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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3844/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI RACALMUTO - P/zza Vittorio Emanuele 20 92020 Racalmuto AG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARSU/TIA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Racalmuto in data 12 novembre 2024 a mezzo posta elettronica Email_2 Ricorrente_1certificata consegnata all'indirizzo “ ”, il Sig.
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'Atto di accertamento esecutivo d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni N. 18 del 02.09.2024, relativo alla TARI dell'anno 2020, emesso dal Comune di Racalmuto e notificato il 24.10.2024 a mezzo Messo Comunale, con cui veniva contestata l'omessa presentazione della denuncia originaria TARES relativa a locali occupati e/o detenuti per una superficie di mq. 140 e veniva chiesto il pagamento della somma di € 430,00, ovvero di € 298,00 con sanzione ridotta, per TARI anno 2020, accessori, sanzione, interessi e spese di notifica, con riferimento ad una unità immobiliare adibita ad uso domestico sita Indirizzo_1 Dati_catastali_1in , in CA . Il ricorrente lamentava la nullità ed illegittimità dell'impugnato atto di accertamento rilevando che l'immobile assoggettato a tassazione era inidoneo alla produzione di rifiuti. Affermava di avere presentato al Comune di Racalmuto Ufficio Tributi una denuncia di cessazione dell'utenza per l'unità immobiliare tassata, protocollata in data 02 settembre 2014 al n. 11067, producendo il relativo documento, e che l'Ente impositore aveva annullato l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2018 ed afferente allo stesso immobile, in quanto privo di utenza elettrica. Con le conclusioni chiedeva la declaratoria di nullità ed illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il Comune di Racalmuto non si costituiva in giudizio, benché il ricorso sia stato allo stesso ritualmente notificato a mezzo PEC, come documentato dalla parte ricorrente. Il ricorrente il 18.12.2025 depositava una Memoria. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è fondato e va, pertanto, accolto. La parte ricorrente ha dimostrato che l'immobile oggetto di controversia, sito nella Indirizzo_1
di Racalmuto, censito in catasto Dati_catastali_1 , destinato ad uso domestico, era privo sin dall'anno 2014 di allaccio alle utenze di acqua ed energia elettrica, producendo idonea documentazione a tal fine. Ha, inoltre, prodotto il documento denominato “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Denuncia dei locali ed aree tassabili – Utenze domestiche” dal medesimo sottoscritto, depositato presso il Comune di Racalmuto e protocollato il 02 settembre 2014, Prot. N. 11067, con cui ha denunciato la Indirizzo_1“Cessazione dell'utenza dal 09 luglio 2014” riferita all'unità immobiliare sita nella ed Dati_catastali_1in CA , estesa mq. 140. Trattasi di una denuncia di variazione che ha consentito al comune di Racalmuto di verificare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Il Sig. Ricorrente_1 ha prodotto anche il provvedimento emesso dal Comune di Racalmuto, Ufficio Tributi Tassa Rifiuti, avente come oggetto. “Comunicazione annullamento avviso per omessa denuncia TARI”, denominato “ATTO DI REVOCA N° 11 del 08/11/2022”, con cui il detto ente impositore ha revocato l'Avviso di accertamento N° 15 relativo all'anno 2018 ed emesso nei confronti dell'odierno ricorrente relativamente all'immobile per cui oggi è processo, con la motivazione in quanto “privo di utenza elettrica”. Il Comune di Racalmuto, peraltro, non si è costituito in giudizio e non ha fornito prova contraria all'assunte della parte ricorrente. Per quanto sopra esposto l'atto impugnato è illegittimo e va, conseguentemente annullato. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico del Comune di Racalmuto;
le stesse si liquidano nella somma di € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 19 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3844/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI RACALMUTO - P/zza Vittorio Emanuele 20 92020 Racalmuto AG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARSU/TIA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Racalmuto in data 12 novembre 2024 a mezzo posta elettronica Email_2 Ricorrente_1certificata consegnata all'indirizzo “ ”, il Sig.
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'Atto di accertamento esecutivo d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni N. 18 del 02.09.2024, relativo alla TARI dell'anno 2020, emesso dal Comune di Racalmuto e notificato il 24.10.2024 a mezzo Messo Comunale, con cui veniva contestata l'omessa presentazione della denuncia originaria TARES relativa a locali occupati e/o detenuti per una superficie di mq. 140 e veniva chiesto il pagamento della somma di € 430,00, ovvero di € 298,00 con sanzione ridotta, per TARI anno 2020, accessori, sanzione, interessi e spese di notifica, con riferimento ad una unità immobiliare adibita ad uso domestico sita Indirizzo_1 Dati_catastali_1in , in CA . Il ricorrente lamentava la nullità ed illegittimità dell'impugnato atto di accertamento rilevando che l'immobile assoggettato a tassazione era inidoneo alla produzione di rifiuti. Affermava di avere presentato al Comune di Racalmuto Ufficio Tributi una denuncia di cessazione dell'utenza per l'unità immobiliare tassata, protocollata in data 02 settembre 2014 al n. 11067, producendo il relativo documento, e che l'Ente impositore aveva annullato l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2018 ed afferente allo stesso immobile, in quanto privo di utenza elettrica. Con le conclusioni chiedeva la declaratoria di nullità ed illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il Comune di Racalmuto non si costituiva in giudizio, benché il ricorso sia stato allo stesso ritualmente notificato a mezzo PEC, come documentato dalla parte ricorrente. Il ricorrente il 18.12.2025 depositava una Memoria. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è fondato e va, pertanto, accolto. La parte ricorrente ha dimostrato che l'immobile oggetto di controversia, sito nella Indirizzo_1
di Racalmuto, censito in catasto Dati_catastali_1 , destinato ad uso domestico, era privo sin dall'anno 2014 di allaccio alle utenze di acqua ed energia elettrica, producendo idonea documentazione a tal fine. Ha, inoltre, prodotto il documento denominato “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Denuncia dei locali ed aree tassabili – Utenze domestiche” dal medesimo sottoscritto, depositato presso il Comune di Racalmuto e protocollato il 02 settembre 2014, Prot. N. 11067, con cui ha denunciato la Indirizzo_1“Cessazione dell'utenza dal 09 luglio 2014” riferita all'unità immobiliare sita nella ed Dati_catastali_1in CA , estesa mq. 140. Trattasi di una denuncia di variazione che ha consentito al comune di Racalmuto di verificare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Il Sig. Ricorrente_1 ha prodotto anche il provvedimento emesso dal Comune di Racalmuto, Ufficio Tributi Tassa Rifiuti, avente come oggetto. “Comunicazione annullamento avviso per omessa denuncia TARI”, denominato “ATTO DI REVOCA N° 11 del 08/11/2022”, con cui il detto ente impositore ha revocato l'Avviso di accertamento N° 15 relativo all'anno 2018 ed emesso nei confronti dell'odierno ricorrente relativamente all'immobile per cui oggi è processo, con la motivazione in quanto “privo di utenza elettrica”. Il Comune di Racalmuto, peraltro, non si è costituito in giudizio e non ha fornito prova contraria all'assunte della parte ricorrente. Per quanto sopra esposto l'atto impugnato è illegittimo e va, conseguentemente annullato. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico del Comune di Racalmuto;
le stesse si liquidano nella somma di € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 19 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione