Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 2208/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. MADDALENI Giovanni Presidente
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a Hai (Tanzania) il 21.03.1983 elett. dom. in Genova Via Assarotti E_
20/2a, presso lo studio dell'Avv. Randazzo Alessia
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] elett. dom. in Genova, via Carlo Camozzini 4/2 a, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Bozzano Guadenzio
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento dell'Avv. ROSSI Paola del Foro di Genova con studio in Genova, piazza
Piccapietra, 76/59, quale curatrice speciale del minore nato il [...]; Persona_1
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Arenzano (Ge), in Via Trieste 49/9 catastalmente distinto al figlio 21 particella n. 885 sub n. 16 categoria A/3 classe 4; 4,5 vani;
rendita euro 894,76 alla IGa
quale genitore collocatario del minore Pt_1
3. confermare la collocazione del minore presso la madre
4. disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi genitori considerato che la coppia sta lavorando nella gestione dei conflitti, mantenendo in ogni caso l'incarico al Servizio Sociale per il supporto all'intero nucleo familiare;
5. Quanto agli incontri padre-figlio, disporre incontri sia liberi sia in presenza di un educatore che osservi il rapporto padre -figlio, prevedendo un giorno del weekend, allo stato al sabato, o in alternativa alla domenica e un giorno durante la settimana, allo stato al mercoledì, con orario da determinare in base agli impegni del minore e a quelli dei genitori, senza pernottamento per il momento, prevedendo la possibilità solo a seguito di valutazione positiva con il Servizio Sociale e la psicologa/neuropsichiatra infantile di _1
6. Disporre a carico del IG un assegno di mantenimento mensile per il figlio nella misura non CP_1 inferiore ad € 400,00 o la somma meglio vista, somma adeguabile istat, oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie come stabilite dal verbale della sezione famiglia del tribunale di Genova del
15/9/16;
7. nulla sarà dovuta alla IGa, a titolo di mantenimento, visto che allo stato lavora;
8. confermare che l'indennità di frequenza del minore accreditata sul libretto postale del minore sia gestita esclusivamente dalla IGa quale genitore collocatario;
Pt_1
9. confermare che l'assegno unico sia interamente versato dall' alla IGa in quanto genitore CP_2 Pt_1 collocatario;
10. confermare l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per la ricorrente
11. Vinte le spese
In via istruttoria, si insiste tutte per le istanze istruttorie formulate in atti”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, revocati e/o modificati
i provvedimento assunti nel presente procedimento, autorizzati i sigg.ri e CP_1 [...]
a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, E_
A) in via principale: 1) stante il provvedimento del Tribunale dei Minorenni che ha archiviato il procedimento volto a far decadere la responsabilità genitoriale del sig. , e la richiesta di archiviazione del P.M., in via principale CP_1 mantenere l'affido del figlio ai Servizi, con collocazione prevalente presso il padre, con ogni _1 conseguente statuizione;
2) assegnare la casa coniugale sita in Arenzano, via Trieste 49/9, al sig. , unitamente agli arredi CP_1
e ai mobili ivi presenti;
3) porre a carico della mamma, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma mensile di €
200,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) stabilire i giorni e modalità di frequentazioni della mamma con il figlio.
B) in via subordinata:
a) nel denegato caso che la casa familiare venga assegnata alla sig.ra confermare E_
l'affido di ai servizi sociali;
_1
b) stante il provvedimento del Tribunale dei Minorenni che ha archiviato il procedimento volto a far decadere la responsabilità genitoriale del sig. , e la richiesta di archiviazione del P.M.: CP_1
b.1) disporre che il padre possa vedere, frequentare e tenere con sé il figlio liberamente, revocando ogni disposizione riguardo gli incontri protetti, almeno quattro giorni alla settimana, concordati con la mamma e compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi dello stesso, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché, alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
b. 2) disporre che il sig. possa tenere con sé il figlio per quattro giorni consecutivi durante le CP_1 festività natalizie, compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi dello stesso, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché due giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
b.3) disporre che il padre possa tenere presso di sé il figlio, compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi dello stesso, durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni E_ anno.
c) respingere ogni domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento per la sig.ra E_
;
[...] d) porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 200,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
C) dichiarare, comunque, che i coniugi non hanno più nulla da pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, avendo definitivamente regolarizzato le loro ragioni economiche;
4) Vinte le spese di causa o quantomeno compensate.
Conclusioni della CURATRICE DEL MINORE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Confermare l'affidamento del minore al Comune di Arenzano;
- Confermare, allo stato attuale, la collocazione del minore presso la madre nella ex casa coniugale di Arenzano;
- Disporre che gli incontri di con il padre avvengano con le modalità indicate dal Servizio Sociale ed _1 eventualmente mediante la forma protetta;
- In via istruttoria: disporre CTU al fine di accertare le condizioni psico-fisiche del minore, le capacità genitoriali di entrambi i genitori ed il rapporto di con ciascuno di essi, anche al fine di individuare la _1 miglior collocazione del minore;
- Disporre altresì l'acquisizione degli atti del procedimento penale instaurato presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova a seguito della denuncia/querela presentata dal sig. ( CP_1
Rif. 9284/2024 – PM dott. ” Per_2
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 16.03.2022 la IGa E_
chiedeva di pronunciarsi la separazione personale dal marito, IG con il
[...] CP_1 quale aveva contratto matrimonio, con rito civile, il 31.05.2013, in Tanzania regolarmente trascritto in Italia;
precisava che dall'unione era nato un figlio: , in data 20.03.2011; che l'unione Persona_1 era sempre stata contraddistinta da molteplici episodi di violenza, sia fisica che psicologica, posti in essere dal marito anche alla presenza del minore, il quale risultava infatti essere molto provato;
che in data 25.01.2022 la IGa presentava denuncia/querela nei confronti del E_ convenuto, con conseguente provvedimento del TM emesso in data 01.02.2022, su ricorso del PM
Minorile, ove, in via di urgenza veniva disposta la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento del minore al SS, la nomina di un curatore speciale, l'avvio di incontri protetti padre-figlio e ulteriori prescrizioni a carico di entrambi i genitori. La ricorrente chiedeva quindi, nel presente procedimento la conferma di quanto già disposto dal TM in punto affidamento al SS, con collocazione presso di sé in struttura madre-bambino, eventuale organizzazione di incontri protetti padre-figlio, nonché formulava anche richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore del figlio.
All'udienza del 04.04.2022 il Presidente f.f. fissava l'udienza presidenziale per il 19.05.2022 e concedeva alle parti i termini previsti dal codice di rito, inoltre, disponeva l'acquisizione di copia degli atti del procedimento pendente dinanzi al TM e che i SS territorialmente competenti trasmettessero una relazione di aggiornamento sul nucleo e sugli interventi effettuati entro il
12.05.2022.
Con comparsa del 27.09.2023 si costituiva il convenuto, il IG il quale si associava CP_1 alla domanda di separazione, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
All'udienza del 19.05.2022 i difensori delle parti davano atto che era in corso il procedimento presso il TM ed erano in attesa del relativo provvedimento, dichiaravano che la madre ed il figlio erano ospiti presso una struttura protetta ed era stato nominato dal TM il curatore speciale per il minore,
l'Avv. Rossi Paola. Nel corso dell'udienza le parti trovavano un provvisorio accordo in merito all'onere contributivo del padre, in particolare, quest'ultimo avrebbe versato la somma di euro
300,00 mensili. Quindi, il Presidente rinviava l'udienza al 20.01.2022 al fine di verificare se le parti avessero nelle more trovato lavoro e se il TM si fosse pronunciato in punto di affido e collocazione del minore, riservandosi all'esito ogni provvedimento in relazione all'estensione del contraddittorio nel presente procedimento nei confronti del curatore speciale del minore nominato dal TM.
In data 12.10.2022 la curatrice speciale del minore interveniva nel presente giudizio chiedendo che il padre contribuisse al mantenimento del figlio mediante con la corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, che l'AU venisse percepito in via esclusiva dalla madre presso la quale il minore era collocato. Infine, richiedeva l'assegnazione della casa coniugale in favore della IGa una volta che, Parte_2 quest'ultima avesse conseguito un'indipendenza economica e lavorativa, previa verifica, da parte del SS, dell'esito positivo del percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla madre e previa autorizzazione del TM.
All'udienza del 20.10.2022 il difensore di parte ricorrente dava atto che la IGa E_ svolgeva un lavoro stagionale come cameriera di albergo a tempo determinato fino al 31.10.2022, che comunque la stessa era alla ricerca di un'altra attività lavorativa e che si era attivata per la percezione della NASPI e dell'AU. Inoltre, dichiarava che al momento, la madre e il figlio erano stati collocati in un'altra struttura non più protetta, quindi, insisteva come da conclusioni del proprio ricorso in merito all'assegnazione della casa coniugale, alla contribuzione sia a favore del figlio , sia della IGa . La parte resistente dichiarava che il IG era disoccupato E_ CP_1 ed aveva inoltrato la richiesta per il riconoscimento della invalidità, in ogni caso versava la somma mensile di euro 300,00 come concordato in udienza e contribuiva acquistando capi di abbigliamento per il figlio. Quindi, insisteva come in atti, opponendosi alle avversarie richieste di mantenimento della moglie e di aumento di quelle per il figlio ed alla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla moglie. Oltre a ciò, chiedeva di essere autorizzato al deposito della propria documentazione reddituale aggiornata. La curatrice speciale segnalava che il minore percepiva un'indennità di frequenza mensile di circa euro 300,00 e chiedeva al Presidente che si pronunciasse in merito all'attribuzione dell'AU. Il Presidente rinviava all'udienza del 15.02.2023, la quale si sarebbe svolta in modalità cartolare e assegnava termine per il deposito di note scritte fino al 12.12.2022. Inoltre, assegnava alle parti termine fino al 05.12.2022 per il deposito della documentazione reddituale e disponeva l'acquisizione tramite la cancelleria della documentazione relativa al procedimento pendente presso il TM entro il 30.11.2022.
Con Ordinanza del 18.03.2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2022 il
Presidente riteneva che la competenza a decidere circa l'affido, la collocazione del figlio minore delle parti, nonché in ordine alle modalità e ai tempi di visita paterni spettasse al TM in quanto preventivamente adito, restando al TO l'onere di disciplinare i soli aspetti economici. Inoltre, non disponeva un assegno di mantenimento a favore della moglie, ma assegnava a quest'ultima l'AU, nonché prevedeva quale contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Nominava, quindi, il GI e concedeva i termini di legge per la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza al 04.05.2023.
Con provvedimento del 20.04.2023 il GI riteneva che l'istanza della parte ricorrente del 17.04.2023 potesse essere accolta, quindi, assegnava alle parti termini ex art 127 ter cpc fino al 04.05.2023 per il deposito di note scritte.
Nel rispetto dei termini fissati dal GI le parti depositavano le proprie note scritte. Con provvedimento del 08.05.2023 il GI concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti e fissava l'udienza del 21.09.2023 per i provvedimenti in merito alle istanze istruttorie.
Le parti nel rispetto del codice di rito depositavano memorie ex art 183 c.p.c.
In data 04.08.2023 la ricorrente depositava ricorso ex art 709 c.p.c. con il quale chiedeva l'assegnazione della casa coniugale. Con ordinanza del 22.11.2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2023 accoglieva il ricorso presentato, quindi, assegnava la ex casa familiare sita in Arenzano (GE) via Trieste n. 49/9 alla IGa ed indicava il E_ termine di mesi sei per il rilascio dell'immobile da parte del IG . Oltre a ciò, a parziale CP_1 modifica della precedenza ordinanza, il GI dichiarava il IG onerato di versare in favore CP_1 della IGa a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore E_ [...]
– con decorrenza dal 01.07.2023 - la somma di euro 350,00, oltre al 50% delle spese _1 straordinarie e rimetteva all'udienza al 18.04.2023 già fissata per il procedimento principale. Oltre a ciò, chiedeva al SS e al CF competenti di inviare la relazione di aggiornamento entro il 15.04.2023.
Con ordinanza del 22.11.2023 a scioglimento della riserva assunta a quest'ultima udienza, il G.I. ammetteva i documenti prodotti dalle parti in quanto rilevanti e pertinenti ai fini del decidere.
Invece, rigettava le istanze di prova orale, rilevava che i redditi del IG non erano CP_1 sufficientemente documentati, quindi, disponeva indagini di PT ed invitava le parti di depositare le ultime tre DDRR o, in mancanza, le CU o, in mancanza i MOD ISEE. Quindi, rinviava il procedimento all'udienza del 18.04.2023.
Con ordinanza del 11.12.2023 il GI, letta l'istanza depositata in data 05.12.2023 dalla IGa Pt_1 con cui chiedeva di integrare l'ordinanza del 22.11.2023 al fine di consentire la trascrizione
[...] dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore, osservava che l'immobile risultava intestato al IG , deceduto il 23.01.2022, padre del convenuto in quanto i chiamati all'eredità Persona_1 non avevano provveduto a depositare la dichiarazione di successione, quindi, non era possibile indicare il nominativo dei soggetti contro i quali trascrivere e ciò fino a quando i chiamati all'eredità non avessero provveduto a depositare la dichiarazione di successione regolarizzando così
l'intestazione del bene.
In data 17.04.2024 il resistente depositava ricorso per la modifica della collocazione del minore e l'assegnazione dell'ex casa coniugale, aprendosi così un ulteriore subprocedimento che veniva rigettato, anche in esito all'ascolto del minore e all'interrogatorio libero delle parti effettuati all'udienza del 15.05.2024.
Con ordinanza del 27.07.2024 il GI, vista la relazione pervenuta in data 26.07.2024 dal SS competente, confermava l'affidamento del minore al predetto SS per la durata di mesi 24 decorrenti dalla data di comunicazione dell' Ordinanza stessa, quindi, disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con mantenimento della residenza abituale del minore presso la madre IGa. Quindi, rinviava all'udienza già fissata per il 12.09.2024, con richiesta al SS ed CF competenti di inviare le rispettive relazioni di aggiornamento entro il 05.09.2024 oltre a ciò, richiedeva, con la massima urgenza, la presa in carico del minore da parte della Neuropsichiatria dell'ospedale Gaslini. All'udienza del 12.09.2024 le parti precisavano, infine, le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.. Inoltre, chiedeva al SS di inviare la relazione di aggiornamento entro il 25.11.2024.
***
Sulla separazione personale dei coniugi
Entrambe le parti concordano affinché venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi: i fatti e le circostanze addotte dalle medesime negli atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale sia da tempo venuta meno e come la prosecuzione della convivenza fisse divenuta assolutamente intollerabile. Né – come noto - occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile: infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilita', l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza. Ove tale situazione si verifichi deve ritenersi che ciascuno dei due coniugi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La relativa domanda va dunque accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . E_ CP_1
Sul regime di affidamento del figlio minore
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va osservato che, se è vero che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi - è altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio. La caratteristica fondamentale dell'affidamento condiviso consiste infatti nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale ed implica la necessità che ogni decisione comportante un rilevante mutamento nella vita dei figli sia assunta all'esito di un leale confronto tra i genitori. Nel caso in esame va anzitutto osservato che il TM con Decreto definitivo del 08.05.2023 aveva affidato il minore al Comune di residenza, trasmettendo poi il relativo fascicolo a Persona_1 questo TO.
Si richiamano le valutazioni del SS contenute nell'ultima relazione pervenuta, del 21.11.2024, nella quale, tra l'altro si legge: “il padre durante l'incontro del 3 ottobre u.s. e la madre via mail nella settimana successiva hanno riferito che nei giorni in cui dovrebbe vedere il padre non vuole farlo: troverebbe
_1 delle scuse come stanchezza. Nella giornata del mercoledì invece di andare dal padre vuole tornare a casa e chiama la mamma e l'amico della mamma per farsi venire a prendere. La mamma in data 25.10.2024 riferisce che il figlio ha rivisto il padre dopo circa un mese e mezzo nelle giornate di sabato 19 e mercoledì 23 ottobre e ritiene che il figlio abbia ricominciato a comportarsi male dopo i loro incontri. Riferisce inoltre che il padre spesso non rispetta gli orari di incontro con il figlio calendarizzati dallo scrivente SS ma lei non è al corrente delle motivazioni. In generale comunque il timore della mamma è che il padre le stia facendo la guerra utilizzando il figlio per riprendersi l'alloggio. In diverse occasioni di fronte a un problema o ad una frustrazione ha reagito alzando le mani contro la mamma, la stessa riferisce che al termine di questi episodi di
_1 rabbia, sembra non ricordare nulla dell'accaduto e cerca il contatto fisico e affettuoso con lei. Di questo
_1 la neuropsichiatra è stata informata. A fronte di questi episodi il Servizio ritiene fondamentale aiutare
_1
a imparare a gestire le sue amozioni in maniera più adeguata, mantenendo il suo attuale ambiente di vita e al fine di evitare che si renda necessario un intervento di allontanamento: un ulteriore cambiamento di contesto potrebbe, a parere degli scriventi, comportare un peggioramento della situazione con il rischio anche di inficiare la procedura di valutazione attualmente in corso presso il Gaslini”.
Va anche ricordato l'episodio che si è verificato a luglio 2024, allorquando, in data 22.07.2024, il
Comandante della Stazione CC di Arenzano contattava al curatrice informandola che nei giorni precedenti il IG aveva presentato una denuncia/querela nei confronti della moglie per CP_1 presunti maltrattamenti ai danni del minore: nella serata del 18.07.2024, a seguito di un litigio avvenuto nella casa di Arenzano la ricorrente avrebbe picchiato il figlio, il quale avrebbe scontrato un quadro che, cadendo a terra, lo avrebbe ferito accidentalmente: in tale occasione avrebbe _1 immediatamente telefonato al padre che sarebbe sopraggiunto per calmare il ragazzo per poi sporgere denuncia.
Va anche osservato che il SS ha segnalato a propria volta comportamenti aggressivi e pericolosi – per i coetanei e per gli educatorio - posti in essere da , durante la permanenza presso il Centro _1
Diurno e che hanno portato alle dimissioni del minore dal Centro medesimo.
In data 18/07/2024 si è tenuto un incontro on-line tra il Servizio Sociale, i difensori e la curatrice, nel corso del quale il SS ha espresso le preoccupazioni derivanti dal comportamento aggressivo di , sollecitando i genitori ad un fattiva collaborazione nell'interesse del figlio ed invitandoli a _1 recarsi al Laboratorio dei Conflitti.
Alla luce di tutte le criticità di cui sopra, si ritiene che il regime di affidamento maggiormente tutelante per sia al SS, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale (come _1 infra, in dispositivo) in quanto unico strumento concretamente idoneo a mettere in campo gli interventi necessari per il benessere psico-fisico del minore.
La collocazione abitativa del minore
Dalla citata ultima relazione del SS del 21.11.2024 si evince che e la madre siano tornati a _1 vivere ad Arenzano nella ex casa familiare e, visti gli esiti non positivi degli incontri con il padre e la forte oppositività posta in essere dal minore (cfr. relazioni allegate alla citata relazione del SS del
21.11.2024), si ritiene che il minore debba - allo stato – rimanere collocato presso la IGa Pt_1
con conseguente assegnazione alla stessa della ex casa familiare.
[...]
Va infatti ricordato che ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza.
Come anche già statuito nell'Ordinanza del 23.11.2023 l'assegnazione della casa è avvenuta, in conformità al chiaro dato legislativo, tenendo prioritariamente conto dell'interesse di , il _1 quale, come altrettanto chiaramente emerso dalla relazione del CF del 13.06.2023, “ha vissuto come uno strappo andare via da Arenzano” e “vive con disagio allineandosi alla mamma, l'abitabilità nella comunità”.
Quindi, alla luce di quanto sopra va confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla IGa
. Pt_1
Sul contributo paterno per il mantenimento del figlio
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).” In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli occorre anzitutto accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi eventualmente occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass. sentenza del 19/07/2022 n. 22.616).
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del
11/12/2023 n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince quanto segue.
Redditi della ricorrente:
- busta paga giugno 2024 datore di lavoro L'angolo Bar di IL TO euro 975,00
- busta paga maggio 2024 datore di lavoro L'angolo Bar di IL TO euro 987,00
- busta paga aprile 2024 datore di lavoro L'angolo Bar di IL TO euro 979,00
- busta paga febbraio 2024 datore di lavoro L'angolo Bar di IL TO euro 914,00
- busta paga gennaio 2024 datore di lavoro L'angolo Bar di IL TO euro 970,00
CCUU 2023: Euro 966,63 a titolo di NASPI erogata dal 1/10/2022; Euro 2.110,44 dal datore di lavoro
Green Life Projects srl dal 06/08/2022 al 31/10/2022;
- Busta paga luglio 2023 datore di lavoro Green Life Projects srl euro 65,00
- Busta paga giugno 2023 datore di lavoro Green Life Projects srl euro 1.002,00
- Busta paga maggio 2023 datore di lavoro Green Life Projects srl euro 647,90
- Busta paga aprile 2023 datore di lavoro Green Life Projects srl euro 720,00
- Busta paga marzo 2023 datore di lavoro Mondev Group srl euro 1.284,95
- Busta paga ottobre 2022 datore di lavoro Green Life Projects srl euro 739,62
- Busta paga settembre 2022 datore di lavoro Green Life Projects srl euro 774,00
- Busta paga agosto 2022 datore di lavoro Green Life Projects srl euro 819,27 La predetta vive con il figlio nella casa coniugale, pertanto, non ha, allo stato, oneri alloggiativi e percepisce per l'intero l'AU come disposto nell'ordinanza del 18.03.2023 di euro, 189,00 mensili.
Va ricordato che il minore percepisce una indennità di frequenza di euro 300,00 mensili circa.
Redditi del resistente:
- busta paga giugno 2024 datore di lavoro Maniman sas: euro 732,00
- busta paga luglio 2024 datore di lavoro Maniman sas: euro 729,00
- busta paga agosto 2024 datore di lavoro Maniman sas: euro 732,00
MOD 730/2023 reddito imponibile euro 7.651,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 640,00 circa;
MOD 730/2022 reddito imponibile euro 16.436,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.370,00;
MOD 730/2021 reddito imponibile euro 9.878,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 820,00;
MOD 730/2020 reddito imponibile euro 15.425,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.300,00
Risulta che il predetto viva nella casa della madre e dunque è privo di oneri alloggiativi.
Sulla base di quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze del figlio in relazione alla sua età, del fatto che ad oggi il suo mantenimento grava, di fatto, interamente sulla madre, pare equo stabilire quale contributo paterno per il suo mantenimento, la somma di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
Pronuncia la separazione personale di nata a [...] il E_
21.03.1983 e nato a [...] il [...], coniugi per il matrimonio contratto in CP_1
Tanzania il 31.05.2011 e regolarmente trascritto in Italia;
Visto l'art. 5 bis della l. 183/84 Dispone l'affidamento del minore al servizio sociale competente per territorio (ATS Persona_1
Comune di Arenzano) per la durata di mesi 24 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
Sentenza con conseguentemente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
Dispone
- a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso la madre IGa E_
;
[...]
- b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
- 1) individuazione del calendario di frequentazione con il padre e delle modalità di incontro;
- 2) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria, tra cui il trattamento neuropsichiatrico;
- 3) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
- 4) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
- 5) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
ASSEGNA la casa familiare sita in Arenzano (GE), in via Trieste 49/9 catastalmente distinta al foglio
21 particella n.885 sub n.16 categoria A/3 classe 4, ,5, rendita euro 894,76 alla IGa Pt_3 [...]
E_
DICHIARA TENUTO il IG a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore CP_1 della IGa a titolo di contributo per il mantenimento del figlio E_
, la somma di euro 350,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie relative al minore secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681); ASSEGNO UNICO come per legge;
RIGETTA le altre domande;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente sentenza ai SS del Comune di ARENZANO, al competente CF nonché al GT- sede per l'apertura di un fascicolo ex art. 337 c.c. ove i SS affidatari faranno pervenire relazioni semestrali di aggiornamento.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 14.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni