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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1194/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LO SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8049/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932024006017237100 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/10/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro il Comune di Adrano, avverso la cartella di pagamento n.
2932024006017237100, notificata il 25/07/2024 relativa ad IMU anno 2013.
Eccepiva:
OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA CARTELLA ESATTORIALE IMPUGNATA.
Precisava che, in materia di riscossione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la NULLITÀ insanabile dell'atto consequenziale notificato. Citava Giurisprudenza di legittimità.
PRESCRIZIONE DEL CREDITO E DECADENZA DALL'ACCERTAMENTO, invero, le pretese creditorie recate dalla cartella di pagamento oggi impugnata, risultano irrimediabilmente colpite da un'evidente ed indubitabile causa estintiva, e, conseguentemente, non sono più attivabili, dal momento in cui, trattandosi di IMU relativa all'anno 2013, non sono stati notificati atti interruttivi del decorso del termine pregiudizievole, posto che, per le imposte municipali, Il termine di prescrizione coincide con la fine del quinto anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
b) quanto alla decadenza essa corrisponde al termine massimo entro cui può avvenire l'accertamento e non può essere interrotta da “atti parziali”. ll termine di decadenza entro cui il Comune può riscuotere i tributi locali è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Citava giurisprudenza di merito. L' Art. 1 co. 163 legge n.296/2006 stabilisce testualmente che «Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo».
Nel caso di specie -anche qualora fosse valida la notifica dell'avviso di accertamento asseritamente avvenuta in data 16.10.2018, il medesimo sarebbe divenuto definitivo il 16.12.2018 (dopo sessanta giorni dalla notifica). Conseguentemente, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata, a norma dell'articolo 1 comma 163 della legge n.296/2006, nel termine di tre anni da quando il tributo è divenuto definitivo e cioè entro il del 31/12/2021; la cartella, invece, è stata notificata in data 25 luglio 2024 e, quindi, essendo decorso il termine triennale, tardivamente;
inoltre, anche considerando le proroghe derivanti dall'emergenza covid (e pertanto aggiungendo 24 mesi) il termine di decadenza appare comunque essere maturato alla data del 31.12.2023.
NULLITA' E/O INESISTENZA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC. Precisava che con la Pec viene trasmesso al contribuente non l'originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Significa che quella copia trasmessa via posta elettronica certificata non può assumere alcun valore giuridico, perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all'originale che, in questo caso, resta nelle mani dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r.,
l'originale finisce sempre nelle mani del contribuente. Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve ritenere che il contribuente ha ricevuto solo una copia informale dell'originale della cartella di pagamento, al pari di una semplice fotocopia. (CTP Lecce sent. n. 611 del 07.07.2015) Il rigoroso rispetto del procedimento di notifica di un atto impositivo è elemento essenziale per la corretta instaurazione del rapporto tra Ente creditore e soggetto obbligato. Nella fattispecie, l'inesistenza di una relazione di notifica – di qualsiasi tipo, natura e forma - comporta l'assoluta inesistenza giuridica della notifica medesima.
Concludeva chiedendo di voler dichiarare: in via preliminare nulla, illegittima, inefficace stante l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché per il maturare dei termini di prescrizione e decadenza e l'inesistenza della notifica a mezzo pec della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 5 29320240060172371000 notificata dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione il 25.07.2024, e per l'effetto dichiararne la nullità, illegittimità, la decadenza dal diritto a richiedere le somme, nonché la prescrizione e la decadenza del credito, essendo stata notificata ben oltre il termine di legge. dichiarare che nulla è dovuto dalla contribuente istante, all'Ente impositore convenuto, in relazione agli atti impugnati e/o medesimi atti presupposti e successivi eventualmente emessi per la medesima causale. Annullare, revocare, dichiarare nulla ed illegittima integralmente le cartelle di pagamento impugnate, compresi gli interessi, sanzioni, spese ed oneri vari. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario.
Allegava: copia conforme del ricorso notificato alle controparti con ricevuta di accettazione e consegna, procura alle liti, copia della cartella di pagamento. Faceva riserva di produzione di memorie, istanze e allegazioni.
In data 27/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito. Precisava che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale, idoneo a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire un' intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale;
assenza di prescrizione quinquennale degli accessori del tributo: interessi (ex art. 2948 c.c.) e/o sanzioni erariali (ex art. 20 D.LGS. 472/1997). Citava giurisprudenza di legittimità e di merito;
regolare notifica a mezzo pec della cartella di pagamento, precisava che, la cartella è stata correttamente eseguita, come risulta dalla relativa refertazione, in formato digitale, così come consentito dalla normativa vigente, invero l'art 26 del D.P.R. n. 602/73, stabilisce che : “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” La notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Rilevava che, con la sentenza n. 146/2016, la stessa
Corte costituzionale ha significativamente affermato come la notifica telematica consenta pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare. In particolare, per la Corte, il risultato conseguibile con la suddetta modalità di notifica è “sostanzialmente equipollente” a quello ottenibile con i meccanismi ordinari
(notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale). In ragione di tale equipollenza e alla luce delle allegate ricevute di avvenuta consegna della PEC, si evince come, nel caso di specie, l'atto debba dirsi pacificamente entrato nella sfera di conoscibilità dell' odierno ricorrente. La PEC di notifica della cartella figura, invero, ricevuta il giorno…25/07/2024… alle ore 09.20.40, come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_4. deduceva, inoltre, che la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione. La riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ST (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Concludeva chiedendo: in via principale il rigetto del ricorso;
• dichiarare che l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Dichiarare che l'atto in esame è esente da qualsiasi vizio;
Dichiarare legittima la procedura di riscossione. Condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore di ADER;
Allegava: n.1 estratto di ruolo, n.1 relata della cartella di pagamento e n.1 estratto informatico per la prescrizione e decadenza.
Faceva salvezza di ogni diritto ed azione e contestuale riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva.
Il Comune di Adrano non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva, preliminarmente:
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla inesistenza della notifica della cartella di pagamento, posto che, l'eventuale vizio di notifica potrebbe determinare solo una causa di nullità e non di inesistenza, superata in ogni caso dalla effettiva conoscenza da parte del ricorrente, conoscenza, la predetta, comprovata dalla proposizione del ricorso, suscettibile di sanare ogni vizio, stante che, l'atto ha raggiunto lo scopo.
Rileva nel merito:
che la pretesa di pagamento ascende all'anno 2013;
che agli atti del giudizio non risulta provata la data di notifica dell'atto sottostante;
che il ruolo è stato formato dal Comune di Adrano solo in data 10/06/2024, ovvero, oltre ogni termine di decadenza previsto e disciplinato dalla legge 296/2006, art. 1, comma 161.
Il quale recita “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”; che l'omessa notifica dell'atto impositivo e di ogni altro atto interruttivo del decorso del termine pregiudizievole determina la decadenza da ogni azione di riscossione;
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato appare illegittima e non dovuta;
che l'Agenzia delle Entrate ha regolarmente e legittimamente notificato la cartella di pagamento, nel momento in cui ha ricevuto il ruolo, posto che, quest'ultima non può e non deve svolgere alcun esame sulla legittimità del ruolo stesso, atto tipico ed esclusivo dell'ente impositore, sul quale ricadono tutte le responsabilità collegate alla legittima formazione;
che ogni altra eccezione in ricorso è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Adrano al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in euro
200,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO SATO LO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LO SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8049/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932024006017237100 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/10/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro il Comune di Adrano, avverso la cartella di pagamento n.
2932024006017237100, notificata il 25/07/2024 relativa ad IMU anno 2013.
Eccepiva:
OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA CARTELLA ESATTORIALE IMPUGNATA.
Precisava che, in materia di riscossione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la NULLITÀ insanabile dell'atto consequenziale notificato. Citava Giurisprudenza di legittimità.
PRESCRIZIONE DEL CREDITO E DECADENZA DALL'ACCERTAMENTO, invero, le pretese creditorie recate dalla cartella di pagamento oggi impugnata, risultano irrimediabilmente colpite da un'evidente ed indubitabile causa estintiva, e, conseguentemente, non sono più attivabili, dal momento in cui, trattandosi di IMU relativa all'anno 2013, non sono stati notificati atti interruttivi del decorso del termine pregiudizievole, posto che, per le imposte municipali, Il termine di prescrizione coincide con la fine del quinto anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
b) quanto alla decadenza essa corrisponde al termine massimo entro cui può avvenire l'accertamento e non può essere interrotta da “atti parziali”. ll termine di decadenza entro cui il Comune può riscuotere i tributi locali è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Citava giurisprudenza di merito. L' Art. 1 co. 163 legge n.296/2006 stabilisce testualmente che «Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo».
Nel caso di specie -anche qualora fosse valida la notifica dell'avviso di accertamento asseritamente avvenuta in data 16.10.2018, il medesimo sarebbe divenuto definitivo il 16.12.2018 (dopo sessanta giorni dalla notifica). Conseguentemente, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata, a norma dell'articolo 1 comma 163 della legge n.296/2006, nel termine di tre anni da quando il tributo è divenuto definitivo e cioè entro il del 31/12/2021; la cartella, invece, è stata notificata in data 25 luglio 2024 e, quindi, essendo decorso il termine triennale, tardivamente;
inoltre, anche considerando le proroghe derivanti dall'emergenza covid (e pertanto aggiungendo 24 mesi) il termine di decadenza appare comunque essere maturato alla data del 31.12.2023.
NULLITA' E/O INESISTENZA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC. Precisava che con la Pec viene trasmesso al contribuente non l'originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Significa che quella copia trasmessa via posta elettronica certificata non può assumere alcun valore giuridico, perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all'originale che, in questo caso, resta nelle mani dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r.,
l'originale finisce sempre nelle mani del contribuente. Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve ritenere che il contribuente ha ricevuto solo una copia informale dell'originale della cartella di pagamento, al pari di una semplice fotocopia. (CTP Lecce sent. n. 611 del 07.07.2015) Il rigoroso rispetto del procedimento di notifica di un atto impositivo è elemento essenziale per la corretta instaurazione del rapporto tra Ente creditore e soggetto obbligato. Nella fattispecie, l'inesistenza di una relazione di notifica – di qualsiasi tipo, natura e forma - comporta l'assoluta inesistenza giuridica della notifica medesima.
Concludeva chiedendo di voler dichiarare: in via preliminare nulla, illegittima, inefficace stante l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché per il maturare dei termini di prescrizione e decadenza e l'inesistenza della notifica a mezzo pec della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 5 29320240060172371000 notificata dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione il 25.07.2024, e per l'effetto dichiararne la nullità, illegittimità, la decadenza dal diritto a richiedere le somme, nonché la prescrizione e la decadenza del credito, essendo stata notificata ben oltre il termine di legge. dichiarare che nulla è dovuto dalla contribuente istante, all'Ente impositore convenuto, in relazione agli atti impugnati e/o medesimi atti presupposti e successivi eventualmente emessi per la medesima causale. Annullare, revocare, dichiarare nulla ed illegittima integralmente le cartelle di pagamento impugnate, compresi gli interessi, sanzioni, spese ed oneri vari. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario.
Allegava: copia conforme del ricorso notificato alle controparti con ricevuta di accettazione e consegna, procura alle liti, copia della cartella di pagamento. Faceva riserva di produzione di memorie, istanze e allegazioni.
In data 27/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito. Precisava che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale, idoneo a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire un' intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale;
assenza di prescrizione quinquennale degli accessori del tributo: interessi (ex art. 2948 c.c.) e/o sanzioni erariali (ex art. 20 D.LGS. 472/1997). Citava giurisprudenza di legittimità e di merito;
regolare notifica a mezzo pec della cartella di pagamento, precisava che, la cartella è stata correttamente eseguita, come risulta dalla relativa refertazione, in formato digitale, così come consentito dalla normativa vigente, invero l'art 26 del D.P.R. n. 602/73, stabilisce che : “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” La notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Rilevava che, con la sentenza n. 146/2016, la stessa
Corte costituzionale ha significativamente affermato come la notifica telematica consenta pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare. In particolare, per la Corte, il risultato conseguibile con la suddetta modalità di notifica è “sostanzialmente equipollente” a quello ottenibile con i meccanismi ordinari
(notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale). In ragione di tale equipollenza e alla luce delle allegate ricevute di avvenuta consegna della PEC, si evince come, nel caso di specie, l'atto debba dirsi pacificamente entrato nella sfera di conoscibilità dell' odierno ricorrente. La PEC di notifica della cartella figura, invero, ricevuta il giorno…25/07/2024… alle ore 09.20.40, come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_4. deduceva, inoltre, che la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione. La riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ST (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Concludeva chiedendo: in via principale il rigetto del ricorso;
• dichiarare che l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Dichiarare che l'atto in esame è esente da qualsiasi vizio;
Dichiarare legittima la procedura di riscossione. Condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore di ADER;
Allegava: n.1 estratto di ruolo, n.1 relata della cartella di pagamento e n.1 estratto informatico per la prescrizione e decadenza.
Faceva salvezza di ogni diritto ed azione e contestuale riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva.
Il Comune di Adrano non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva, preliminarmente:
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla inesistenza della notifica della cartella di pagamento, posto che, l'eventuale vizio di notifica potrebbe determinare solo una causa di nullità e non di inesistenza, superata in ogni caso dalla effettiva conoscenza da parte del ricorrente, conoscenza, la predetta, comprovata dalla proposizione del ricorso, suscettibile di sanare ogni vizio, stante che, l'atto ha raggiunto lo scopo.
Rileva nel merito:
che la pretesa di pagamento ascende all'anno 2013;
che agli atti del giudizio non risulta provata la data di notifica dell'atto sottostante;
che il ruolo è stato formato dal Comune di Adrano solo in data 10/06/2024, ovvero, oltre ogni termine di decadenza previsto e disciplinato dalla legge 296/2006, art. 1, comma 161.
Il quale recita “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”; che l'omessa notifica dell'atto impositivo e di ogni altro atto interruttivo del decorso del termine pregiudizievole determina la decadenza da ogni azione di riscossione;
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato appare illegittima e non dovuta;
che l'Agenzia delle Entrate ha regolarmente e legittimamente notificato la cartella di pagamento, nel momento in cui ha ricevuto il ruolo, posto che, quest'ultima non può e non deve svolgere alcun esame sulla legittimità del ruolo stesso, atto tipico ed esclusivo dell'ente impositore, sul quale ricadono tutte le responsabilità collegate alla legittima formazione;
che ogni altra eccezione in ricorso è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Adrano al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in euro
200,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO SATO LO