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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9621 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RO D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 34012/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GAMBINO LIBORIO, con elezione di domicilio in VIA TERRASANTA, 6
PALERMO, presso lo studio dell'avv. GAMBINO LIBORIO;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE LIGUORI CP_2 P.IVA_2
GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA FREGUGLIA 8 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DE LIGUORI GIUSEPPE;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.9.2025, a scioglimento della riserva ex art. 127/ter c.p.c., che qui si riportano:
per parte opponente
C O N C L U S I O N I
pagina 1 di 10 VOGLIA L'ON TRIBUNALE CIVILE DI MILANO respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del competente Tribunale di Catania ex art. 19 cpc foro della sede legale della fondazione ovvero – in subordine – del Tribunale di Roma foro designato dalle parti ai sensi dell'art. 12 dell'accordo quadro del 16.01.2018;
- Annullare, revocare, dichiarare nullo, inefficace e privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. N. 11610/2023 - RG 18730/2023 emesso dal Tribunale di Milano per i motivi di cui in narrativa.
In subordine - Dire e dichiarare che nessuna somma è dovuta da a Controparte_1
atteso il mancato rispetto degli impegni assunti e l'eccezione di inadempimento CP_2
agli accordi per come risulta nella narrativa dell'atto di opposizione.
Ai fini istruttori si ribadiscono le istanze istruttorie non ammesse o non espletate dedotte sia in citazione che nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. e pertanto senza inversione dell'onere della prova chiede ammettersi
PROVA PER TESTI sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che, unitamente alla partecipazione alle attività di cui al precedente punto, la aveva contrattualmente CP_2
garantito alla la diffusione del bando, la visibilità del brand, inserimento del CP_1
logo negli strumenti ed attività di comunicazione e promozione del Master con CP_1
uscite stampa, brochure e presentazioni, sito web e account sui social network istituzionali Istud e partecipazione ad eventi 2. Vero è che la avrebbe dovuto CP_1
anche partecipare, in posizione paritaria con , alla composizione della commissione CP_2
per la selezione ed ammissione dei candidati al master;
3. Vero è che la commissione per la selezione ed ammissione dei candidati al master è stata composta esclusivamente da appartenenti alla , senza la prevista partecipazione paritetica della 4. Vero è CP_2 CP_1
o no che la Istud ha svolto le garantite attività di diffusione del bando, la visibilità del brand, inserimento del logo negli strumenti ed attività di comunicazione e CP_1
promozione del Master con uscite stampa, brochure e presentazioni, sito web e account pagina 2 di 10 sui social network istituzionali Istud e partecipazione ad eventi;
5. Vero è che la ha più volte sollecitato alla la concreta esecuzione degli Controparte_1 CP_2
impegni assunti come indicati nei punti precedenti;
6. Vero è che la e la CP_2 CP_1
avevano concordato quale compenso, la ripartizione degli eventuali utili che sarebbero derivati dallo svolgimento del master ed a conclusione di tutte le attività
Con testi i signori residente in [...]
ORDINARE a ai sensi dell'art.210 c.p.c la produzione in giudizio del piano CP_2
finanziario del master in azienda, con l'indicazione delle rette incassate;
Pt_1
ORDINARE A ISTUD ai sensi dell'art.210 cpc la produzione in giudizio dei verbali della commissione giudicatrice alla fine percorso formativo del master.
Palermo li 03 giugno 2025 Avv. Liborio Gambino
Per parte opposta
Visto il provvedimento del 15.10.2024 l'avv Giuseppe de Liguori, nell'interesse della precisa le conclusioni come di seguito. CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, previe le opportune declaratorie:
In via preliminare: Confermare il decreto ingiuntivo opposto e munirlo di formula di provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non si fonda su valida prova scritta, e tantomeno risulta di pronta soluzione,
Nel merito in via principale Rigettare le pretese di parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna della al pagamento, in favore di di € 22.448,00 oltre Controparte_3 CP_2
interessi di mora e le spese legali già liquidate in Decreto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio tutte CP_4
Milano 29.5.2025 Avv. Giuseppe de Liguori
pagina 3 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con decreto monitorio n.11610/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
7.7.2023, su ricorso di (già ) veniva ingiunto a CP_2 Controparte_5 CP_1
, il pagamento della somma di € 22.448,00, oltre interessi e spese procedura
[...]
monitoria. La pretesa creditoria trovava fonte nel mancato pagamento della fattura n.
429 del 2.7.2021, emessa dall'allora di servizi di Controparte_5 Controparte_6
formazione a favore dell'ingiunta. Più in particolare rappresenta che l'attività era CP_2
stata resa per la partecipazione al Master “Giuristi in Azienda” di alcuni partecipanti aventi diritto a borse di studio offerte da CP_1
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 20.9.2023, CP_1
conveniva in giudizio e nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in CP_2
quanto la domanda avversaria risultava infondata in fatto ed in diritto, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del foro adito in favore del Tribunale di
Catania ed in subordine del Tribunale di Roma;
eccepiva altresì nel merito l'inesistenza del credito ingiunto e la non debenza delle somme ingiunte. Faceva inoltre presente che nessun riconoscimento di debito era stato effettuato, atteso che l'invocato accordo richiamato in sede di azione monitoria, “accordo per un pagamento rateale del debito, ma il documento non è mai stato sottoscritto dalla debitrice”, non risultava mai riconosciuto atteso che appunto non risultava mai sottoscritto.
Si costituiva in giudizio che contestava in diritto e nel merito i motivi di CP_2
opposizione. Insisteva inoltre sul riconoscimento di debito da parte dell'opponente ed infine chiedeva la condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Previo deposito di memorie ex art. 171/er c.p.c.c la causa veniva istruita pagina 4 di 10 produzioni documentali e prove testimoniali all'esito delle quali veniva post in decisione ex art. 189 c.p.c..
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69
(“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl.
Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,
n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Preliminarmente in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del Foro adito, Tribunale di Milano, in luogo del Tribunale di Catania, o in subordine del
Tribunale di Roma.
Tale eccezione deve esser rigettata.
Parte opponente ritiene che nell'accordo di partnership dell'8.4.202 non sia stata prevista alcuna disposizione regolatrice della competenza per territorio e “che, in difetto di diversa determinazione delle parti contraenti, resta ferma la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha sede la convenuta/debitrice persona giuridica ai sensi dell'art. 19 c.p.c.”, e riferisce inoltre che “tra le parti era intervenuto un accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica sottoscritto in data 16.1.2018 All.1), nel quale le parti concordemente indicavano all'art 12, il foro di Roma competenza per le
pagina 5 di 10 controversie che sarebbero potute tra di loro insorgere”.
In diritto.
Obbligo del convenuto è quello di dover contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. In una causa relativa a diritti di obbligazione il convenuto non può limitarsi a contestate i criteri di collegamento di cui agli articoli 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche), 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), ma deve altresì proporre l'eccezione anche tendendo in considerazione il disposto di cui all'art. 20 c.p.c.
(foro facoltativo per le cause relativi a diritti di obbligazione).
Trattandosi la fattispecie dedotta dinanzi a questo Giudice di obbligazione pecuniaria, il forum destinatae solutioni è da individuare nel luogo ove l'obbligazione avrebbe dovuto esser eseguita.
Infatti, in tali ipotesi, come da Cass. n 248 del 23.4.99 n. 248, l'eccezione non potrà venire accolta, e la causa dovrà ritenersi radicata presso il giudice adito: “Nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso”.
Nel merito.
Preliminarmente questo Giudicante ritiene non pover qualificare i doc. n.n. 8 e 9 quali attestazioni di riconoscimento di debito da parte dell'opponente.
Il doc. n. 8, relativo ad una mail inviata in data 25.10.2022 dalla dott.ssa – Tes_1
pagina 6 di 10 quale Direttore Scientifico della – che proponeva “un rientro del dovuto in CP_5
quattro soluzioni a partire dal 5 dicembre”, risulta esser formulato in maniera estremamente generica oltre che inidonea ad identificare con estrema precisione l'oggetto del c.d. riconoscimento con il credito vantato oggetto della presente causa nel suo esser certo, preciso ed esigibile.
Del pari il doc. n. 9, mail 9.2.2023 anch'essa inviata dalla prof. secondo la Tes_1
quale deve esser apposta la sottoscrizione del Presidente della quale organo CP_5
competente, risulta esser ad avviso documento privo di nesso causale con l'oggetto della presente causa atteso che non viene menzionato l'oggetto dell'accordo.
Ciò posto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. S.S. U.U., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pertanto, su parte attrice grava ai sensi del 1° comma dell'art. 2697 c.c. l'onere probatorio dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, mentre, ai sensi del
2° comma dell'art. 2697 c.c. “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
lamenta il totale inadempimento dell'opponente alle obbligazioni CP_2
contemplate nell'accordo stipulato con controparte e relativo all'erogazione delle borse di studio.
A tal guisa allega in atti il documento n. 2, relativo all'Accordo Sviluppo Progetto
Formativo, il bando per le Borse di studio per la partecipazione alla III edizione (anno
202-2021), per la partecipazione al Master Istud Giuristi in Azienda, riportante anche il logo della (doc. 3), nonchè la pagina del sito del 17.1.2020, Controparte_1
riportante tale iniziativa (doc. 4).
Dalle prove testimoniali escusse in data 15.10.2024 emerge la volontà di a traslare CP_1
pagina 7 di 10 i fondi i fondi per le borse di studio nel Master III ed. giuristi d'azienda; infatti, la prof.ssa riferisce che “Trattandosi la di organizzazione internazionale, Tes_1 CP_1
se i fondi assegnati alla per le borse di studio non fossero stati utilizzati CP_5
sarebbe sorto l'obbligo di restituirli al fine di destinarli ad altri capitoli di spesa.
Abbiamo così deciso di trasferire i fondi per le borse di studio nel Master III ed. per giuristi d'azienda, mantenendo la stessa causa di essere il main partner nel progetto formativo per giuristi d'azienda”, e che tale decisione era stata assunta dal CdA: “la decisione di traslare le borse di studio è stata solo da me proposta al CdA che l'ha poi approvata il 12.3.2020”.
In detto corso/partenariato era altresì presente la figura della prof.ssa quale Tes_1
docente (testimonianza di dipendente ) “nei fatti la prof.ssa Testimone_2 CP_2
era coinvolta tra i docenti del master. La prof.ssa così come nelle Tes_1 Tes_1
edizioni precedenti del master giuristi d'azienda, aveva un modulo di lezioni. Non ci sono state altre partecipazioni su proposta di . Circostanza confermata dal teste CP_1
Tes_1
La al fine di paralizzare la pretesa avversaria, eccepisce, l'inadempimento CP_5
di in relazione alle obbligazioni assunte con l'accordo dell'8.4.2020, in particolare, CP_2
l'opponente lamenta la mancanza di iniziative volte a concretizzare ed assicurare le modalità di collaborazione e di visibilità alla attraverso vari canali, oltre a CP_5
prevedere il coinvolgimento attivo della dell'organizzazione e CP_5
nell'esecuzione de master sin dalla partecipazione paritetica alla Commissione giudicatrice per la selezione e per l'approvazione dei partecipanti.
Orbene a tal proposito non risulta provata la circostanza dell'esclusione della che anzi risulta a sua volta comprovata da controparte con la produzione del CP_5
doc. n. 3.
Inoltre, occorre dar atto che non risulta smentita la circostanza dell'organizzazione delle borse di studio.
pagina 8 di 10 Infine, la circostanza invocata dalla prof.ssa nel 2023 in ordine alla Tes_1
competenza autorizzativa dei pagamenti da parte del Presidente della risulta CP_5
irrilevante ai fini della presente decisione. L'obbligazione è stata regolarmente assunta nel 2020 ed a fronte dell'adempimento da parte di , sorge l'obbligo da parte CP_2
dell'attuale Presidente ad autorizzare il pagamento, obbligazione diversa e successiva all'obbligazione di spesa.
Per quanto sopra questo Giudicante ritiene che parte opposta - convenuta formale ma attrice sostanziale - abbia assolto al proprio onere di prova dell'elemento costitutivo della pretesa creditoria, mentre parte opponente – attrice formale ma convenuta sostanziale – non ha provato l'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria, ragion per la quale viene rigettata l'opposizione di Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.11610/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
7.7.2023, che per l'effetto deve esser confermato.
Non sussistono giusti motivi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da parte motiva ex D.M. 55/2014, e successive modificazioni, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore di causa.
PQM
Il Tribunale - respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - definitivamente pronunciando, in contraddittorio così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
pagina 9 di 10 n.11610/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 7.7.2023;
- rigetta la domanda di condanna ex at. 96 c.p.c.
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese del giudizio a favore per l'importo di CP_2
€ 5.000,00 (€ 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.700,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 1.700,00 per la fase decisoria), oltre iva, cpa e spese generali.
Cosi' deciso in data 12 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice
Dott. RO D'Alessandro
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RO D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 34012/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GAMBINO LIBORIO, con elezione di domicilio in VIA TERRASANTA, 6
PALERMO, presso lo studio dell'avv. GAMBINO LIBORIO;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE LIGUORI CP_2 P.IVA_2
GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA FREGUGLIA 8 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DE LIGUORI GIUSEPPE;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.9.2025, a scioglimento della riserva ex art. 127/ter c.p.c., che qui si riportano:
per parte opponente
C O N C L U S I O N I
pagina 1 di 10 VOGLIA L'ON TRIBUNALE CIVILE DI MILANO respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del competente Tribunale di Catania ex art. 19 cpc foro della sede legale della fondazione ovvero – in subordine – del Tribunale di Roma foro designato dalle parti ai sensi dell'art. 12 dell'accordo quadro del 16.01.2018;
- Annullare, revocare, dichiarare nullo, inefficace e privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. N. 11610/2023 - RG 18730/2023 emesso dal Tribunale di Milano per i motivi di cui in narrativa.
In subordine - Dire e dichiarare che nessuna somma è dovuta da a Controparte_1
atteso il mancato rispetto degli impegni assunti e l'eccezione di inadempimento CP_2
agli accordi per come risulta nella narrativa dell'atto di opposizione.
Ai fini istruttori si ribadiscono le istanze istruttorie non ammesse o non espletate dedotte sia in citazione che nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. e pertanto senza inversione dell'onere della prova chiede ammettersi
PROVA PER TESTI sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che, unitamente alla partecipazione alle attività di cui al precedente punto, la aveva contrattualmente CP_2
garantito alla la diffusione del bando, la visibilità del brand, inserimento del CP_1
logo negli strumenti ed attività di comunicazione e promozione del Master con CP_1
uscite stampa, brochure e presentazioni, sito web e account sui social network istituzionali Istud e partecipazione ad eventi 2. Vero è che la avrebbe dovuto CP_1
anche partecipare, in posizione paritaria con , alla composizione della commissione CP_2
per la selezione ed ammissione dei candidati al master;
3. Vero è che la commissione per la selezione ed ammissione dei candidati al master è stata composta esclusivamente da appartenenti alla , senza la prevista partecipazione paritetica della 4. Vero è CP_2 CP_1
o no che la Istud ha svolto le garantite attività di diffusione del bando, la visibilità del brand, inserimento del logo negli strumenti ed attività di comunicazione e CP_1
promozione del Master con uscite stampa, brochure e presentazioni, sito web e account pagina 2 di 10 sui social network istituzionali Istud e partecipazione ad eventi;
5. Vero è che la ha più volte sollecitato alla la concreta esecuzione degli Controparte_1 CP_2
impegni assunti come indicati nei punti precedenti;
6. Vero è che la e la CP_2 CP_1
avevano concordato quale compenso, la ripartizione degli eventuali utili che sarebbero derivati dallo svolgimento del master ed a conclusione di tutte le attività
Con testi i signori residente in [...]
ORDINARE a ai sensi dell'art.210 c.p.c la produzione in giudizio del piano CP_2
finanziario del master in azienda, con l'indicazione delle rette incassate;
Pt_1
ORDINARE A ISTUD ai sensi dell'art.210 cpc la produzione in giudizio dei verbali della commissione giudicatrice alla fine percorso formativo del master.
Palermo li 03 giugno 2025 Avv. Liborio Gambino
Per parte opposta
Visto il provvedimento del 15.10.2024 l'avv Giuseppe de Liguori, nell'interesse della precisa le conclusioni come di seguito. CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, previe le opportune declaratorie:
In via preliminare: Confermare il decreto ingiuntivo opposto e munirlo di formula di provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non si fonda su valida prova scritta, e tantomeno risulta di pronta soluzione,
Nel merito in via principale Rigettare le pretese di parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna della al pagamento, in favore di di € 22.448,00 oltre Controparte_3 CP_2
interessi di mora e le spese legali già liquidate in Decreto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio tutte CP_4
Milano 29.5.2025 Avv. Giuseppe de Liguori
pagina 3 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con decreto monitorio n.11610/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
7.7.2023, su ricorso di (già ) veniva ingiunto a CP_2 Controparte_5 CP_1
, il pagamento della somma di € 22.448,00, oltre interessi e spese procedura
[...]
monitoria. La pretesa creditoria trovava fonte nel mancato pagamento della fattura n.
429 del 2.7.2021, emessa dall'allora di servizi di Controparte_5 Controparte_6
formazione a favore dell'ingiunta. Più in particolare rappresenta che l'attività era CP_2
stata resa per la partecipazione al Master “Giuristi in Azienda” di alcuni partecipanti aventi diritto a borse di studio offerte da CP_1
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 20.9.2023, CP_1
conveniva in giudizio e nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in CP_2
quanto la domanda avversaria risultava infondata in fatto ed in diritto, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del foro adito in favore del Tribunale di
Catania ed in subordine del Tribunale di Roma;
eccepiva altresì nel merito l'inesistenza del credito ingiunto e la non debenza delle somme ingiunte. Faceva inoltre presente che nessun riconoscimento di debito era stato effettuato, atteso che l'invocato accordo richiamato in sede di azione monitoria, “accordo per un pagamento rateale del debito, ma il documento non è mai stato sottoscritto dalla debitrice”, non risultava mai riconosciuto atteso che appunto non risultava mai sottoscritto.
Si costituiva in giudizio che contestava in diritto e nel merito i motivi di CP_2
opposizione. Insisteva inoltre sul riconoscimento di debito da parte dell'opponente ed infine chiedeva la condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Previo deposito di memorie ex art. 171/er c.p.c.c la causa veniva istruita pagina 4 di 10 produzioni documentali e prove testimoniali all'esito delle quali veniva post in decisione ex art. 189 c.p.c..
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69
(“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl.
Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,
n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Preliminarmente in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del Foro adito, Tribunale di Milano, in luogo del Tribunale di Catania, o in subordine del
Tribunale di Roma.
Tale eccezione deve esser rigettata.
Parte opponente ritiene che nell'accordo di partnership dell'8.4.202 non sia stata prevista alcuna disposizione regolatrice della competenza per territorio e “che, in difetto di diversa determinazione delle parti contraenti, resta ferma la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha sede la convenuta/debitrice persona giuridica ai sensi dell'art. 19 c.p.c.”, e riferisce inoltre che “tra le parti era intervenuto un accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica sottoscritto in data 16.1.2018 All.1), nel quale le parti concordemente indicavano all'art 12, il foro di Roma competenza per le
pagina 5 di 10 controversie che sarebbero potute tra di loro insorgere”.
In diritto.
Obbligo del convenuto è quello di dover contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. In una causa relativa a diritti di obbligazione il convenuto non può limitarsi a contestate i criteri di collegamento di cui agli articoli 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche), 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), ma deve altresì proporre l'eccezione anche tendendo in considerazione il disposto di cui all'art. 20 c.p.c.
(foro facoltativo per le cause relativi a diritti di obbligazione).
Trattandosi la fattispecie dedotta dinanzi a questo Giudice di obbligazione pecuniaria, il forum destinatae solutioni è da individuare nel luogo ove l'obbligazione avrebbe dovuto esser eseguita.
Infatti, in tali ipotesi, come da Cass. n 248 del 23.4.99 n. 248, l'eccezione non potrà venire accolta, e la causa dovrà ritenersi radicata presso il giudice adito: “Nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso”.
Nel merito.
Preliminarmente questo Giudicante ritiene non pover qualificare i doc. n.n. 8 e 9 quali attestazioni di riconoscimento di debito da parte dell'opponente.
Il doc. n. 8, relativo ad una mail inviata in data 25.10.2022 dalla dott.ssa – Tes_1
pagina 6 di 10 quale Direttore Scientifico della – che proponeva “un rientro del dovuto in CP_5
quattro soluzioni a partire dal 5 dicembre”, risulta esser formulato in maniera estremamente generica oltre che inidonea ad identificare con estrema precisione l'oggetto del c.d. riconoscimento con il credito vantato oggetto della presente causa nel suo esser certo, preciso ed esigibile.
Del pari il doc. n. 9, mail 9.2.2023 anch'essa inviata dalla prof. secondo la Tes_1
quale deve esser apposta la sottoscrizione del Presidente della quale organo CP_5
competente, risulta esser ad avviso documento privo di nesso causale con l'oggetto della presente causa atteso che non viene menzionato l'oggetto dell'accordo.
Ciò posto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. S.S. U.U., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pertanto, su parte attrice grava ai sensi del 1° comma dell'art. 2697 c.c. l'onere probatorio dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, mentre, ai sensi del
2° comma dell'art. 2697 c.c. “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
lamenta il totale inadempimento dell'opponente alle obbligazioni CP_2
contemplate nell'accordo stipulato con controparte e relativo all'erogazione delle borse di studio.
A tal guisa allega in atti il documento n. 2, relativo all'Accordo Sviluppo Progetto
Formativo, il bando per le Borse di studio per la partecipazione alla III edizione (anno
202-2021), per la partecipazione al Master Istud Giuristi in Azienda, riportante anche il logo della (doc. 3), nonchè la pagina del sito del 17.1.2020, Controparte_1
riportante tale iniziativa (doc. 4).
Dalle prove testimoniali escusse in data 15.10.2024 emerge la volontà di a traslare CP_1
pagina 7 di 10 i fondi i fondi per le borse di studio nel Master III ed. giuristi d'azienda; infatti, la prof.ssa riferisce che “Trattandosi la di organizzazione internazionale, Tes_1 CP_1
se i fondi assegnati alla per le borse di studio non fossero stati utilizzati CP_5
sarebbe sorto l'obbligo di restituirli al fine di destinarli ad altri capitoli di spesa.
Abbiamo così deciso di trasferire i fondi per le borse di studio nel Master III ed. per giuristi d'azienda, mantenendo la stessa causa di essere il main partner nel progetto formativo per giuristi d'azienda”, e che tale decisione era stata assunta dal CdA: “la decisione di traslare le borse di studio è stata solo da me proposta al CdA che l'ha poi approvata il 12.3.2020”.
In detto corso/partenariato era altresì presente la figura della prof.ssa quale Tes_1
docente (testimonianza di dipendente ) “nei fatti la prof.ssa Testimone_2 CP_2
era coinvolta tra i docenti del master. La prof.ssa così come nelle Tes_1 Tes_1
edizioni precedenti del master giuristi d'azienda, aveva un modulo di lezioni. Non ci sono state altre partecipazioni su proposta di . Circostanza confermata dal teste CP_1
Tes_1
La al fine di paralizzare la pretesa avversaria, eccepisce, l'inadempimento CP_5
di in relazione alle obbligazioni assunte con l'accordo dell'8.4.2020, in particolare, CP_2
l'opponente lamenta la mancanza di iniziative volte a concretizzare ed assicurare le modalità di collaborazione e di visibilità alla attraverso vari canali, oltre a CP_5
prevedere il coinvolgimento attivo della dell'organizzazione e CP_5
nell'esecuzione de master sin dalla partecipazione paritetica alla Commissione giudicatrice per la selezione e per l'approvazione dei partecipanti.
Orbene a tal proposito non risulta provata la circostanza dell'esclusione della che anzi risulta a sua volta comprovata da controparte con la produzione del CP_5
doc. n. 3.
Inoltre, occorre dar atto che non risulta smentita la circostanza dell'organizzazione delle borse di studio.
pagina 8 di 10 Infine, la circostanza invocata dalla prof.ssa nel 2023 in ordine alla Tes_1
competenza autorizzativa dei pagamenti da parte del Presidente della risulta CP_5
irrilevante ai fini della presente decisione. L'obbligazione è stata regolarmente assunta nel 2020 ed a fronte dell'adempimento da parte di , sorge l'obbligo da parte CP_2
dell'attuale Presidente ad autorizzare il pagamento, obbligazione diversa e successiva all'obbligazione di spesa.
Per quanto sopra questo Giudicante ritiene che parte opposta - convenuta formale ma attrice sostanziale - abbia assolto al proprio onere di prova dell'elemento costitutivo della pretesa creditoria, mentre parte opponente – attrice formale ma convenuta sostanziale – non ha provato l'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria, ragion per la quale viene rigettata l'opposizione di Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.11610/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
7.7.2023, che per l'effetto deve esser confermato.
Non sussistono giusti motivi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da parte motiva ex D.M. 55/2014, e successive modificazioni, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore di causa.
PQM
Il Tribunale - respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - definitivamente pronunciando, in contraddittorio così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
pagina 9 di 10 n.11610/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 7.7.2023;
- rigetta la domanda di condanna ex at. 96 c.p.c.
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese del giudizio a favore per l'importo di CP_2
€ 5.000,00 (€ 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.700,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 1.700,00 per la fase decisoria), oltre iva, cpa e spese generali.
Cosi' deciso in data 12 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice
Dott. RO D'Alessandro
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