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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 11/02/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI UC MARIA, Relatore
ON PA, CE
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 284/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Studio Del Dr. Marco Rini - CF_Difensore_1
Dr. Marco Rini - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Studio Del Dr. Marco Rini - CF_Difensore_1
Dr. Marco Rini - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 719/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2098 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede
• In via pregiudiziale e principale nullo l'accertamento e non dovuta l'imposta per carenza del presupposto impositivo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1 digs 504/92, dal possesso dei fabbricati da tassare inesistenti all'01/01/2017;
• In via ancora principale preso atto dell'inesistenza degli immobili e della destinazione a verde pubblico dei luoghi dichiarare non dovuta l'imposta Imu per l'anno 2017;
• In via sempre principale dichiarare comunque non dovuta l'IMU sugli immobili indicati nell'accertamento quale sanzione impropria per il mancato aggiornamento degli archivi catastali, per la cui omissione sono previste sanzioni apposite da erogarsi a cura dell'Agenzia del Territorio;
• In via principale annullare la condanna alle spese disposta in primo grado e condannare il Comune alle spese di entrambi i gradi di giudizio per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre oneri di legge ed il rimborso di contributi unificati corrisposti.
Resistente/Appellato: Chiede che l'appello venga respinto in toto siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso in epigrafe, notificato il 20/09/2021, l'Ufficio comunale di Latina accertava il parziale versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 relativamente ai diversi fabbricati e terreni di proprietà della società ricorrente;
l'Ufficio provvedeva al recupero dell'importo di €. 2.440,00, oltre interessi e sanzioni amministrative ex art. 16, co. 3 dello specifico Regolamento municipale, per un importo complessivo di €.
3.200,00.
Con ricorso pervenuto al Comune il 26 ottobre 2021, la Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l'avvviso di accertamento in oggetto chiedendone l'annullamento per due motivi:
"1. Sull'area (...) non esistono costruzioni.
2. L'intera zona interessata dall'accertamento è 'Area a Verde Pubblico' quindi inedificabile".
Si costituiva il Comune di Latina contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite. In sostanza, riteneva fosse onere del contribuente, qualora la situazione in Catasto non rispecchiasse più la realtà dei fatti, chiedere alla competente Agenzia di procedere alle necessarie variazioni catastali.
La società depositava una memoria integrativa, sottolineando in particolare che non possano tassarsi ai fini
IMU immobili inesistenti, in quanto demoliti su iniziativa degli stessi Uffici comunali per ragioni di ordine pubblico e sanitarie, e l'onere non può ricadere sulla contribuenza se nessuno ha provveduto ad aggiornare l'archivio catastale;
quindi nessuna tassa è dovuta. La Corte di primo grado rigettava il ricorso, condannando alle spese di 500 euro la ricorrente.
Motivi di appello
Gli immobili non erano più esistenti dal 2013 perché demoliti dallo stesso Comune per mezzo della Polizia locale, come risulta agli atti ed è pacifico tra le parti. C'è anche un parere dell'Avvocatura del Comune sul rigetto di una richiesta di permesso di costruire del 2017 che lo attesta.
I giudici di primo grado hanno invece ritenuto insufficiente la prova offerta dal contribuente circa la demolizione, invertendo l'onere, e valutando negativamente l'omessa denuncia di variazione catastale. In realtà, per l'omessa denuncia esiste una sanzione, che non è il persistere dell'obbligazione IMU in mancanza del possesso per inesistenza del bene. Si aggiunga inoltre che l'area dove insistevano è destinata a verde pubblico. Inedificabile.
Controdeduzioni
In via preliminare, il Comune appellato eccepisce la inammissibilità dell'Atto di Appello per nullità assoluta ed insanabile in quanto privo dell'indicazione degli estremi della Sentenza impugnata.
Con successivo atto di costituzione, eccepisce la legittimità della pretesa impositiva in virtù:
1) dell'applicazione da parte dell'Ufficio IMU dell'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011;
2) della dichiarazione IMU 2014 presentata dalla società Appellante.
Come esplicato dalla Corte di Cassazione, “i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo ai fini dell'assoggettamento dell'imposta e della determinazione del quantum dovuto” (Sent. Cass. n. 8154/2019). Né parte appellante può invocare a suo favore la situazione di fatto afferente al “possesso” posto che l'esistenza dei fabbricati (ancora esistenti) in capo alla Società ricorrente, si desume facilmente dalle risultanze della Conservatoria dei Registri immobiliari.
Quanto addotto dall'appellante circa il mancato esame dei rilievi fotografici vi è da dire che i dati sono stati estratti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, da cui emerge l'assenza di una qualsivoglia procedura
DOCFA presentata dalla società diretta a chiedere alla competente Agenzia di procedere alle necessarie variazioni catastali. Pertanto, appare fuori da ogni logica il richiamo ad un'asserita demolizione del 2013 a cura del Comune di Latina.
1) in via principale, la presenza di immobili su di un terreno, esclude a priori l'applicabilità delle norme IMU sulle aree edificabili. Ciò che rileva in tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta, è la rendita catastale degli immobili posseduti.
2) la destinazione a verde pubblico di un'area non elimina la sua vocazione edificatoria. La qualifica di un terreno come area edificabile o meno discende dalla sua qualifica in tal senso da parte del PRG. L'eventuale presenza di vincoli alla concreta possibilità di edificare, può semmai incidere sul valore venale dell'area, ma non anche sulla natura della medesima. (Cass. n. 23814 del 2016; Cass. n. 1476 del 2015; Sent. Cass. n.
10699/2018).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. In base alla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, l'IMU è comunque dovuta finché l'immobile non viene materialmente abbattuto o non cambia la sua classificazione catastale.
In particolare, con la sentenza n. 27017 dell'8 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la regolarità urbanistica o l'abitabilità del fabbricato non incidono sul presupposto impositivo dell'IMU; la decisione ha riguardato il caso di un contribuente che aveva eccepito l'illegittimità dell'atto impositivo, ritenendo che l'assenza di agibilità e la perdita di valore commerciale escludessero l'assoggettamento al tributo. La suprema
Corte ha richiamato l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 504/1992, che individua come presupposto del tributo l'iscrizione o l'iscrivibilità in catasto, che diventa condizione sufficiente per l'imponibilità, indipendentemente dallo stato legittimante dell'immobile. L'imposta è dovuta dal momento in cui, anche in assenza di titolo edilizio o certificato di agibilità, il bene può essere considerato fabbricato, in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924).
2. La stessa sentenza, tuttavia, ha poi precisato che la comprovata inagibilità può giustificare la riduzione o l'esclusione dell'imposta. Ed è in questo ambito che va individuata la soluzione della presente controversia.
L'appellante sostiene sia pacifico tra le parti che gli immobili non esistano più dal 2013, "perché demoliti dallo stesso Comune per mezzo della Polizia locale".
In tema, va evidenziato che la difesa del Comune è generica;
l'ente non smentisce categoricamente l'affermazione, e riferisce - tra parentesi - di immobili "ancora esistenti"; ma in sostanza costruisce tutta la sua difesa sulle sole risultanze catastali. Per quanto la smentita sia debole, la stessa è quindi sufficiente ad escludere l'acquiescenza, per cui il fatto della demolizione non è pacifico, come invece sostiene l'appellante.
Occorre quindi procedere alla valutazione degli elementi probatori offerti dalla società circa l'inesistenza degli immobili.
Al riguardo, l'appellante ha prodotto la comunicazione della Polizia locale di Latina del 2 agosto 2013, che però non attesta alcuna demolizione, ma un semplice intervento di bonifica dell'area (occupata da extracomunitari), cui non si può attribuire alcun valore certificatorio della demolizione.
Ma la società ha anche prodotto la "memoria di costituzione e difensiva" del Comune di Latina nel giudizio amministrativo tra le parti N.R.G. 558/2019 avanti il TAR Lazio, in ordine al diniego del permesso di costruire, in cui, alla pag. 11, l'Ente afferma testualmente: "Orbene, confrontando gli elaborati fotografici allegati alle rispettive lstanze di condono , presentate in data 13.12./986 dal proprietario dell'epoca signora Nominativo_3 - i rilievi risalgono al mese di luglio 1993, con lo stato dei luoghi rilevato in data 18.09.2019 (vedasi rilievi fotografci depositati in atti), emerge in modo consistente e rilevante come I'immobile gravante sulla particella n. 107 del foglio 172 non risulti più esistente, mentre quello posto sulla particella n. 824 sia in gran parte fatiscente e in parte difficilmente definibile come immobile ad uso commerciale. In sostanza la domanda di permesso a costruire sulla base del c.d. "Piano Casa" si fonda essenzialmente su modalità cartolari (concessioni in sanatoria) in quanto non si rinvengono così come indicati degli immobili ad uso commerciale , per cui non trova una sostanziale applicazione il concetto di cambio di destìnazione urbanistica di immobili che allo stato non sono più esistenti." Queste affermazioni possono essere valutate come un riconoscimento della situazione di fatto illustrata dall'appellante. Il giudizio deve quindi essere inquadrato nell'ambito della tassazione IMU per immobili demoliti.
Essendo stata accertata la demolizione, l'IMU non è più dovuta sulla base della rendita catastale del vecchio edificio: il compendio immobiliare non va più tassato come "fabbricato" ma come area edificabile e la base imponibile va ricalcolata in base al valore venale del terreno in comune commercio. L'avviso di accertamento in epigrafe va quindi annullato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
3. Tuttavia, è onere del contribuente procedere alla variazione catastale (tramite procedura DOCFA) per adeguare la situazione formale allo stato sostanziale dei luoghi. Tale adempimento non risulta effettuato, e questa negligenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 11
visti gli artt. 52 e ss. D.lgs. 546/92
accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.
Roma, 14 gennaio 2026
Il CE estensore
UC IA SI
Il Presidente Franco Lunerti
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI UC MARIA, Relatore
ON PA, CE
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 284/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Studio Del Dr. Marco Rini - CF_Difensore_1
Dr. Marco Rini - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Studio Del Dr. Marco Rini - CF_Difensore_1
Dr. Marco Rini - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 719/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2098 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede
• In via pregiudiziale e principale nullo l'accertamento e non dovuta l'imposta per carenza del presupposto impositivo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1 digs 504/92, dal possesso dei fabbricati da tassare inesistenti all'01/01/2017;
• In via ancora principale preso atto dell'inesistenza degli immobili e della destinazione a verde pubblico dei luoghi dichiarare non dovuta l'imposta Imu per l'anno 2017;
• In via sempre principale dichiarare comunque non dovuta l'IMU sugli immobili indicati nell'accertamento quale sanzione impropria per il mancato aggiornamento degli archivi catastali, per la cui omissione sono previste sanzioni apposite da erogarsi a cura dell'Agenzia del Territorio;
• In via principale annullare la condanna alle spese disposta in primo grado e condannare il Comune alle spese di entrambi i gradi di giudizio per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre oneri di legge ed il rimborso di contributi unificati corrisposti.
Resistente/Appellato: Chiede che l'appello venga respinto in toto siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso in epigrafe, notificato il 20/09/2021, l'Ufficio comunale di Latina accertava il parziale versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 relativamente ai diversi fabbricati e terreni di proprietà della società ricorrente;
l'Ufficio provvedeva al recupero dell'importo di €. 2.440,00, oltre interessi e sanzioni amministrative ex art. 16, co. 3 dello specifico Regolamento municipale, per un importo complessivo di €.
3.200,00.
Con ricorso pervenuto al Comune il 26 ottobre 2021, la Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l'avvviso di accertamento in oggetto chiedendone l'annullamento per due motivi:
"1. Sull'area (...) non esistono costruzioni.
2. L'intera zona interessata dall'accertamento è 'Area a Verde Pubblico' quindi inedificabile".
Si costituiva il Comune di Latina contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite. In sostanza, riteneva fosse onere del contribuente, qualora la situazione in Catasto non rispecchiasse più la realtà dei fatti, chiedere alla competente Agenzia di procedere alle necessarie variazioni catastali.
La società depositava una memoria integrativa, sottolineando in particolare che non possano tassarsi ai fini
IMU immobili inesistenti, in quanto demoliti su iniziativa degli stessi Uffici comunali per ragioni di ordine pubblico e sanitarie, e l'onere non può ricadere sulla contribuenza se nessuno ha provveduto ad aggiornare l'archivio catastale;
quindi nessuna tassa è dovuta. La Corte di primo grado rigettava il ricorso, condannando alle spese di 500 euro la ricorrente.
Motivi di appello
Gli immobili non erano più esistenti dal 2013 perché demoliti dallo stesso Comune per mezzo della Polizia locale, come risulta agli atti ed è pacifico tra le parti. C'è anche un parere dell'Avvocatura del Comune sul rigetto di una richiesta di permesso di costruire del 2017 che lo attesta.
I giudici di primo grado hanno invece ritenuto insufficiente la prova offerta dal contribuente circa la demolizione, invertendo l'onere, e valutando negativamente l'omessa denuncia di variazione catastale. In realtà, per l'omessa denuncia esiste una sanzione, che non è il persistere dell'obbligazione IMU in mancanza del possesso per inesistenza del bene. Si aggiunga inoltre che l'area dove insistevano è destinata a verde pubblico. Inedificabile.
Controdeduzioni
In via preliminare, il Comune appellato eccepisce la inammissibilità dell'Atto di Appello per nullità assoluta ed insanabile in quanto privo dell'indicazione degli estremi della Sentenza impugnata.
Con successivo atto di costituzione, eccepisce la legittimità della pretesa impositiva in virtù:
1) dell'applicazione da parte dell'Ufficio IMU dell'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011;
2) della dichiarazione IMU 2014 presentata dalla società Appellante.
Come esplicato dalla Corte di Cassazione, “i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo ai fini dell'assoggettamento dell'imposta e della determinazione del quantum dovuto” (Sent. Cass. n. 8154/2019). Né parte appellante può invocare a suo favore la situazione di fatto afferente al “possesso” posto che l'esistenza dei fabbricati (ancora esistenti) in capo alla Società ricorrente, si desume facilmente dalle risultanze della Conservatoria dei Registri immobiliari.
Quanto addotto dall'appellante circa il mancato esame dei rilievi fotografici vi è da dire che i dati sono stati estratti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, da cui emerge l'assenza di una qualsivoglia procedura
DOCFA presentata dalla società diretta a chiedere alla competente Agenzia di procedere alle necessarie variazioni catastali. Pertanto, appare fuori da ogni logica il richiamo ad un'asserita demolizione del 2013 a cura del Comune di Latina.
1) in via principale, la presenza di immobili su di un terreno, esclude a priori l'applicabilità delle norme IMU sulle aree edificabili. Ciò che rileva in tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta, è la rendita catastale degli immobili posseduti.
2) la destinazione a verde pubblico di un'area non elimina la sua vocazione edificatoria. La qualifica di un terreno come area edificabile o meno discende dalla sua qualifica in tal senso da parte del PRG. L'eventuale presenza di vincoli alla concreta possibilità di edificare, può semmai incidere sul valore venale dell'area, ma non anche sulla natura della medesima. (Cass. n. 23814 del 2016; Cass. n. 1476 del 2015; Sent. Cass. n.
10699/2018).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. In base alla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, l'IMU è comunque dovuta finché l'immobile non viene materialmente abbattuto o non cambia la sua classificazione catastale.
In particolare, con la sentenza n. 27017 dell'8 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la regolarità urbanistica o l'abitabilità del fabbricato non incidono sul presupposto impositivo dell'IMU; la decisione ha riguardato il caso di un contribuente che aveva eccepito l'illegittimità dell'atto impositivo, ritenendo che l'assenza di agibilità e la perdita di valore commerciale escludessero l'assoggettamento al tributo. La suprema
Corte ha richiamato l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 504/1992, che individua come presupposto del tributo l'iscrizione o l'iscrivibilità in catasto, che diventa condizione sufficiente per l'imponibilità, indipendentemente dallo stato legittimante dell'immobile. L'imposta è dovuta dal momento in cui, anche in assenza di titolo edilizio o certificato di agibilità, il bene può essere considerato fabbricato, in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924).
2. La stessa sentenza, tuttavia, ha poi precisato che la comprovata inagibilità può giustificare la riduzione o l'esclusione dell'imposta. Ed è in questo ambito che va individuata la soluzione della presente controversia.
L'appellante sostiene sia pacifico tra le parti che gli immobili non esistano più dal 2013, "perché demoliti dallo stesso Comune per mezzo della Polizia locale".
In tema, va evidenziato che la difesa del Comune è generica;
l'ente non smentisce categoricamente l'affermazione, e riferisce - tra parentesi - di immobili "ancora esistenti"; ma in sostanza costruisce tutta la sua difesa sulle sole risultanze catastali. Per quanto la smentita sia debole, la stessa è quindi sufficiente ad escludere l'acquiescenza, per cui il fatto della demolizione non è pacifico, come invece sostiene l'appellante.
Occorre quindi procedere alla valutazione degli elementi probatori offerti dalla società circa l'inesistenza degli immobili.
Al riguardo, l'appellante ha prodotto la comunicazione della Polizia locale di Latina del 2 agosto 2013, che però non attesta alcuna demolizione, ma un semplice intervento di bonifica dell'area (occupata da extracomunitari), cui non si può attribuire alcun valore certificatorio della demolizione.
Ma la società ha anche prodotto la "memoria di costituzione e difensiva" del Comune di Latina nel giudizio amministrativo tra le parti N.R.G. 558/2019 avanti il TAR Lazio, in ordine al diniego del permesso di costruire, in cui, alla pag. 11, l'Ente afferma testualmente: "Orbene, confrontando gli elaborati fotografici allegati alle rispettive lstanze di condono , presentate in data 13.12./986 dal proprietario dell'epoca signora Nominativo_3 - i rilievi risalgono al mese di luglio 1993, con lo stato dei luoghi rilevato in data 18.09.2019 (vedasi rilievi fotografci depositati in atti), emerge in modo consistente e rilevante come I'immobile gravante sulla particella n. 107 del foglio 172 non risulti più esistente, mentre quello posto sulla particella n. 824 sia in gran parte fatiscente e in parte difficilmente definibile come immobile ad uso commerciale. In sostanza la domanda di permesso a costruire sulla base del c.d. "Piano Casa" si fonda essenzialmente su modalità cartolari (concessioni in sanatoria) in quanto non si rinvengono così come indicati degli immobili ad uso commerciale , per cui non trova una sostanziale applicazione il concetto di cambio di destìnazione urbanistica di immobili che allo stato non sono più esistenti." Queste affermazioni possono essere valutate come un riconoscimento della situazione di fatto illustrata dall'appellante. Il giudizio deve quindi essere inquadrato nell'ambito della tassazione IMU per immobili demoliti.
Essendo stata accertata la demolizione, l'IMU non è più dovuta sulla base della rendita catastale del vecchio edificio: il compendio immobiliare non va più tassato come "fabbricato" ma come area edificabile e la base imponibile va ricalcolata in base al valore venale del terreno in comune commercio. L'avviso di accertamento in epigrafe va quindi annullato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
3. Tuttavia, è onere del contribuente procedere alla variazione catastale (tramite procedura DOCFA) per adeguare la situazione formale allo stato sostanziale dei luoghi. Tale adempimento non risulta effettuato, e questa negligenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 11
visti gli artt. 52 e ss. D.lgs. 546/92
accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.
Roma, 14 gennaio 2026
Il CE estensore
UC IA SI
Il Presidente Franco Lunerti