Articolo 5 della Legge 19 luglio 1961, n. 659
Articolo 4
Versione
16 agosto 1961
Art. 5.
Restano salvi i rapporti tributari gia' definiti anche ne relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati.
Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme gia' pagate.

Entrata in vigore il 16 agosto 1961
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