Art. 6.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, da effettuarsi in non piu' di trentacinque anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione, nonche' quello relativo ai prestiti contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.
Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno inscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di ammortamento nonche' per il rimborso delle spese sostenute dagli enti mutuanti per l'emissione e la gestione dei prestiti.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, da effettuarsi in non piu' di trentacinque anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione, nonche' quello relativo ai prestiti contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.
Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno inscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di ammortamento nonche' per il rimborso delle spese sostenute dagli enti mutuanti per l'emissione e la gestione dei prestiti.