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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 16/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6680/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IL IO, giusta procura generale alle liti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Concetto Origlio, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320259022433958000, notificata in data
1 23/05/2025, in relazioni alle sottostanti seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
1- Cartella di pagamento n. 29320170024853227000 dell' di Catania, con il CP_2 quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 7.855,14;
2- Cartella di pagamento n. 29320170039650638000 dell' di Catania, con il CP_2 quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 1.360,37;
3- Cartella di pagamento n. 29320180010936766000 dell' di Catania, con il CP_2 quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 3.766,16;
4- Avviso di addebito 59320180000342744000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 10.447,15;
5- Avviso di addebito 59320180000715552000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 4.820,36;
6- Avviso di addebito 59320180003010733000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 3.312,08;
7- Avviso di addebito 59320180003117477000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 3.062,39;
8- Avviso di addebito 59320180005358878000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 3.301,48;
9- Avviso di addebito 59320180007355449000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 9.990,04.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la mancata notifica degli atti opposti e l'intervenuta prescrizione del credito relativo alle annualità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 - 10 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
l'intervenuta estinzione del credito derivante dagli avvisi di addebito e dalle cartelle opposti per prescrizione successiva alla notifica dello stesso.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
-
Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente
2 alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' resistente Controparte_3 eccependo e deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto all'intervenuta notifica dell'avviso di addebito nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività di riscossione proprie dell'agente della riscossione e concludendo: PRELIMINARMENTE, dichiarare inammissibile la avversa opposizione RISPETTO agli avvisi di addebito menzionati in ricorso e specificati nella premessa del presente atto, stante la TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
GIUDIZIALE; NEL MERITO, in ogni caso, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni espressamente spiegate in premessa e provate documentalmente;
Con condanna della Società ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In ogni caso lasciare indenne l' , in caso di accertata CP_1 prescrizione del credito intervenuta in data successiva a quella di notifica dei titoli di pagamento per cui è causa, stante la sua carenza di legittimazione passiva ed estraneità rispetto alla attività del Concessionario.
L' si costituiva nel giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2 essendo l'azione di riscossione di competenza dell'agente della riscossione,
l'inammissibilità per tardività del ricorso rispetto alle date di notifica delle cartelle e concludendo: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario della riscossione che ha emesso l 'atto di intimazione impugnato;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza CP_2 del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617 c.p.c.; 3)
Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24
D.Lgs.46/99; 4) in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in CP_2 diritto e, in ulteriore subordine, condannare il ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; 5) ove si accerti la responsabilità del Concessionario della CP_2
Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza 3 che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare l' delle conseguenti perdite economiche ed alla rifusione delle spese di lite. In via CP_2 istruttoria si chiede, in caso di mancata costituzione o integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario della riscossione, che venga, in ogni caso, disposta ex artt. 210 e 421 c.p.c. da parte dell'Ill.mo Giudice adito, l'acquisizione d'ufficio e/o venga ordinata al Concessionario della riscossione la produzione e/o esibizione di tutta la documentazione relativa alla regolarità delle notifiche e agli eventuale atti interruttivi della prescrizione, trattandosi di atti della procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario di cui l' non ha alcuna disponibilità. CP_2
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Venendo all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
CP_ Orbene, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere il credito contributivo successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Osserva il decidente che nella specie, i motivi di opposizione fatti valere integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale difetta la legittimazione passiva di . Come evidenziato dalle Sezioni Unite della CP_4
Suprema Corte, infatti, “…13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi,
4 quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012
n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi
5 dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n.
5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243). […]” (cfr. C. Cass. S.U. 7514/2022; cfr. altresì
C. Cass. 31528/2022). Anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., d'altronde, nella richiamata sentenza di questo Tribunale è stato evidenziato che “…Contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte, nella specie l' . Premesso CP_1 che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio
2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' , non già l'Agente CP_1 della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). In ragione di quanto evidenziato, la richiesta di chiamata in causa dell'Agente della Riscossione non può trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di ordine di esibizione relativo alla prova della notifica di eventuali atti interruttivi posti in essere medio tempore dall'Agente della riscossione richiesto da parte opposta va preliminarmente ricordato che l'istanza di esibizione ex art. 210 Cpc è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass., 14 luglio 2004, n.
12997). Ciò implica che l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (cfr. Cass., 10 CP_ gennaio 2003, n. 149). Orbene, nel caso di specie l' avrebbe potuto, di propria iniziativa, acquisire copia dei “referti di notifica degli atti interruttivi” e produrli in
6 CP_ giudizio. L' anche in virtù del principio di vicinanza della prova, al fine di dimostrare l'avvenuta notifica, avrebbe potuto richiedere al Concessionario la documentazione relativa. Alla luce del quadro normativo processualcivilistico, al potere istruttorio di adottare ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve attribuirsi natura sussidiaria e residuale rispetto alla possibilità, pratica o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sé, fuori dal processo, le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati ( eventualmente anche attraverso lo strumento dell'accesso agli atti di cui alla Legge 241 del 1990) in quanto i menzionati poteri non possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. ( “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421
c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. - Cass. civ. 2 dicembre 2021, n. 38062). Alla luce dei su esposti arresti giurisprudenziali, l'ordine di esibizione richiesto da parte opposta non può trovare accoglimento.
Va, poi, rilevato che, avverso gli avvisi di addebito e le cartelle in atti indicati, la parte opponente ha proposto, una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo la prescrizione dei crediti.
Orbene, deve evidenziarsi che, con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale l'opposizione deve ritenersi certamente ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta.
Osserva il decidente che al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti è necessario verificare la rituale notifica degli avvisi di addebito e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Dalla documentazione versata in atti dall' si evince che: l'Avviso di addebito
59320180000342744000 è stato notificato il 27/02/2018, l'Avviso di addebito
7 59320180000715552000 è stato notificato il 31/03/2018, l'Avviso di addebito
59320180003010733000 è stato notificato il 09/07/2018, l'Avviso di addebito
59320180003117477000 è stato notificato il 09/07/2018, l'Avviso di addebito
59320180005358878000 è stato notificato il 26/07/2018 e l'Avviso di addebito
59320180007355449000 è stato notificato il 04/12/2018.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei titoli non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione 8 sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa
9 contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica degli avvisi di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica dei titoli siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine
10 del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre inoltre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Orbene, pur considerando il periodo complessivo di sospensione del termine di prescrizione rispetto agli avvisi di addebito nn. 59320180000342744000,
59320180000715552000, 59320180003010733000, 59320180003117477000,
59320180005358878000, 59320180007355449000 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla notifica degli avvisi di addebito nn. 59320180000342744000, 59320180000715552000,
59320180003010733000, 59320180003117477000, 59320180005358878000,
59320180007355449000, nessuna idonea prova avendo fornito la resistente in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nello stesso indicati.
11 Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 59320180000342744000, 59320180000715552000,
59320180003010733000, 59320180003117477000, 59320180005358878000,
59320180007355449000.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento si osserva che non è stata provata la loro notifica e che, in ogni caso, anche tenuto conto della data di notifica indicata nell'intimazione di pagamento impugnata anche per le predette cartelle, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era già decorso il termine di prescrizione
In definitiva il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
59320180000342744000, 59320180000715552000, 59320180003010733000,
59320180003117477000, 59320180005358878000, 59320180007355449000 che annulla e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'Ente impositore;
dichiara, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di CP_2 pagamento n.29320170024853227000, n.29320170039650638000,
n.29320180010936766000 e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'Ente impositore;
in conseguenza dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata n. CP_ 29320259022433958000, per la parte relativa ai crediti ed dichiarati prescritti;
CP_2
liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi € 4.681,00 di cui €
4.638,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, condannando CP_ l' al pagamento di 3/4 delle spese di lite come sopra liquidate e l' al pagamento CP_2
12 di 1/4 delle spese di lite come sopra liquidate, oltre a contributo unificato, pari ad euro
43,00, da dividersi tra le parti nella medesima proporzione di cui sopra.
Catania, 21 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 16/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6680/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IL IO, giusta procura generale alle liti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Concetto Origlio, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320259022433958000, notificata in data
1 23/05/2025, in relazioni alle sottostanti seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
1- Cartella di pagamento n. 29320170024853227000 dell' di Catania, con il CP_2 quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 7.855,14;
2- Cartella di pagamento n. 29320170039650638000 dell' di Catania, con il CP_2 quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 1.360,37;
3- Cartella di pagamento n. 29320180010936766000 dell' di Catania, con il CP_2 quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 3.766,16;
4- Avviso di addebito 59320180000342744000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 10.447,15;
5- Avviso di addebito 59320180000715552000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 4.820,36;
6- Avviso di addebito 59320180003010733000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 3.312,08;
7- Avviso di addebito 59320180003117477000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 3.062,39;
8- Avviso di addebito 59320180005358878000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 3.301,48;
9- Avviso di addebito 59320180007355449000 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 9.990,04.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la mancata notifica degli atti opposti e l'intervenuta prescrizione del credito relativo alle annualità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 - 10 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
l'intervenuta estinzione del credito derivante dagli avvisi di addebito e dalle cartelle opposti per prescrizione successiva alla notifica dello stesso.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
-
Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente
2 alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' resistente Controparte_3 eccependo e deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto all'intervenuta notifica dell'avviso di addebito nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività di riscossione proprie dell'agente della riscossione e concludendo: PRELIMINARMENTE, dichiarare inammissibile la avversa opposizione RISPETTO agli avvisi di addebito menzionati in ricorso e specificati nella premessa del presente atto, stante la TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
GIUDIZIALE; NEL MERITO, in ogni caso, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni espressamente spiegate in premessa e provate documentalmente;
Con condanna della Società ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In ogni caso lasciare indenne l' , in caso di accertata CP_1 prescrizione del credito intervenuta in data successiva a quella di notifica dei titoli di pagamento per cui è causa, stante la sua carenza di legittimazione passiva ed estraneità rispetto alla attività del Concessionario.
L' si costituiva nel giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2 essendo l'azione di riscossione di competenza dell'agente della riscossione,
l'inammissibilità per tardività del ricorso rispetto alle date di notifica delle cartelle e concludendo: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario della riscossione che ha emesso l 'atto di intimazione impugnato;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza CP_2 del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617 c.p.c.; 3)
Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24
D.Lgs.46/99; 4) in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in CP_2 diritto e, in ulteriore subordine, condannare il ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; 5) ove si accerti la responsabilità del Concessionario della CP_2
Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza 3 che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare l' delle conseguenti perdite economiche ed alla rifusione delle spese di lite. In via CP_2 istruttoria si chiede, in caso di mancata costituzione o integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario della riscossione, che venga, in ogni caso, disposta ex artt. 210 e 421 c.p.c. da parte dell'Ill.mo Giudice adito, l'acquisizione d'ufficio e/o venga ordinata al Concessionario della riscossione la produzione e/o esibizione di tutta la documentazione relativa alla regolarità delle notifiche e agli eventuale atti interruttivi della prescrizione, trattandosi di atti della procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario di cui l' non ha alcuna disponibilità. CP_2
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Venendo all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
CP_ Orbene, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere il credito contributivo successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Osserva il decidente che nella specie, i motivi di opposizione fatti valere integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale difetta la legittimazione passiva di . Come evidenziato dalle Sezioni Unite della CP_4
Suprema Corte, infatti, “…13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi,
4 quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012
n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi
5 dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n.
5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243). […]” (cfr. C. Cass. S.U. 7514/2022; cfr. altresì
C. Cass. 31528/2022). Anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., d'altronde, nella richiamata sentenza di questo Tribunale è stato evidenziato che “…Contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte, nella specie l' . Premesso CP_1 che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio
2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' , non già l'Agente CP_1 della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). In ragione di quanto evidenziato, la richiesta di chiamata in causa dell'Agente della Riscossione non può trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di ordine di esibizione relativo alla prova della notifica di eventuali atti interruttivi posti in essere medio tempore dall'Agente della riscossione richiesto da parte opposta va preliminarmente ricordato che l'istanza di esibizione ex art. 210 Cpc è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass., 14 luglio 2004, n.
12997). Ciò implica che l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (cfr. Cass., 10 CP_ gennaio 2003, n. 149). Orbene, nel caso di specie l' avrebbe potuto, di propria iniziativa, acquisire copia dei “referti di notifica degli atti interruttivi” e produrli in
6 CP_ giudizio. L' anche in virtù del principio di vicinanza della prova, al fine di dimostrare l'avvenuta notifica, avrebbe potuto richiedere al Concessionario la documentazione relativa. Alla luce del quadro normativo processualcivilistico, al potere istruttorio di adottare ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve attribuirsi natura sussidiaria e residuale rispetto alla possibilità, pratica o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sé, fuori dal processo, le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati ( eventualmente anche attraverso lo strumento dell'accesso agli atti di cui alla Legge 241 del 1990) in quanto i menzionati poteri non possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. ( “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421
c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. - Cass. civ. 2 dicembre 2021, n. 38062). Alla luce dei su esposti arresti giurisprudenziali, l'ordine di esibizione richiesto da parte opposta non può trovare accoglimento.
Va, poi, rilevato che, avverso gli avvisi di addebito e le cartelle in atti indicati, la parte opponente ha proposto, una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo la prescrizione dei crediti.
Orbene, deve evidenziarsi che, con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale l'opposizione deve ritenersi certamente ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta.
Osserva il decidente che al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti è necessario verificare la rituale notifica degli avvisi di addebito e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Dalla documentazione versata in atti dall' si evince che: l'Avviso di addebito
59320180000342744000 è stato notificato il 27/02/2018, l'Avviso di addebito
7 59320180000715552000 è stato notificato il 31/03/2018, l'Avviso di addebito
59320180003010733000 è stato notificato il 09/07/2018, l'Avviso di addebito
59320180003117477000 è stato notificato il 09/07/2018, l'Avviso di addebito
59320180005358878000 è stato notificato il 26/07/2018 e l'Avviso di addebito
59320180007355449000 è stato notificato il 04/12/2018.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei titoli non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione 8 sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa
9 contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica degli avvisi di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica dei titoli siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine
10 del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre inoltre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Orbene, pur considerando il periodo complessivo di sospensione del termine di prescrizione rispetto agli avvisi di addebito nn. 59320180000342744000,
59320180000715552000, 59320180003010733000, 59320180003117477000,
59320180005358878000, 59320180007355449000 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla notifica degli avvisi di addebito nn. 59320180000342744000, 59320180000715552000,
59320180003010733000, 59320180003117477000, 59320180005358878000,
59320180007355449000, nessuna idonea prova avendo fornito la resistente in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nello stesso indicati.
11 Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 59320180000342744000, 59320180000715552000,
59320180003010733000, 59320180003117477000, 59320180005358878000,
59320180007355449000.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento si osserva che non è stata provata la loro notifica e che, in ogni caso, anche tenuto conto della data di notifica indicata nell'intimazione di pagamento impugnata anche per le predette cartelle, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era già decorso il termine di prescrizione
In definitiva il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
59320180000342744000, 59320180000715552000, 59320180003010733000,
59320180003117477000, 59320180005358878000, 59320180007355449000 che annulla e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'Ente impositore;
dichiara, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di CP_2 pagamento n.29320170024853227000, n.29320170039650638000,
n.29320180010936766000 e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'Ente impositore;
in conseguenza dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata n. CP_ 29320259022433958000, per la parte relativa ai crediti ed dichiarati prescritti;
CP_2
liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi € 4.681,00 di cui €
4.638,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, condannando CP_ l' al pagamento di 3/4 delle spese di lite come sopra liquidate e l' al pagamento CP_2
12 di 1/4 delle spese di lite come sopra liquidate, oltre a contributo unificato, pari ad euro
43,00, da dividersi tra le parti nella medesima proporzione di cui sopra.
Catania, 21 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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