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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 30 10 2025, all'ora di rito, sono comparsi:
• la parte ricorrente personalmente con l'avv. Mancini in sostituzione dell'avvocato
CC RG;
• per parte resistente la dottoressa GI in sostituzione dell'avvocato ROZZA STEFANO;
L'avvocato Mancini si riporta al contenuto delle note difensive chiedendo l'accoglimenro del ricorso.
La dottoressa GI conclude come da memoria di costituzione. Insiste come in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1710/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. CC RG Tribunale di Treviso
ricorrente
contro
• , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
[...] con i funzionari dell e dott. Controparte_4
, giusta delega in atti, come da delega del Direttore Generale dell Controparte_5 [...]
Controparte_2 resistenti
• Controparte_6
resistente contumace
IN PUNTO: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
In via principale:
- per tutte le ragioni ed i titoli esposti in narrativa, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto, irrogata dalla Dirigente dell , Controparte_6 prof.ssa con provvedimento del 10.07.2023, prot. N. 0008194 del 10.07.2023; Persona_1
- per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale occorso e pari ad € 4.847,01 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- spese, diritti ed onorari rifusi.
PARTE RESISTENTE
1) Ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali, per l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della resistente Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) In ogni caso condannare parte ricorrente al sostenimento delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 –bis disp. att. c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA:
-si impugna tutto quanto depositato e richiesto ex adverso ovvero l'interpretazione data ai documenti dell'Amministrazione resistente da controparte, con riserva, in via subordinata, di eventualmente reperire e produrre altra documentazione e/o prova testimoniale qualora dovesse essere richiesta dall'On.le Giudice adito secondo quanto esposto nella parte narrativa del presente atto, e si producono in copia i seguenti documenti: All.1: mail del 30/01/2023 della signora;
Parte_2
All.2: Relazione sul colloquio telefonico con la sig.ra ; Parte_2
- 2 - Tribunale di Treviso
Per_ All.3: Relazione incontro con Prof.ssa ; All.4: mail del 02/03/2023 della signora;
Persona_3
All.5: mail del 02/03/2023 della signora;
Parte_3
All.6: mail di risposta con conferma dell'appuntamento; All.7: Relazione dell'incontro con ila rappresentante di classe e i genitori della classe 3^B; All.8: Contestazione di addebito;
All.9: Verbale dell'audizione a difesa;
All.10: Provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione la sanzione disciplinare conservativa irrogata il 10.7.'23 all'odierna ricorrente.
Trattasi del seguente avvertimento scritto ad utilizzare sempre, nell'interazione con gli studenti, un linguaggio consono alla funzione docente (prot.8194 del 10/07/2023):
- 3 - Tribunale di Treviso
L'irrogazione della precedente sanzione risulta preceduta, in data 13.03.2023, dalla consegna a mani, alla docente, dell'atto di contestazione di addebito disciplinare prot. n. 2868/2023 del 13.03.2023 –
VII – 3.
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando che nell'atto di contestazione predetto la
Dirigente si limitava a menzionare un incontro tenutosi in data 08.03.2023 tra la stessa e un gruppo di genitori (non meglio identificati), in occasione del quale questi ultimi avrebbero lamentato che la stessa, rivolgendosi a propri alunni, li apostrofava come “deficiente”, “stupidi”, “ignoranti”,
- 4 - Tribunale di Treviso
declinando verso gli stessi loro frasi come: “non valete niente”; nella vita non farete niente”; “sei un disabile”; “vatti a mettere vicino al cestino (dei rifiuti) perché quello è il tuo posto”. Ella, inoltre, si sarebbe riferita “alle alunne e agli alunni che svolgono verifiche di tipo semplificato” chiamandoli
“quelli li”.
Nella contestazione non veniva specificato né quando né nei confronti di chi i fatti si sarebbero verificati, e solo a seguito di istanza di accesso agli atti la ricorrente veniva a conoscenza - pur accedendo a documenti “assolutamente generici, essendo, tra le altre cose, oscurati i nomi ed essendo non circostanziati i fatti (cfr. doc. 2)” - dell'effettiva esistenza del predetto incontro con i genitori, e di una relazione redatta dalla Dirigente in occasione dello stesso.
Tanto premesso, ha invocato di aver sempre tenuto un comportamento corretto e adeguato alla funzione docente, sia con gli alunni che con i colleghi, e ha contestato fermamente “le asserite condotte riportate nell'addebito del 13.03.2023 oggetto della presente vertenza in quanto mai verificatesi;
invero, mai la prof.ssa pronunziava simili espressioni (“sei un deficiente”, “siete Pt_1 stupidi”, non valete niente”, “sei un disabile”, etcc…) rivolgendosi agli alunni, come gli stessi potranno testimoniare. Sul punto, infatti, sin chiede sin da subito che vengano sentiti gli alunni della classe 3^B dell'a.s. 2022/2023”.
Sul piano giuridico, ha eccepito:
1) la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, prot. n. 0008194 del 10.07.2023, perché fondato su un atto di contestazione di addebito non rispettoso del requisito di specificità richiesto: “(...) leggendo l'addebito non è dato sapere dove e quando delle simili espressioni sarebbero state proferite dall'odierna ricorrente, in quale occasione ed in quali circostanze, nei confronti di chi, quali sarebbero gli alunni asseritamente coinvolti e nemmeno chi le avrebbe riferite alla Dirigente. (...) la contestazione di addebito consegnata alla Prof.ssa in data 13.03.2023, è priva del Pt_1 benché minimo riferimento ad una fonte esterna;
la Dirigente si limita a menzionare un non meglio specificato incontro che si sarebbe tenuto in data 08.03.2023 tra lei ed un non meglio identificato gruppo di genitori, ma non indica né allega alcun verbale del predetto colloquio, né indica un numero di protocollo od altro elemento utile a risalire allo stesso. Insomma, non veniva riportato alcunché che permettesse all'incolpata di comprendere i fatti, né la stessa poteva essere a conoscenza di un incontro avvenuto con i genitori, ed esercitare da subito il suo diritto di difesa”. Ciò senza che il diritto di accesso agli atti possa essere invocato per superare la genericità dell'addebito, essendo lo stesso da considerarsi come un diritto che si aggiunge ma non sostituisce alla garanzia posta dal requisito di specificità della contestazione;
2) la nullità della sanzione disciplinare per grave carenza probatoria, in quanto comminata “sulla base di mere segnalazioni di alcuni non meglio identificati genitori, senza acquisire ulteriori e più precisi riscontri e senza espletare alcuna attività istruttoria”. Nel caso de quo, “nemmeno
- 5 - Tribunale di Treviso
dai documenti di cui la Prof.ssa è entrata in possesso in un secondo momento e - Pt_1 repetita iuvant - solo a seguito dell'accesso agli atti, si può evincere la sussistenza di prove adeguate a suffragare i fatti contestati all'odierna ricorrente e/o che la Dirigente abbia eseguito un'attività istruttoria idonea”;
3) l'infondatezza della sanzione per insussistenza delle condotte contestate. Se solo la DS avesse svolto un'adeguata istruzione probatoria dei fatti, anche solo sentendo gli alunni e/o i docenti della classe 3^B, si sarebbe resa conto della insussistenza delle condotte asseritamente poste a carico della prof.ssa con la conseguenza che il procedimento disciplinare non sarebbe Pt_1 mai iniziato e nessuna sanzione disciplinare sarebbe stata inflitta alla ricorrente.
Infine ha chiesto il risarcimento “delle spese legali sostenute per la difesa tecnica nel procedimento innanzi alla Dirigente scolastica per un importo totale di € 4.847,01, come da fatture che si allegano e da documentazione comprovante l'attività svolta (doc. 12- cfr. docc. 3-4)”.
Il e gli Uffici scolatici regionale e provinciale, ritualmente costituiti, hanno resistito alle CP_1 pretese della ricorrente, così riassumendo, in ordine cronologico, gli eventi relativi al procedimento:
a) 30 gennaio 2023: la DS riceveva una mail da parte della sig.ra madre Parte_2 dell . La stessa chiedeva un incontro per esporre problematiche non Parte_4 meglio precisate riguardanti le lezioni di matematica nella classe (3^B) tali da incidere sulla serenità dei ragazzi e provocare in loro disagio;
b) 1° febbraio 2023: la DS teneva un colloquio telefonico con la signora , che Parte_2 esprimeva il disagio della figlia durante le ore di matematica per un atteggiamento a suo dire denigratorio della professoressa Pt_1
c) 7 febbraio 2023: la Prof.ssa , coordinatrice di classe della 3^B, era convocata dalla DS, e Per_2 riferiva consuete lamentele sull'atteggiamento della prof.ssa da parte degli alunni della Pt_1 classe, soprattutto quelli che avevano più difficoltà nella disciplina;
d) 2 marzo 2023: la DS riceveva una mail dalla signora , madre dell'alunna Persona_3 Pt_5
di 3^A, che lamentava un clima poco sereno durante le ore di matematica, e lamentava
[...] che spesso l'odierna ricorrente avrebbe usato termini come “deficienti” o “stupidi” nei confronti dei ragazzi, non aiutandoli nell'autostima;
e) 2 marzo 2023: la DS riceveva una mail dalla Sig.ra rappresentante Parte_3 dei genitori della classe 3^B, che chiedeva un incontro anche a nome di altri genitori per
“trovare una soluzione per alcune cose che accadono in classe nell'ora della prof.ssa ; Pt_1
f) 3 marzo 2023: la Dirigente comunicava alla sig.ra la sua disponibilità ad un Parte_3 incontro per il giorno 8 marzo 2023;
g) 8 marzo 2023: la DS incontrava - in presenza - i genitori Parte_3 rappresentante di classe e madre dell'alunna ; madre dell'alunna Persona_4 Persona_5
madre dell'alunna madre Persona_6 Parte_2 Parte_4 Persona_3
- 6 - Tribunale di Treviso
dell'alunna La Sig.ra dichiarava di parlare in qualità di CP_7 Parte_3 rappresentante di classe anche a nome di genitori che per motivi lavorativi non fossero presenti all'incontro.
Le resistenti hanno evidenziato che durante l'audizione dell'odierna ricorrente condotta nel corso del procedimento disciplinare fu letta in modo chiaro la descrizione degli addebiti contestati.
Il legale dell'odierna ricorrente consegnò una nota a verbale nella quale era inclusa una dichiarazione di un genitore, con omissis, che affermava di non avere ricevuto dal/la figlio/a lamentele sul comportamento della docente e che anche i buoni risultati conseguiti nella disciplina insegnata Pt_1 dalla docente avevano determinato la sua iscrizione al liceo scientifico. Nella nota era inoltre allegata una dichiarazione del prof. , docente di musica e potenziamento della classe, che aveva Persona_7 svolto ore di compresenza con la docente nell'a.s.2020/2021, che dichiarava di non avere assistito a comportamenti non consoni della docente durante le sue lezioni. Pt_1
Hanno infine preso posizione sulle ragioni dell'impugnazione, contestandone la fondatezza per le ragioni tutte meglio illustrate nella memoria costitutiva, che viene qui richiamata per relationem.
**
Con riferimento al vizio di motivazione, va anzitutto richiamato l'orientamento della S.C., per cui
“Nell'ambito del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo;
di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) e i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 c.c.), mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere
e violazione di legge, previsti dall'art. 26, del Testo Unico n. 1054 del 1024 e dagli artt.
2 e 3 della legge n. 1034 del 1971.” (cfr. Cass. 11589\2003).
Tanto premesso, in ricorso si lamenta:
➔ che l'atto di contestazione di addebito abbia meramente menzionato un incontro tenutosi in data 08.03.2023 tra la Dirigente e un gruppo di genitori non meglio identificati, in occasione del quale questi ultimi avrebbero lamentato che la stessa, rivolgendosi a propri alunni non meglio identificati (in circostanze di tempo non meglio esplicitate): a) li avrebbe apostrofati come “deficiente”, “stupidi”, “ignoranti”, declinando verso gli stessi loro frasi come: “non valete niente”; nella vita non farete niente”; “sei un disabile”; “vatti a mettere vicino al cestino (dei rifiuti) perché quello è il tuo posto”; b) si sarebbe riferita “alle alunne e agli alunni che svolgono verifiche di tipo semplificato” chiamandoli “quelli li”;
- 7 - Tribunale di Treviso
➔ che solo a seguito di istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente a mezzo pec in data
21.03.2023 (e successivamente rinnovata in data 29.03.2023), la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza dell'effettiva esistenza del predetto incontro con i genitori e di una relazione redatta dalla Dirigente in occasione dello stesso, accedendo a documenti che, peraltro,
“risultano assolutamente generici, essendo, tra le altre cose, oscurati i nomi ed essendo non circostanziati i fatti (cfr. doc. 2)”.
Le doglianze della ricorrente sono essenzialmente incentrate sulla mancata comunicazione dell'identità dei genitori denuncianti (peraltro legittima ai sensi della legge n. 179/2017), e sull'assente identificazione: a) degli alunni che sarebbero stati destinatari delle frasi predette;
b) dei giorni in cui le stesse sarebbero state proferite.
Senonché da un lato è chiaro, leggendo il verbale dell'incontro della Dirigente con i genitori, che quello lamentato era un comportamento abituale della docente (non dunque adottato in singoli episodi)
e rivolto alla generalità degli alunni (e in particolare a quelli con più difficoltà di apprendimento); dall'altro la ricorrente, tramite l'accesso agli atti, è stata messa nelle condizioni di verificare il contenuto delle segnalazioni, né viene specificato in quale modo la mancata verifica delle identità dei genitori segnalanti abbia inciso in concreto sull'esercizio del diritto di difesa1.
A ben vedere, il requisito della specificità della contestazione disciplinare (che deve contenere le indicazioni “necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato”: cfr. Sez. L, sent. 23771/2028) è finalizzato unicamente a consentire al lavoratore di comprendere gli addebiti mossigli e, quindi, di difendersi in modo completo
(Cass. 9590/2018), e nel caso di specie deve ritenersi che la ricorrente sia stata, senza particolari equivoci e in tempo utile per la preparazione delle proprie difese in vista della programmata audizione, in grado di comprendere gli addebiti contestati, trattandosi di contestazioni inerenti a un suo comportamento abituale, tenuto dinnanzi alla generalità degli alunni di una determinata classe, quantunque in particolar modo diretto nei confronti di quelli aventi maggiori difficoltà.
Gli ulteriori motivi a sostegno dell'impugnazione attengono al merito delle segnalazioni e vanno affrontati congiuntamente.
La prova del fatto va riscontrata sulla base dei documenti valorizzati in sede disciplinare. Tribunale di Treviso
Si tratta della segnalazione proveniente da alcuni genitori (uno dei quali rappresentante dei genitori, comparso davanti alla DS in tale sua qualità), e confermata dalla docente coordinatrice della classe (a cui gli allievi si erano rivolti più volte nei mesi dell'anno scolastico 2022/2023).
Proprio dal colloquio della dirigente con quest'ultima (cfr. doc. 3 della parte resistente: CP_8
DOCENTE ) emerge come fosse “consuetudine sentire lamentele
[...] Controparte_9 sull'atteggiamento della prof.ssa in classe da parte soprattutto degli alunni che hanno più Pt_1 difficoltà nella disciplina”, e come – nel corso di un incontro a tre tra la mamma dell'alunna Pt_4
la professoressa e l'odierna ricorrente – le ultime due letteralmente avessero finito col
[...] Per_2 parlarsi “addosso” (tanto che la professoressa aveva abbandonato il colloquio perché “ormai Pt_1 nessuna delle due sentiva l'altra”).
Il complesso di questi elementi porta a ritenere provato il fatto oggetto di contestazione e a metterne in evidenza il disvalore sul piano disciplinare.
Il provvedimento disciplinare (supra copia-incollato) appare poi correttamente motivato, dal momento che esso:
➔ richiama dichiarazioni dei genitori rese in presenza e non in forma anonima, e si riferisce a comportamenti precisi della docente durante le sue ore di lezione nella classe;
➔ mette in luce come la dichiarazione del genitore allegata alla nota a verbale consegnata dall'avvocato in sede di audizione non sia tale da escludere che la docente avesse tenuto - come riferito da quattro genitori, uno dei quali presentatosi quale rappresentante dei genitori,
e dalla docente , coordinatrice di classe 3B - comportamenti e atteggiamenti diversi con Per_2 altri studenti o studentesse della classe 3^B;
➔ mette in luce che la dichiarazione del docente in merito al comportamento Persona_8
e agli atteggiamenti consoni della docente durante le ore in compresenza Parte_1 nella stessa classe nell'a.s. 2020/2021, non sia tale da escludere che comportamenti lesivi dei doveri della funzione docente fossero avvenuti in sua assenza e durante gli anni successivi;
➔ mette in luce l'intenzionalità delle condotte lamentate dai genitori.
Per le ragioni tutte fin qui illustrate, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
Treviso, 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si condivide il rilievo delle parti resistenti quando, nella memoria di costituzione, affermano quanto
“l'individuazione dei genitori e degli studenti fosse del tutto ininfluente ai fini della contestazione di un comportamento non riferito ad un singolo studente in una singola occasione”. Si aggiunge peraltro che non può non tenersi conto anche della concomitante esigenza dell'Amministrazione, parimenti meritevole di tutela, di rendere non visionabili quelle parti delle dichiarazioni raccolte durante le operazioni istruttorie per ragioni di tutela dei segnalanti, così come previsto ai sensi della legge n. 179/2017 (c.d. tutela del "whistleblowing"), al fine di prevenire eventuali comportamenti ritorsivi.
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II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 30 10 2025, all'ora di rito, sono comparsi:
• la parte ricorrente personalmente con l'avv. Mancini in sostituzione dell'avvocato
CC RG;
• per parte resistente la dottoressa GI in sostituzione dell'avvocato ROZZA STEFANO;
L'avvocato Mancini si riporta al contenuto delle note difensive chiedendo l'accoglimenro del ricorso.
La dottoressa GI conclude come da memoria di costituzione. Insiste come in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1710/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. CC RG Tribunale di Treviso
ricorrente
contro
• , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
[...] con i funzionari dell e dott. Controparte_4
, giusta delega in atti, come da delega del Direttore Generale dell Controparte_5 [...]
Controparte_2 resistenti
• Controparte_6
resistente contumace
IN PUNTO: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
In via principale:
- per tutte le ragioni ed i titoli esposti in narrativa, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto, irrogata dalla Dirigente dell , Controparte_6 prof.ssa con provvedimento del 10.07.2023, prot. N. 0008194 del 10.07.2023; Persona_1
- per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale occorso e pari ad € 4.847,01 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- spese, diritti ed onorari rifusi.
PARTE RESISTENTE
1) Ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali, per l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della resistente Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) In ogni caso condannare parte ricorrente al sostenimento delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 –bis disp. att. c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA:
-si impugna tutto quanto depositato e richiesto ex adverso ovvero l'interpretazione data ai documenti dell'Amministrazione resistente da controparte, con riserva, in via subordinata, di eventualmente reperire e produrre altra documentazione e/o prova testimoniale qualora dovesse essere richiesta dall'On.le Giudice adito secondo quanto esposto nella parte narrativa del presente atto, e si producono in copia i seguenti documenti: All.1: mail del 30/01/2023 della signora;
Parte_2
All.2: Relazione sul colloquio telefonico con la sig.ra ; Parte_2
- 2 - Tribunale di Treviso
Per_ All.3: Relazione incontro con Prof.ssa ; All.4: mail del 02/03/2023 della signora;
Persona_3
All.5: mail del 02/03/2023 della signora;
Parte_3
All.6: mail di risposta con conferma dell'appuntamento; All.7: Relazione dell'incontro con ila rappresentante di classe e i genitori della classe 3^B; All.8: Contestazione di addebito;
All.9: Verbale dell'audizione a difesa;
All.10: Provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione la sanzione disciplinare conservativa irrogata il 10.7.'23 all'odierna ricorrente.
Trattasi del seguente avvertimento scritto ad utilizzare sempre, nell'interazione con gli studenti, un linguaggio consono alla funzione docente (prot.8194 del 10/07/2023):
- 3 - Tribunale di Treviso
L'irrogazione della precedente sanzione risulta preceduta, in data 13.03.2023, dalla consegna a mani, alla docente, dell'atto di contestazione di addebito disciplinare prot. n. 2868/2023 del 13.03.2023 –
VII – 3.
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando che nell'atto di contestazione predetto la
Dirigente si limitava a menzionare un incontro tenutosi in data 08.03.2023 tra la stessa e un gruppo di genitori (non meglio identificati), in occasione del quale questi ultimi avrebbero lamentato che la stessa, rivolgendosi a propri alunni, li apostrofava come “deficiente”, “stupidi”, “ignoranti”,
- 4 - Tribunale di Treviso
declinando verso gli stessi loro frasi come: “non valete niente”; nella vita non farete niente”; “sei un disabile”; “vatti a mettere vicino al cestino (dei rifiuti) perché quello è il tuo posto”. Ella, inoltre, si sarebbe riferita “alle alunne e agli alunni che svolgono verifiche di tipo semplificato” chiamandoli
“quelli li”.
Nella contestazione non veniva specificato né quando né nei confronti di chi i fatti si sarebbero verificati, e solo a seguito di istanza di accesso agli atti la ricorrente veniva a conoscenza - pur accedendo a documenti “assolutamente generici, essendo, tra le altre cose, oscurati i nomi ed essendo non circostanziati i fatti (cfr. doc. 2)” - dell'effettiva esistenza del predetto incontro con i genitori, e di una relazione redatta dalla Dirigente in occasione dello stesso.
Tanto premesso, ha invocato di aver sempre tenuto un comportamento corretto e adeguato alla funzione docente, sia con gli alunni che con i colleghi, e ha contestato fermamente “le asserite condotte riportate nell'addebito del 13.03.2023 oggetto della presente vertenza in quanto mai verificatesi;
invero, mai la prof.ssa pronunziava simili espressioni (“sei un deficiente”, “siete Pt_1 stupidi”, non valete niente”, “sei un disabile”, etcc…) rivolgendosi agli alunni, come gli stessi potranno testimoniare. Sul punto, infatti, sin chiede sin da subito che vengano sentiti gli alunni della classe 3^B dell'a.s. 2022/2023”.
Sul piano giuridico, ha eccepito:
1) la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, prot. n. 0008194 del 10.07.2023, perché fondato su un atto di contestazione di addebito non rispettoso del requisito di specificità richiesto: “(...) leggendo l'addebito non è dato sapere dove e quando delle simili espressioni sarebbero state proferite dall'odierna ricorrente, in quale occasione ed in quali circostanze, nei confronti di chi, quali sarebbero gli alunni asseritamente coinvolti e nemmeno chi le avrebbe riferite alla Dirigente. (...) la contestazione di addebito consegnata alla Prof.ssa in data 13.03.2023, è priva del Pt_1 benché minimo riferimento ad una fonte esterna;
la Dirigente si limita a menzionare un non meglio specificato incontro che si sarebbe tenuto in data 08.03.2023 tra lei ed un non meglio identificato gruppo di genitori, ma non indica né allega alcun verbale del predetto colloquio, né indica un numero di protocollo od altro elemento utile a risalire allo stesso. Insomma, non veniva riportato alcunché che permettesse all'incolpata di comprendere i fatti, né la stessa poteva essere a conoscenza di un incontro avvenuto con i genitori, ed esercitare da subito il suo diritto di difesa”. Ciò senza che il diritto di accesso agli atti possa essere invocato per superare la genericità dell'addebito, essendo lo stesso da considerarsi come un diritto che si aggiunge ma non sostituisce alla garanzia posta dal requisito di specificità della contestazione;
2) la nullità della sanzione disciplinare per grave carenza probatoria, in quanto comminata “sulla base di mere segnalazioni di alcuni non meglio identificati genitori, senza acquisire ulteriori e più precisi riscontri e senza espletare alcuna attività istruttoria”. Nel caso de quo, “nemmeno
- 5 - Tribunale di Treviso
dai documenti di cui la Prof.ssa è entrata in possesso in un secondo momento e - Pt_1 repetita iuvant - solo a seguito dell'accesso agli atti, si può evincere la sussistenza di prove adeguate a suffragare i fatti contestati all'odierna ricorrente e/o che la Dirigente abbia eseguito un'attività istruttoria idonea”;
3) l'infondatezza della sanzione per insussistenza delle condotte contestate. Se solo la DS avesse svolto un'adeguata istruzione probatoria dei fatti, anche solo sentendo gli alunni e/o i docenti della classe 3^B, si sarebbe resa conto della insussistenza delle condotte asseritamente poste a carico della prof.ssa con la conseguenza che il procedimento disciplinare non sarebbe Pt_1 mai iniziato e nessuna sanzione disciplinare sarebbe stata inflitta alla ricorrente.
Infine ha chiesto il risarcimento “delle spese legali sostenute per la difesa tecnica nel procedimento innanzi alla Dirigente scolastica per un importo totale di € 4.847,01, come da fatture che si allegano e da documentazione comprovante l'attività svolta (doc. 12- cfr. docc. 3-4)”.
Il e gli Uffici scolatici regionale e provinciale, ritualmente costituiti, hanno resistito alle CP_1 pretese della ricorrente, così riassumendo, in ordine cronologico, gli eventi relativi al procedimento:
a) 30 gennaio 2023: la DS riceveva una mail da parte della sig.ra madre Parte_2 dell . La stessa chiedeva un incontro per esporre problematiche non Parte_4 meglio precisate riguardanti le lezioni di matematica nella classe (3^B) tali da incidere sulla serenità dei ragazzi e provocare in loro disagio;
b) 1° febbraio 2023: la DS teneva un colloquio telefonico con la signora , che Parte_2 esprimeva il disagio della figlia durante le ore di matematica per un atteggiamento a suo dire denigratorio della professoressa Pt_1
c) 7 febbraio 2023: la Prof.ssa , coordinatrice di classe della 3^B, era convocata dalla DS, e Per_2 riferiva consuete lamentele sull'atteggiamento della prof.ssa da parte degli alunni della Pt_1 classe, soprattutto quelli che avevano più difficoltà nella disciplina;
d) 2 marzo 2023: la DS riceveva una mail dalla signora , madre dell'alunna Persona_3 Pt_5
di 3^A, che lamentava un clima poco sereno durante le ore di matematica, e lamentava
[...] che spesso l'odierna ricorrente avrebbe usato termini come “deficienti” o “stupidi” nei confronti dei ragazzi, non aiutandoli nell'autostima;
e) 2 marzo 2023: la DS riceveva una mail dalla Sig.ra rappresentante Parte_3 dei genitori della classe 3^B, che chiedeva un incontro anche a nome di altri genitori per
“trovare una soluzione per alcune cose che accadono in classe nell'ora della prof.ssa ; Pt_1
f) 3 marzo 2023: la Dirigente comunicava alla sig.ra la sua disponibilità ad un Parte_3 incontro per il giorno 8 marzo 2023;
g) 8 marzo 2023: la DS incontrava - in presenza - i genitori Parte_3 rappresentante di classe e madre dell'alunna ; madre dell'alunna Persona_4 Persona_5
madre dell'alunna madre Persona_6 Parte_2 Parte_4 Persona_3
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dell'alunna La Sig.ra dichiarava di parlare in qualità di CP_7 Parte_3 rappresentante di classe anche a nome di genitori che per motivi lavorativi non fossero presenti all'incontro.
Le resistenti hanno evidenziato che durante l'audizione dell'odierna ricorrente condotta nel corso del procedimento disciplinare fu letta in modo chiaro la descrizione degli addebiti contestati.
Il legale dell'odierna ricorrente consegnò una nota a verbale nella quale era inclusa una dichiarazione di un genitore, con omissis, che affermava di non avere ricevuto dal/la figlio/a lamentele sul comportamento della docente e che anche i buoni risultati conseguiti nella disciplina insegnata Pt_1 dalla docente avevano determinato la sua iscrizione al liceo scientifico. Nella nota era inoltre allegata una dichiarazione del prof. , docente di musica e potenziamento della classe, che aveva Persona_7 svolto ore di compresenza con la docente nell'a.s.2020/2021, che dichiarava di non avere assistito a comportamenti non consoni della docente durante le sue lezioni. Pt_1
Hanno infine preso posizione sulle ragioni dell'impugnazione, contestandone la fondatezza per le ragioni tutte meglio illustrate nella memoria costitutiva, che viene qui richiamata per relationem.
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Con riferimento al vizio di motivazione, va anzitutto richiamato l'orientamento della S.C., per cui
“Nell'ambito del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo;
di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) e i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 c.c.), mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere
e violazione di legge, previsti dall'art. 26, del Testo Unico n. 1054 del 1024 e dagli artt.
2 e 3 della legge n. 1034 del 1971.” (cfr. Cass. 11589\2003).
Tanto premesso, in ricorso si lamenta:
➔ che l'atto di contestazione di addebito abbia meramente menzionato un incontro tenutosi in data 08.03.2023 tra la Dirigente e un gruppo di genitori non meglio identificati, in occasione del quale questi ultimi avrebbero lamentato che la stessa, rivolgendosi a propri alunni non meglio identificati (in circostanze di tempo non meglio esplicitate): a) li avrebbe apostrofati come “deficiente”, “stupidi”, “ignoranti”, declinando verso gli stessi loro frasi come: “non valete niente”; nella vita non farete niente”; “sei un disabile”; “vatti a mettere vicino al cestino (dei rifiuti) perché quello è il tuo posto”; b) si sarebbe riferita “alle alunne e agli alunni che svolgono verifiche di tipo semplificato” chiamandoli “quelli li”;
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➔ che solo a seguito di istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente a mezzo pec in data
21.03.2023 (e successivamente rinnovata in data 29.03.2023), la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza dell'effettiva esistenza del predetto incontro con i genitori e di una relazione redatta dalla Dirigente in occasione dello stesso, accedendo a documenti che, peraltro,
“risultano assolutamente generici, essendo, tra le altre cose, oscurati i nomi ed essendo non circostanziati i fatti (cfr. doc. 2)”.
Le doglianze della ricorrente sono essenzialmente incentrate sulla mancata comunicazione dell'identità dei genitori denuncianti (peraltro legittima ai sensi della legge n. 179/2017), e sull'assente identificazione: a) degli alunni che sarebbero stati destinatari delle frasi predette;
b) dei giorni in cui le stesse sarebbero state proferite.
Senonché da un lato è chiaro, leggendo il verbale dell'incontro della Dirigente con i genitori, che quello lamentato era un comportamento abituale della docente (non dunque adottato in singoli episodi)
e rivolto alla generalità degli alunni (e in particolare a quelli con più difficoltà di apprendimento); dall'altro la ricorrente, tramite l'accesso agli atti, è stata messa nelle condizioni di verificare il contenuto delle segnalazioni, né viene specificato in quale modo la mancata verifica delle identità dei genitori segnalanti abbia inciso in concreto sull'esercizio del diritto di difesa1.
A ben vedere, il requisito della specificità della contestazione disciplinare (che deve contenere le indicazioni “necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato”: cfr. Sez. L, sent. 23771/2028) è finalizzato unicamente a consentire al lavoratore di comprendere gli addebiti mossigli e, quindi, di difendersi in modo completo
(Cass. 9590/2018), e nel caso di specie deve ritenersi che la ricorrente sia stata, senza particolari equivoci e in tempo utile per la preparazione delle proprie difese in vista della programmata audizione, in grado di comprendere gli addebiti contestati, trattandosi di contestazioni inerenti a un suo comportamento abituale, tenuto dinnanzi alla generalità degli alunni di una determinata classe, quantunque in particolar modo diretto nei confronti di quelli aventi maggiori difficoltà.
Gli ulteriori motivi a sostegno dell'impugnazione attengono al merito delle segnalazioni e vanno affrontati congiuntamente.
La prova del fatto va riscontrata sulla base dei documenti valorizzati in sede disciplinare. Tribunale di Treviso
Si tratta della segnalazione proveniente da alcuni genitori (uno dei quali rappresentante dei genitori, comparso davanti alla DS in tale sua qualità), e confermata dalla docente coordinatrice della classe (a cui gli allievi si erano rivolti più volte nei mesi dell'anno scolastico 2022/2023).
Proprio dal colloquio della dirigente con quest'ultima (cfr. doc. 3 della parte resistente: CP_8
DOCENTE ) emerge come fosse “consuetudine sentire lamentele
[...] Controparte_9 sull'atteggiamento della prof.ssa in classe da parte soprattutto degli alunni che hanno più Pt_1 difficoltà nella disciplina”, e come – nel corso di un incontro a tre tra la mamma dell'alunna Pt_4
la professoressa e l'odierna ricorrente – le ultime due letteralmente avessero finito col
[...] Per_2 parlarsi “addosso” (tanto che la professoressa aveva abbandonato il colloquio perché “ormai Pt_1 nessuna delle due sentiva l'altra”).
Il complesso di questi elementi porta a ritenere provato il fatto oggetto di contestazione e a metterne in evidenza il disvalore sul piano disciplinare.
Il provvedimento disciplinare (supra copia-incollato) appare poi correttamente motivato, dal momento che esso:
➔ richiama dichiarazioni dei genitori rese in presenza e non in forma anonima, e si riferisce a comportamenti precisi della docente durante le sue ore di lezione nella classe;
➔ mette in luce come la dichiarazione del genitore allegata alla nota a verbale consegnata dall'avvocato in sede di audizione non sia tale da escludere che la docente avesse tenuto - come riferito da quattro genitori, uno dei quali presentatosi quale rappresentante dei genitori,
e dalla docente , coordinatrice di classe 3B - comportamenti e atteggiamenti diversi con Per_2 altri studenti o studentesse della classe 3^B;
➔ mette in luce che la dichiarazione del docente in merito al comportamento Persona_8
e agli atteggiamenti consoni della docente durante le ore in compresenza Parte_1 nella stessa classe nell'a.s. 2020/2021, non sia tale da escludere che comportamenti lesivi dei doveri della funzione docente fossero avvenuti in sua assenza e durante gli anni successivi;
➔ mette in luce l'intenzionalità delle condotte lamentate dai genitori.
Per le ragioni tutte fin qui illustrate, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
Treviso, 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si condivide il rilievo delle parti resistenti quando, nella memoria di costituzione, affermano quanto
“l'individuazione dei genitori e degli studenti fosse del tutto ininfluente ai fini della contestazione di un comportamento non riferito ad un singolo studente in una singola occasione”. Si aggiunge peraltro che non può non tenersi conto anche della concomitante esigenza dell'Amministrazione, parimenti meritevole di tutela, di rendere non visionabili quelle parti delle dichiarazioni raccolte durante le operazioni istruttorie per ragioni di tutela dei segnalanti, così come previsto ai sensi della legge n. 179/2017 (c.d. tutela del "whistleblowing"), al fine di prevenire eventuali comportamenti ritorsivi.
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