TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2435/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli avv.ti Valentina Autiero e Daniela Lacagnina con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 20.11.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 27.06.2009, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, definita in data 21.4.2020 con decreto n. cron. 5590/2020(R.G.N. 1058/2020).
pagina 1 di 5 Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) La figlia minorenne resta affidata ad ambo i genitori, i quali eserciteranno, Persona_1 congiuntamente, la responsabilità genitoriale e la collocazione prevalente della ragazza continuerà ad essere presso la residenza della madre.
Considerato che si sta avvicinando alla maggiore età, tenuto conto precipuamente delle sue Per_1 esigenze, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nell'ottica di mantenere il rapporto padre/figlia, le modalità di visita saranno le seguenti: almeno un (1) giorno infrasettimanale da determinarsi su indicazione della ragazza, in accordo con gli impegni del padre;
pernottamento presso il papà, se la figlia lo richiede e desidera, quantomeno due (2) volte al mese;
alcuni giorni durante le festività di Natale, Epifania e Pasqua con detto genitore, nonché almeno due (2) settimane di ferie ogni anno.
Vista l'età della ragazza non si ritiene necessario procedere con la predisposizione del piano genitoriale.
Nulla si dispone in merito ad essendo maggiorenne, quindi si demanda a detta ragazza la Per_2 gestione del rapporto con i genitori e, nello specifico, con il padre in quanto non convivente con la stessa;
2) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento delle figlie in misura proporzionale al proprio reddito;
a tal proposito il padre si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento per le figlie pari a complessivi €.800,00 (euro ottocento/00) mensili, di cui €. 400,00 (euro quattrocento/00) per ed €. 400,00 (euro quattrocento/00) per somme rivalutabili Per_2 Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT. Il contributo verrà versato entro il giorno cinque (5) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SIa . Il sig. Parte_1
, oltre a quanto sopra, si impegna ad effettuare ogni mese una ricarica telefonica sul Pt_2 cellulare di ciascuna figlia e si impegna, altresì, ad acquistare, a proprie esclusive spese, ogni anno, un capo spalla invernale e un capo spalla primaverile/estivo per ciascuna ragazza;
3) Le spese straordinarie sostenute per le figlie saranno a carico dei genitori nella seguente misura:
30% (trenta percento) a carico della madre SIa e 70% (settanta percento) a Parte_1 carico del padre SI . Parte_2
pagina 2 di 5 Non vi sarà necessità di preventivo accordo tra i genitori per le seguenti spese:
- spese medico-specialistiche, odontoiatriche, oculistiche (compresi occhiali e/o lenti a contatto), protesiche, terapeutiche, esami diagnostici e analisi cliniche, farmaci purché debitamente e preventivamente prescritti dal medico di base e/o da medico specialista;
- spese scolastiche/universitarie (tasse, imposte e costi di iscrizione), testi di studio, cancelleria di inizio e fine anno, spese per gite e/o soggiorni anche all'estero necessari ai fini di studio e/o del curriculum scolastico, nonché spese per le dotazioni informatiche di base (pc o tablet) richieste/suggerite dalla scuola/istituto superiore/Università, nonché per ogni dotazione specifica richiesta dal percorso di studi scelto;
- spese per lezioni private/corsi di recupero;
- spese di ordinaria pratica sportiva (spese per l'attività stessa comprensive di quota d'iscrizione annua, spese assicurative, spese per certificato medico agonistico o non agonistico, spese di attrezzatura e spese accessorie quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei o ad eventi sportivi in genere);
- spese per abbonamenti a mezzi di trasporto necessari per andare a scuola/Università e/o nei luoghi di esercizio di attività ludico/sportive/ricreative;
- spese per conseguimento della patente di guida.
Vi sarà necessità di preventivo accordo tra i genitori per le seguenti spese:
- spese particolari quali, ad esempio, cure omeopatiche, estetiche ed assimilate, nonché spese per psicologo/psicoterapeuta;
- spese relative a soggiorni, anche di studio, in Italia e/o all'estero, nonché spese per alloggio per percorsi universitari e/o assimilati per Atenei fuori provincia di residenza o, comunque, raggiungibili con un viaggio superiore a due (2) ore con i mezzi pubblici e, più in generale, se motivi di opportunità portino a ritenere preferibile per la figlia la soluzione abitativa fuori casa.
Per tutti i casi in cui è previsto il previo accordo, l'eventuale dissenso di un genitore alla richiesta scritta dell'altro andrà espressa per iscritto, andrà motivata e andrà data al massimo entro sette (7) giorni dalla richiesta. In difetto di manifestazione del dissenso scritto, entro il termine predetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la figlia.
Tutti i rimborsi delle spese straordinarie su indicate dovranno avvenire, a favore della parte che le ha anticipate entro tre (3) giorni, a far data dalla presentazione, anche a mezzo email/whatsapp, di scontrini/fatture/ricevute delle spese. Il rimborso potrà essere fatto con bonifico su C/C ovvero pagina 3 di 5 potrà avvenire in contanti, laddove trattasi di somma di modesta entità e/o se motivi di opportunità facciano preferire questa modalità di pagamento.
Si precisa che le spese per qualsivoglia attività ludico/ricreativa/sportiva che le figlie dovessero fare quando si trovano per vacanze o quanto altro con un solo genitore saranno totalmente a carico al
100% di detto solo genitore;
4) Le detrazioni per figli a carico saranno effettuate al 100% dalla sola SIa . La Parte_1 detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse. Gli assegni familiari se dovuti spetteranno alla SIa
[...]
; Parte_1
5) i coniugi si danno, fin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'ottenimento di tutta la documentazione necessaria per l'espatrio a favore della figlia minore;
6) coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già definitivamente composto ogni rapporto patrimoniale avente e/o non avente titolo od occasione nel rapporto matrimoniale, di rinunciare reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa e di non aver più nulla a che richiedere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo/ragione/causa;
7) Con questo ricorso vengono modificate tutte le pattuizioni economiche convenute in sede di separazione e come da docc. 2 e 3 e ciò a far data dall'udienza della presente causa;
8) Ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra, per iscritto, eventuali e future modifiche del proprio rapporto di lavoro e delle relative condizioni economiche;
9) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 27.06.2009 a Spinea (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte I, n. 28, anno 2009 del Comune di Spinea (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott. Tania Vettore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2435/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli avv.ti Valentina Autiero e Daniela Lacagnina con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 20.11.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 27.06.2009, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, definita in data 21.4.2020 con decreto n. cron. 5590/2020(R.G.N. 1058/2020).
pagina 1 di 5 Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) La figlia minorenne resta affidata ad ambo i genitori, i quali eserciteranno, Persona_1 congiuntamente, la responsabilità genitoriale e la collocazione prevalente della ragazza continuerà ad essere presso la residenza della madre.
Considerato che si sta avvicinando alla maggiore età, tenuto conto precipuamente delle sue Per_1 esigenze, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nell'ottica di mantenere il rapporto padre/figlia, le modalità di visita saranno le seguenti: almeno un (1) giorno infrasettimanale da determinarsi su indicazione della ragazza, in accordo con gli impegni del padre;
pernottamento presso il papà, se la figlia lo richiede e desidera, quantomeno due (2) volte al mese;
alcuni giorni durante le festività di Natale, Epifania e Pasqua con detto genitore, nonché almeno due (2) settimane di ferie ogni anno.
Vista l'età della ragazza non si ritiene necessario procedere con la predisposizione del piano genitoriale.
Nulla si dispone in merito ad essendo maggiorenne, quindi si demanda a detta ragazza la Per_2 gestione del rapporto con i genitori e, nello specifico, con il padre in quanto non convivente con la stessa;
2) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento delle figlie in misura proporzionale al proprio reddito;
a tal proposito il padre si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento per le figlie pari a complessivi €.800,00 (euro ottocento/00) mensili, di cui €. 400,00 (euro quattrocento/00) per ed €. 400,00 (euro quattrocento/00) per somme rivalutabili Per_2 Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT. Il contributo verrà versato entro il giorno cinque (5) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SIa . Il sig. Parte_1
, oltre a quanto sopra, si impegna ad effettuare ogni mese una ricarica telefonica sul Pt_2 cellulare di ciascuna figlia e si impegna, altresì, ad acquistare, a proprie esclusive spese, ogni anno, un capo spalla invernale e un capo spalla primaverile/estivo per ciascuna ragazza;
3) Le spese straordinarie sostenute per le figlie saranno a carico dei genitori nella seguente misura:
30% (trenta percento) a carico della madre SIa e 70% (settanta percento) a Parte_1 carico del padre SI . Parte_2
pagina 2 di 5 Non vi sarà necessità di preventivo accordo tra i genitori per le seguenti spese:
- spese medico-specialistiche, odontoiatriche, oculistiche (compresi occhiali e/o lenti a contatto), protesiche, terapeutiche, esami diagnostici e analisi cliniche, farmaci purché debitamente e preventivamente prescritti dal medico di base e/o da medico specialista;
- spese scolastiche/universitarie (tasse, imposte e costi di iscrizione), testi di studio, cancelleria di inizio e fine anno, spese per gite e/o soggiorni anche all'estero necessari ai fini di studio e/o del curriculum scolastico, nonché spese per le dotazioni informatiche di base (pc o tablet) richieste/suggerite dalla scuola/istituto superiore/Università, nonché per ogni dotazione specifica richiesta dal percorso di studi scelto;
- spese per lezioni private/corsi di recupero;
- spese di ordinaria pratica sportiva (spese per l'attività stessa comprensive di quota d'iscrizione annua, spese assicurative, spese per certificato medico agonistico o non agonistico, spese di attrezzatura e spese accessorie quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei o ad eventi sportivi in genere);
- spese per abbonamenti a mezzi di trasporto necessari per andare a scuola/Università e/o nei luoghi di esercizio di attività ludico/sportive/ricreative;
- spese per conseguimento della patente di guida.
Vi sarà necessità di preventivo accordo tra i genitori per le seguenti spese:
- spese particolari quali, ad esempio, cure omeopatiche, estetiche ed assimilate, nonché spese per psicologo/psicoterapeuta;
- spese relative a soggiorni, anche di studio, in Italia e/o all'estero, nonché spese per alloggio per percorsi universitari e/o assimilati per Atenei fuori provincia di residenza o, comunque, raggiungibili con un viaggio superiore a due (2) ore con i mezzi pubblici e, più in generale, se motivi di opportunità portino a ritenere preferibile per la figlia la soluzione abitativa fuori casa.
Per tutti i casi in cui è previsto il previo accordo, l'eventuale dissenso di un genitore alla richiesta scritta dell'altro andrà espressa per iscritto, andrà motivata e andrà data al massimo entro sette (7) giorni dalla richiesta. In difetto di manifestazione del dissenso scritto, entro il termine predetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la figlia.
Tutti i rimborsi delle spese straordinarie su indicate dovranno avvenire, a favore della parte che le ha anticipate entro tre (3) giorni, a far data dalla presentazione, anche a mezzo email/whatsapp, di scontrini/fatture/ricevute delle spese. Il rimborso potrà essere fatto con bonifico su C/C ovvero pagina 3 di 5 potrà avvenire in contanti, laddove trattasi di somma di modesta entità e/o se motivi di opportunità facciano preferire questa modalità di pagamento.
Si precisa che le spese per qualsivoglia attività ludico/ricreativa/sportiva che le figlie dovessero fare quando si trovano per vacanze o quanto altro con un solo genitore saranno totalmente a carico al
100% di detto solo genitore;
4) Le detrazioni per figli a carico saranno effettuate al 100% dalla sola SIa . La Parte_1 detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse. Gli assegni familiari se dovuti spetteranno alla SIa
[...]
; Parte_1
5) i coniugi si danno, fin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'ottenimento di tutta la documentazione necessaria per l'espatrio a favore della figlia minore;
6) coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già definitivamente composto ogni rapporto patrimoniale avente e/o non avente titolo od occasione nel rapporto matrimoniale, di rinunciare reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa e di non aver più nulla a che richiedere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo/ragione/causa;
7) Con questo ricorso vengono modificate tutte le pattuizioni economiche convenute in sede di separazione e come da docc. 2 e 3 e ciò a far data dall'udienza della presente causa;
8) Ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra, per iscritto, eventuali e future modifiche del proprio rapporto di lavoro e delle relative condizioni economiche;
9) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 27.06.2009 a Spinea (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte I, n. 28, anno 2009 del Comune di Spinea (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott. Tania Vettore
pagina 5 di 5