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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9247 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8663 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 8663/2024 promossa
DA
, P.I. , Parte_1 P.IVA_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Somma
ATTORE
CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
IC MA
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo n. 1850/2024 del 06/02/2024 RG n. 1670/2024
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale, accertare e dichiarare fondata la domanda attorea e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza, l'inesistenza e/o la nullità nel merito, della pretesa creditoria;
Ancora in via principale, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1850/24 del 06/02/2024,
R.G.1670/2024, reso dal Tribunale di Milano;
In subordine, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1384 c.c. manifestatamente eccessiva la penale applicata e ridurla alla somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Parte convenuta:
“In via preliminare: “- All'Ill.mo Signor Presidente di sezione ed all'Ill.mo G.U., ciascuno per quanto di competenza, di voler anticipare la prima udienza di comparizione e fissarla in un giorno di poco successivo al 29.06.2024, con conseguente anticipazione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc e concedere, alla luce di quanto su evidenziato, ex art. 648 cpc la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1850/2024;
In via principale:
- rigettare, per le ragioni su esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata e, in ogni caso, non provata e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
1850/2024. Con vittoria di spese e competenza del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.02.2024 notificato in data 01.03.2024, la ditta Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1850/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 14.296,95 oltre interessi come da domanda e spese di CP_1
ingiunzione, , quale saldo credito per canoni, penali e altri oneri contrattuali nell'ambito di un contratto di noleggio.
L'opponente eccepiva l'illegittimità e inesigibilità di alcune voci di credito, in particolare contestando la quantificazione delle penali per l'assenza dei presupposti per il loro pagamento, domandando la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di risposta chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale dell'opposizione
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In mancanza di prove idonee a confutare le allegazioni avanzate dalla controparte, le contestazioni generiche devono considerarsi infondate e pertanto respinte.
La società resistente sin dalla fase monitoria ha prodotto ampia e documentata prova dei titoli sui quali fonda il credito, ovvero i contratti di locazione, i conteggi nonchè i preventivi contabili.
L'opponente, pur avendo sollevato diverse eccezioni, non ha fornito prova idonea a confutare con specificità e precisione le allegazioni di . Controparte_1
In particolare, va rilevato che sia l'importo addebitato dalla società opposta a titolo di penale per l'estinzione anticipata del contratto, sia l'addebito delle ulteriori somme per eccesso chilometrico, devono ritenersi legittimi in quanto conformi alle specifiche previsioni pattizie contenute nel contratto di leasing sottoscritto tra le parti, nonché in linea con la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2478 del 2000, ha chiarito che la clausola penale assume efficacia liberatoria a ristoro del danno presunto derivante dall'inadempimento, sollevando il creditore dall'onere di dimostrare la concreta entità del danno, purché la penale non risulti specificamente e concretamente provata come eccessivamente sproporzionata rispetto al danno stesso.
A tal riguardo, si richiama la massima della predetta sentenza: “La clausola penale prevista nel contratto assume efficacia liberatoria e di liquidazione forfettaria del danno a favore del creditore, salvo il potere del giudice di ridurne l'importo in presenza della prova di una sua manifesta eccessività rispetto all'interesse dedotto nel contratto (art. 1384 c.c.).”
Nel caso in esame, la posizione delle parti risulta così delineata:
, ha prodotto idonea documentazione (rif. Contratti di locazione) CP_1 CP_1 comprovante la validità e congruità dell'applicazione della penale contrattualmente prevista, fornendo adeguato supporto probatorio alla richiesta di condanna al pagamento della medesima;
-Il , si è limitato, invece, a contestare genericamente la penale Parte_1
deducendone la presunta sproporzione, ma senza offrire elementi probatori specifici, circostanziati o idonei a dimostrare la manifesta eccessività dell'importo richiesto, né allegare motivazioni concrete tali da giustificare una riduzione o l'esclusione della medesima. Tale comportamento configura un inadempimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., rendendo l'eccezione inefficace.
Se è vero, come correttamente richiamato dalla parte opponente, che ai sensi dell'art. 1384 c.c. la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale risulti manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26901 del 20 settembre 2023 ha tuttavia chiarito che il potere del giudice di ridurre la penale sussiste solo laddove emerga, un'evidente sproporzione tra l'importo pattuito e l'effettivo interesse del creditore alla prestazione, dovendosi comunque valutare se la clausola penale sia proporzionata e giustificata dal concreto pregiudizio subito.
La stessa pronuncia ha quindi evidenziato che il giudice deve tener conto se la penale sia realmente giustificata dall'interesse del creditore a ricevere il pagamento e se l'inadempimento o il ritardo abbiano determinato un danno reale e significativo.
Nel caso di specie, la penale per estinzione anticipata del contratto è inserita nei contratti di locazione veicoli senza conducente regolarmente sottoscritti e non contestati, tanto che parte opponente , nei propri scritti difensivi neppure contesta le Parte_1
somme per i canoni di locazione ancora dovuti e rivendicati da . Controparte_1
Le clausole in questione (l'art. 18 delle condizioni generali contratto locazione per il veicolo targato GE534HG e l'art. 15 delle condizioni generali del contratto di locazione per il veicolo targato GK941EW) rispondono all'interesse economico e giuridico della società concedente a ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dall'anticipata risoluzione del contratto e dal venir meno delle utilità economiche programmate.
Non risulta, per contro, fornita alcuna prova da parte opponente che consenta di ritenere manifestamente eccessivo l'importo richiesto, né elementi oggettivi che giustifichino un intervento equitativo di riduzione da parte del giudicante.
Pertanto, alla luce del quadro probatorio acquisito e dei principi civilistici richiamati, la penale deve ritenersi legittima e pienamente applicabile nei confronti della parte opponente, in conformità alla volontà contrattuale delle parti e alla consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valere del decisum e delle fasi svolte, con applicazione del parametro minimo per la fase di trattazione/istruttoria in assenza di istruzione processuale.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III,
c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ., Sez. VI,
12/10/2011, n. 20995)
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione i cui motivi di merito erano generici e che non era accompagnata da alcun documento né corredata da alcuna istanza istruttoria;
e la concreta assenza da ogni attività processuale evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% circa del capitale azionato in monitorio. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 8663/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1850/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto;
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4. Condanna ex art. 96 c.3 c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.500,00. Controparte_1
Sentenza per legge esecutiva,
Milano, 01/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 8663/2024 promossa
DA
, P.I. , Parte_1 P.IVA_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Somma
ATTORE
CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
IC MA
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo n. 1850/2024 del 06/02/2024 RG n. 1670/2024
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale, accertare e dichiarare fondata la domanda attorea e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza, l'inesistenza e/o la nullità nel merito, della pretesa creditoria;
Ancora in via principale, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1850/24 del 06/02/2024,
R.G.1670/2024, reso dal Tribunale di Milano;
In subordine, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1384 c.c. manifestatamente eccessiva la penale applicata e ridurla alla somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Parte convenuta:
“In via preliminare: “- All'Ill.mo Signor Presidente di sezione ed all'Ill.mo G.U., ciascuno per quanto di competenza, di voler anticipare la prima udienza di comparizione e fissarla in un giorno di poco successivo al 29.06.2024, con conseguente anticipazione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc e concedere, alla luce di quanto su evidenziato, ex art. 648 cpc la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1850/2024;
In via principale:
- rigettare, per le ragioni su esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata e, in ogni caso, non provata e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
1850/2024. Con vittoria di spese e competenza del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.02.2024 notificato in data 01.03.2024, la ditta Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1850/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 14.296,95 oltre interessi come da domanda e spese di CP_1
ingiunzione, , quale saldo credito per canoni, penali e altri oneri contrattuali nell'ambito di un contratto di noleggio.
L'opponente eccepiva l'illegittimità e inesigibilità di alcune voci di credito, in particolare contestando la quantificazione delle penali per l'assenza dei presupposti per il loro pagamento, domandando la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di risposta chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale dell'opposizione
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In mancanza di prove idonee a confutare le allegazioni avanzate dalla controparte, le contestazioni generiche devono considerarsi infondate e pertanto respinte.
La società resistente sin dalla fase monitoria ha prodotto ampia e documentata prova dei titoli sui quali fonda il credito, ovvero i contratti di locazione, i conteggi nonchè i preventivi contabili.
L'opponente, pur avendo sollevato diverse eccezioni, non ha fornito prova idonea a confutare con specificità e precisione le allegazioni di . Controparte_1
In particolare, va rilevato che sia l'importo addebitato dalla società opposta a titolo di penale per l'estinzione anticipata del contratto, sia l'addebito delle ulteriori somme per eccesso chilometrico, devono ritenersi legittimi in quanto conformi alle specifiche previsioni pattizie contenute nel contratto di leasing sottoscritto tra le parti, nonché in linea con la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2478 del 2000, ha chiarito che la clausola penale assume efficacia liberatoria a ristoro del danno presunto derivante dall'inadempimento, sollevando il creditore dall'onere di dimostrare la concreta entità del danno, purché la penale non risulti specificamente e concretamente provata come eccessivamente sproporzionata rispetto al danno stesso.
A tal riguardo, si richiama la massima della predetta sentenza: “La clausola penale prevista nel contratto assume efficacia liberatoria e di liquidazione forfettaria del danno a favore del creditore, salvo il potere del giudice di ridurne l'importo in presenza della prova di una sua manifesta eccessività rispetto all'interesse dedotto nel contratto (art. 1384 c.c.).”
Nel caso in esame, la posizione delle parti risulta così delineata:
, ha prodotto idonea documentazione (rif. Contratti di locazione) CP_1 CP_1 comprovante la validità e congruità dell'applicazione della penale contrattualmente prevista, fornendo adeguato supporto probatorio alla richiesta di condanna al pagamento della medesima;
-Il , si è limitato, invece, a contestare genericamente la penale Parte_1
deducendone la presunta sproporzione, ma senza offrire elementi probatori specifici, circostanziati o idonei a dimostrare la manifesta eccessività dell'importo richiesto, né allegare motivazioni concrete tali da giustificare una riduzione o l'esclusione della medesima. Tale comportamento configura un inadempimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., rendendo l'eccezione inefficace.
Se è vero, come correttamente richiamato dalla parte opponente, che ai sensi dell'art. 1384 c.c. la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale risulti manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26901 del 20 settembre 2023 ha tuttavia chiarito che il potere del giudice di ridurre la penale sussiste solo laddove emerga, un'evidente sproporzione tra l'importo pattuito e l'effettivo interesse del creditore alla prestazione, dovendosi comunque valutare se la clausola penale sia proporzionata e giustificata dal concreto pregiudizio subito.
La stessa pronuncia ha quindi evidenziato che il giudice deve tener conto se la penale sia realmente giustificata dall'interesse del creditore a ricevere il pagamento e se l'inadempimento o il ritardo abbiano determinato un danno reale e significativo.
Nel caso di specie, la penale per estinzione anticipata del contratto è inserita nei contratti di locazione veicoli senza conducente regolarmente sottoscritti e non contestati, tanto che parte opponente , nei propri scritti difensivi neppure contesta le Parte_1
somme per i canoni di locazione ancora dovuti e rivendicati da . Controparte_1
Le clausole in questione (l'art. 18 delle condizioni generali contratto locazione per il veicolo targato GE534HG e l'art. 15 delle condizioni generali del contratto di locazione per il veicolo targato GK941EW) rispondono all'interesse economico e giuridico della società concedente a ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dall'anticipata risoluzione del contratto e dal venir meno delle utilità economiche programmate.
Non risulta, per contro, fornita alcuna prova da parte opponente che consenta di ritenere manifestamente eccessivo l'importo richiesto, né elementi oggettivi che giustifichino un intervento equitativo di riduzione da parte del giudicante.
Pertanto, alla luce del quadro probatorio acquisito e dei principi civilistici richiamati, la penale deve ritenersi legittima e pienamente applicabile nei confronti della parte opponente, in conformità alla volontà contrattuale delle parti e alla consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valere del decisum e delle fasi svolte, con applicazione del parametro minimo per la fase di trattazione/istruttoria in assenza di istruzione processuale.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III,
c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ., Sez. VI,
12/10/2011, n. 20995)
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione i cui motivi di merito erano generici e che non era accompagnata da alcun documento né corredata da alcuna istanza istruttoria;
e la concreta assenza da ogni attività processuale evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% circa del capitale azionato in monitorio. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 8663/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1850/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto;
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4. Condanna ex art. 96 c.3 c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.500,00. Controparte_1
Sentenza per legge esecutiva,
Milano, 01/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati