
Il fatto che i convenuti abbiano dovuto alterare un elaborato peritale per supportare la loro tesi, certifica ciò che è evidente, vale a dire che la collocazione del filo del mappale 142 dalla sentenza non risulta, ma va sottolineato che quand'anche risultasse contrasto tra la generica sintesi del dispositivo della sentenza e l'analitico accertamento con specifiche misure della parte motiva che precisa che l'allargamento da ripristinare è stato di quattro metri e la strada deve essere ricondotta alla larghezza di m. 6,20, con tutta evidenza prevarrebbe il contenuto della parte motiva.”
inoltre non avrebbe trasferito la vecchia siepe sul nuovo confine della strada perché la natura CP_1 degli arbusti non consentiva di estirparli e ripiantarli senza che morissero. Quanto agli spazi tra le piantine deduceva che gli stessi derivavano dalla piantumazione di piantine che necessitavano di tempo per svilupparsi e dalla necessità di consentire il passaggio pedonale al personale addetto per la manutenzione del verde a prato e della siepe piantumata (docc. 16-22)1. 1 a pagina 8 della prima memoria:“I mappali 194 e 199 non erano in precedenza di proprietà della società CP_8 opponente, che li ha acquistati nel 2012 (mappale 194) e nel 2013 (mappale 199), e lo stato dei luoghi era tale che la siepe continuativa, all'epoca esistente e che delimitava i fondi, era affiancata da un muretto separatorio delle proprietà (cfr. ns. doc. fotografici 012-014), e non esisteva alcuna necessità per di preoccuparsi della manutenzione CP_1 di quelle aree verdi a prato e di quella siepe stessa, non di sua proprietà. Dopo l'acquisto di quelle aree, cioè dei mappali 194 e 199, e dopo le opere di allargamento svolte su parte di quei terreni, la società pose a confine del parcheggio a 9 Quanto alla presenza di zone apparentemente non seminate a prato (nell'area un tempo destinata a parcheggio), ha dedotto che trattasi di piccole aree dove a causa della qualità del terreno e CP_1 delle abbondanti piogge, il prato seminato non aveva attecchito con la stessa rapidità che nelle limitrofe zolle di terreno a fianco.
In ogni caso, ha dedotto , che non vi sarebbe alcun accertamento irrevocabile in ordine al CP_1 posizionamento del confine tra il mappale 142 e il 194 lato nord né alcuna esatta apposizione del confine nelle planimetrie catastali.
4. L'infondatezza della prospettazione di parte attrice
Il Tribunale ritiene che l'interpretazione del titolo proposta da parte attrice non rispetta il chiaro contenuto del comando giudiziale, inevitabilmente connesso all'accertamento di validità ed efficacia dell'atto costitutivo della servitù volontaria a carico dell'intera estensione dei mappali 199 e 194 e consistente nel divieto di destinazione degli stessi ad attività insalubri o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi di rifiuti e inerti.
La sentenza ha chiaramente accertato che le opere realizzate da su entrambi i mappali CP_1 violavano il diritto di servitù degli odierni convenuti ed ha pronunciato condanna al loro abbattimento ed ordine di astenersi, ai sensi dell'articolo 2933 del codice civile, anche per il futuro dal realizzare edifici ed opere ovvero dall'esercitare attività di tipo insalubre in sua violazione.
Tali opere sono state individuate nell'allargamento sul mappale 194 della originaria stradina che insisteva sulla sola particella 142 e nella costruzione, sempre sul mappale 194 e sul mappale 199, dell'adiacente area di circa 550 metri adibita a parcheggio, delimitata a sud da una siepe alta
2,50/2,60.
Il Tribunale ha conseguentemente accertato, per quanto rileva in questa sede, “che sono incompatibili con il vincolo di servitù consistente nel divieto di destinare tali aree “ad attività insalubri così come definite nel D.M. 5 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi di rifiuti e inerti” le seguenti opere eseguite da presso i fondi CP_1 contraddistinti al Foglio 49 del Catasto Terreni del Comune di Seregno, agli odierni mappali 194 e
199: i. formazione di una strada asfaltata su parte del mappale 194 e formazione di un parcheggio
ghiaino una nuova siepe (avendo estirpato la precedente per le opere di allargamento) e attualmente non più spostabile, come dimostreremo in istruttoria, che nella sua continuità era stata posizionata in modo da avere ai lati estremi lo spazio di accesso che consentiva il passaggio pedonale per la sua manutenzione (veniva e viene tenuta omogenea e ad altezza di mt. 2,50-3,00, mentre potrebbe crescere molto più alta se lasciata libera e senza manutenzione) e quella del prato retrostante sul residuo mappale 199 divenuto di proprietà CP_1 A seguito dell'avvenuto ripristino del verde e del prato sui mappali 194 e 199 è sorta per la necessità di CP_1 manutenzione di tale nuovo prato seminato e della nuova siepe piantumata, oggi su aree di sua proprietà.” 10 in ghiaino e collocazione di un impianto scanner radiometrico su parte dei mappali 194 e 199, come meglio descritte dal CTU geom. (planimetria generale allegato “M” alla perizia). Persona_1
È del tutto irrilevante, a tali fini, l'esatta dimensione dell'originaria stradina non asfaltata, anche ove per ipotesi la sua dimensione originaria fosse risultata di poco invadente il mappale 194, poiché non
è stata oggetto di contestazione né la persistenza della servitù a seguito della costruzione dell'originaria stradina sul mappale 142 né l'esatta collocazione del mappale 194 rispetto alla stradina
(mappale peraltro che risulta univocamente identificato nella tavola M richiamata in sentenza e nelle planimetrie depositate in catasto).
Non risulta nemmeno rilevante la correttezza o meno della trasposizione in motivazione delle misure contenute nella tavola M, secondo parte attrice riferite alla dimensione della strada a seguito dell'ampliamento (5,00 + 4,10) mentre secondo parte convenuta alla misura dello spazio compreso tra la recinzione del mappale 134 e il primo palo dello scanner (5,00 metri) e la misura dello spazio compreso tra i due pali dello scanner (4,10 metri).
Invero tale incertezza non potrà essere sciolta in questa sede, dato che nessuna delle parti, specie la parte attrice, ha depositato in copia la c.t.u.
Nondimeno risulta dalla sentenza d'appello che la dimensione della strada costruita da in CP_1 violazione della servitù era certamente superiore a metri 6,75 (pari alla larghezza dell'anta apribile posizionata al termine della stradina) e che la porzione di stradina sul mappale 142 era di metri 5 (si veda il virgolettato citato in apertura2). Ne deriva che la pretesa di parte attrice di conservare una dimensione della strada pari a metri 6,20 risulta del tutto priva di fondamento ed in ogni caso contrastante con il giudicato formatosi a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da
. CP_1
Ad ogni modo, come si è detto, ciò che l'attrice doveva rimuovere, in ottemperanza alla sentenza, era ogni porzione di strada asfaltata insistente sul mappale 194 sino a filo del mappale 142, spostando anche la siepe del mappale 199 sino a filo del mappale 142, così come puntualizzato in dispositivo, ed ogni porzione di ghiaietto ed area destinata a parcheggio in entrambi i mappali 194 e 199.
Ebbene, che la strada asfaltata non sia stata integralmente rimossa sino a filo del mappale 142 risulta confermato dalla stessa prospettazione di controparte, che contesta di dover rimuovere la strada dal mappale 194 ritenendo l'obbligo di ripristino connesso alla dimensione dell'originaria stradina
(interpretazione come si è visto infondata e distante dal tenore letterale del titolo), e dal doc. 28 p. 4 che individua la posizione della nuova siepe piantumata lungo il confine sud della strada asfaltata 2 “La strada, realizzata per il transito di mezzi pesanti, ha fondo asfaltato per una superficie di mq 850 percorribile dal cancello carraio in lamiera ad un'anta della larghezza di metri 6,75 apribile verso l'interno ed insiste, per la larghezza di metri 5,00, sul mappale parte 142 di proprietà , e per la larghezza di metri 4,10, sul mappale 194 gravato da CP_1 servitù in favore delle proprietà degli appellati (vedasi allegato M alla ctu).” 11 ancora insistente sul mappale 194, in violazione della servitù.
L'erroneità della decisione ovvero della ricostruzione dello stato dei luoghi e dell'apposizione esatta dei confini (come visto quest'ultima mai contestata nelle fasi di impugnazione) non può certamente essere oggetto di indiretta contestazione in sede di opposizione all'esecuzione avverso titolo giudiziale definitivo.
Allo stesso modo risulta infondata l'interpretazione del titolo proposta da in ordine all'obbligo CP_1 di spostamento della siepe.
È evidente che tale obbligo è rimasto inadempiuto e che quanto dedotto dalla parte come giustificazione, ossia l'eventuale inattuabilità concreta del comando, in realtà non risulta provata poiché la parte ha al più fornito una valutazione tecnica sul rischio di danneggiamento delle specie vegetali per effetto del loro trasferimento (rischio di cui la società si dovrà fare carico) e non anche che le stesse siano fisicamente inamovibili (cfr. doc. 28).
Non si ritiene peraltro che la modalità alternativa di esecuzione dell'obbligazione di ripristino individuata dalla parte attrice sia idonea a soddisfare l'interesse dei creditori ad evitare future turbative alla servitù dei convenuti in termini di rumorosità e quiete, posta la accertata presenza di varchi ulteriori rispetto alla normale distanza tra le piante in crescita, chiusi unicamente in corso di causa, e idonei a consentire il passaggio di autoveicoli senza alcuna giustificazione (doc.
6-7 conv.).
Infatti , proprietaria del sito confinante sul mappale 199 e 194, ben potrebbe accedere ai CP_1 suddetti fondi per la manutenzione aprendo un varco sulla propria recinzione.
Infine non ha fornito la prova di quanto allegato in ordine all'eseguito ripristino delle zone CP_1 non seminate a prato oggetto di contestazione da parte dei convenuti (doc. 3 conv.). Infatti dalle fotografie prodotte dai convenuti risultano chiare tracce di ghiaino, segno evidente del precedente parcheggio in ghiaia lì collocato, non adeguatamente rimosso e ripristinato a verde. Le fotografie depositate da in allegato alla seconda memoria non dimostrano alcunchè perché non eseguite CP_1 dalla medesima angolazione e con la medesima prossimità alle zolle in questione. In assenza pertanto di alcun elemento di prova, la C.T.U. avrebbe avuto carattere del tutto esplorativo sotto questo profilo.
In conclusione risulta provato che non ha dato integrale esecuzione alla sentenza ed in CP_1 particolare risulta che l'attrice non ha provveduto a ripristinare a prato la parte di strada asfaltata compresa tra l'attuale posizione della siepe ed il filo del mappale 142 e che non ha provveduto allo spostamento della siepe dalla posizione originaria sul mappale 199 sino al “filo del mappale 142”.
5. Sulle spese di lite
In considerazione della totale soccombenza di , la stessa va condannata alla refusione delle CP_1 spese processuali, che si liquidano ai medi considerato il valore indeterminabile della controversia, con riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 in ragione della
12 manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.
Non si rinvengono univocamente i presupposti della colpa grave o del dolo, avendo la causa ad oggetto una questione interpretativa.
Per questi motivi
il Tribunale di Monza in composizione monocratica sezione Terza Sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ovvero assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da parte attrice ei confronti CP_1 di parte convenuta , e per infondatezza delle CP_3 Controparte_4 CP_5 domande di accertamento spiegate e per l'effetto ACCERTA che il precetto notificato il 13.9.2024 è valido ed efficace;
2) CONDANNA parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta in solido le spese di giudizio, che si liquidano in euro 10.130 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili se dovuti per legge.
Monza, 3 agosto 2025
Il giudice
Caterina Rizzotto
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