TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 615/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Tommaso Stillitano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Antonio Gramsci, n.276, E (c.f.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_2 llega ituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dagli avvocati Luigi Morrone e Rosario Macrì, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crotone, alla via G. Mazzini, n. 72, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale con contestuale domanda di divorzio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 25/6/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 4/3/2025, ha premesso Parte_1 che in data 2/4/2011 ha contratto matrimonio con dalla cui Controparte_1 unione è nato il figlio in data 5/9/2015. Per_1
Il ricorrente ha riferi ver incardinato un primo giudizio di separazione personale e contestuale domanda di divorzio dalla propria moglie davanti al tribunale di Crotone in data 9/5/2024 e che, una volta adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole, il tribunale, con ordinanza del 6/2/2025, ha declinato la propria competenza territoriale in favore del tribunale di Cosenza, assegnando termine per la riassunzione del ricorso. Riassunto il giudizio nei termini di legge, il ricorrente ha riferito che le incomprensioni e le incompatibilità di carattere hanno gradualmente condotto alla disgregazione del consorzio familiare, soprattutto a seguito del trasferimento, dapprima temporaneo, poi definitivo ma immotivato, della Prete con il figlio presso la casa dei propri genitori, a dicembre 2023, nel Per_1
Comune di Belvedere di Spinello. Ha riferito, altresì, che la moglie ostacola i rapporti padre/figlio, quest'ultimo affetto da una grave forma di autismo, bisognevole di apposite cure riabilitative presso i centri di riferimento che la moglie non riesce a garantire al piccolo da quando si è trasferita a casa Per_1 dei suoi genitori. Si è pertanto rivolto a questo tribunale per ottenere la separazione personale con addebito alla moglie, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio , da collocarsi presso la madre nella casa Per_1 coniugale da assegnarsi a lei a condizione che la abiti con il figlio, la previsione del diritto di visita del padre per come meglio specificato in ricorso, con obbligo a suo carico di provvedere alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 150,00 mensili, disponendo che il minore segua i cicli terapeutici per il tramite degli appositi e preposti organismi di controllo, nei prescritti centri riabilitativi, per come richiedono le condizioni di salute del minore. Cumulativamente e decorsi i termini di legge, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi il divorzio, alle medesime condizioni prima enunciate. Si è costituita in giudizio per chiedere a sua volta la Controparte_1 separazione, ma con addebito al marito dal momento che l'allontanamento dalla casa familiare si sarebbe reso necessario a causa degli atteggiamenti violenti e prevaricatori che da tempo il poneva in essere nei suoi Pt_1 confronti, riferendo, altresì, che per i maltrattamenti subiti, è stata costretta a sporgere denuncia/querela a seguito della quale il tribunale di Cosenza ha disposto il rinvio a giudizio del per il reato di cui all'art. 572 c.p. Ha Pt_1 precisato, infine, che solo dal 13/10/2024 il marito ha iniziato a versare l'assegno di mantenimento per il figlio, come da disposizione del tribunale di Crotone, senza però contribuire alle spese straordinarie, come per legge. Ha concluso chiedendo, in punto di statuizioni accessorie, l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, l'assegnazione della casa coniugale, con previsione del diritto di visita del padre, di disporre, in suo favore, l'assegnazione dell'indennità di frequenza del figlio e degli assegni familiari, l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento del figlio con un assegno mensile non inferiore ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, altresì, di essere autorizzata a ritirare gli effetti personali dalla casa coniugale, nonché tutti gli arredi acquistati dai suoi genitori in occasione del matrimonio, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio a fronte anche della non
Pagina 2 di 5 adesione alla negoziazione assistita. La convenuta non si è opposta alla domanda di divorzio. Alla prima udienza del 25/6/2025, il giudice istruttore ha sentito le parti e, dopo ampia discussione, le stesse, con l'aiuto del giudice, hanno raggiunto un accordo in udienza relativamente alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione. All'esito, i difensori delle parti hanno chiesto la decisione della causa sulla scorta dell'accordo raggiunto. Al termine dell'udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, tant'è che da tempo i coniugi vivono separati di fatto. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, le parti hanno raggiunto il seguente accordo che prevede: l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita Per_1 del padre da esercitarsi tutte le domeniche dalle ore 9:00 alle ore 19:00 nei mesi estivi (dalla chiusura della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) e nei restanti mesi, dalle ore 9:00 alle 17:00, oltre a due sabati alternati in cui il papà potrà tenere e vedere con sé il bambino dalle ore 9:00 del mattino sino alle ore 19:00 della domenica nei mesi estivi, per come stabilito sopra, e fino alle ore 17:00 della domenica nei restanti mesi;
il padre potrà tenere e vedere con sé il figlio nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, che i genitori avranno cura di comunicarsi a vicenda entro il 1° luglio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo che va dal 24 dicembre al 26 dicembre con un genitore e il periodo che va dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro genitore. Per il periodo pasquale, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta) con l'altro. Il bambino trascorrerà il giorno del suo compleanno (5 settembre), ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, con la precisazione che, a partire dal 2025, il bambino trascorrerà il compleanno con il papà e che negli anni in cui il papà non potrà tenerlo il giorno del suo compleanno, lo terrà con sé in uno dei giorni immediatamente successivi per un'intera giornata, sempre dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Nel corso dell'udienza le parti hanno altresì concordato di individuare un professionista medico di reciproca fiducia a cui rivolgersi per valutare l'opportunità di aumentare le sedute di terapia del bambino presso una struttura specializzata;
hanno anche deciso di recarsi insieme presso tale
Pagina 3 di 5 professionista in modo da essere resi edotti sulle necessità di cure eventualmente suppletive del bambino. Le parti hanno ulteriormente previsto che il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico universale erogato dall'INPS sarà percepito al 50% da entrambi i genitori. Le parti hanno altresì concordato che il libretto su cui è accreditata l'indennità di frequenza del figlio minore sia restituito dal alla Prete, Pt_1 oltre che sulle modalità di recupero da parte della Prete delle cose mobili di sua proprietà ancora presenti nella casa coniugale. Trattasi di accordo che può essere recepito in questa sede apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse del figlio minore, rispetto al quale è previsto l'affidamento condiviso e sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo, fermo restando il valore negoziale degli ulteriori impegni assunti dalle parti. Il giudizio viene, quindi, rimesso sul ruolo per il prosieguo. Viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, parzialmente pronunciando sulle domande proposte da e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Belvedere Di Controparte_1
Spinello (KR) in data 2 aprile 2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 1, Parte I, del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità stabilite in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
entro il gi ese, a titolo di contr
[...] mantenimento ordinario del figlio minore, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza;
- dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Pagina 4 di 5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 5 di 5