Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1194
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici alla cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto che l'eventuale vizio di notifica potrebbe determinare solo una causa di nullità, ma che la proposizione del ricorso da parte del contribuente ha sanato ogni vizio, avendo l'atto raggiunto lo scopo.

  • Accolto
    Prescrizione del credito e decadenza dall'accertamento

    La Corte ha rilevato che il ruolo è stato formato dal Comune di Adrano oltre ogni termine di decadenza previsto dalla legge e che l'omessa notifica dell'atto impositivo e di ogni altro atto interruttivo determina la decadenza da ogni azione di riscossione. La pretesa di pagamento appare illegittima e non dovuta.

  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza della notifica a mezzo PEC

    La Corte ha disatteso l'eccezione, ritenendo che l'eventuale vizio di notifica sia stato sanato dalla proposizione del ricorso. Ha inoltre precisato che l'Agenzia delle Entrate ha regolarmente notificato la cartella di pagamento nel momento in cui ha ricevuto il ruolo, senza doverne esaminare la legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1194
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo