Articolo 2 della Legge 12 marzo 2024, n. 35
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 marzo 2024
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.
Entrata in vigore il 26 marzo 2024