CASS
Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2024, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: arr avverso l'ordinanza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di T. Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1549 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da MI VO, di continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Trani del 2.11.1992 (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 1991) e quella emessa giudicato dalla Corte assise di Trani del 11.12.2002 (artt. 575 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416- bis cod. pen. commessi tra 1993 e 1997), rideterminando in parte le pene. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari affidandosi a un unico motivo, per violazione di legge in relazione all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., con il quale censura l'incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, poiché la competenza sarebbe stata della Corte di Assise d'appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, con sentenza emessa in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile per ultima in data 3.04.2010. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Effettivamente l'ultima sentenza passata in giudicato, come rilevabile dal certificato del Casellario giudiziale di MI VO, è quella emessa dalla Corte di Assise d'appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile in data 3.04.2010. 3. Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso secondo cui, a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che dispone "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo", con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con 1:rasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Bari per il prosieguo.
P.Q.M.
rr2 annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla \:.Li,!rte di assise di appello di Bari per il prosieguo. b 55 ' Così deciso il 19/9/2023 s-> N
lette le conclusioni del PG, in persona di T. Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1549 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da MI VO, di continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Trani del 2.11.1992 (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 1991) e quella emessa giudicato dalla Corte assise di Trani del 11.12.2002 (artt. 575 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416- bis cod. pen. commessi tra 1993 e 1997), rideterminando in parte le pene. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari affidandosi a un unico motivo, per violazione di legge in relazione all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., con il quale censura l'incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, poiché la competenza sarebbe stata della Corte di Assise d'appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, con sentenza emessa in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile per ultima in data 3.04.2010. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Effettivamente l'ultima sentenza passata in giudicato, come rilevabile dal certificato del Casellario giudiziale di MI VO, è quella emessa dalla Corte di Assise d'appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile in data 3.04.2010. 3. Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso secondo cui, a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che dispone "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo", con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con 1:rasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Bari per il prosieguo.
P.Q.M.
rr2 annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla \:.Li,!rte di assise di appello di Bari per il prosieguo. b 55 ' Così deciso il 19/9/2023 s-> N