Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 11/02/2026, n. 879
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza degli immobili

    La Corte ha ritenuto provata la demolizione degli immobili sulla base di un documento del Comune di Latina in un altro giudizio, che riconosceva l'inesistenza di uno degli immobili e la fatiscenza dell'altro. Pertanto, l'IMU non è più dovuta e l'avviso di accertamento va annullato.

  • Accolto
    Destinazione ad area verde pubblico

    La Corte ha implicitamente accolto questo punto in quanto, una volta accertata la demolizione, ha ritenuto che l'area dovesse essere tassata come area edificabile e non più come fabbricato.

  • Accolto
    Sanzione impropria per mancato aggiornamento catastale

    La Corte ha implicitamente accolto questo punto, ritenendo che l'IMU non sia dovuta in assenza del presupposto impositivo (l'esistenza dell'immobile), pur evidenziando l'onere del contribuente di provvedere alla variazione catastale.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    La Corte ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, motivando tale decisione sulla negligenza del contribuente nel non aver provveduto alla variazione catastale nonostante la demolizione degli immobili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 11/02/2026, n. 879
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 879
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo