CASS
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2024, n. 27475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27475 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Nel procedimento a carico di ND BE nato a [...] il [...] AR PI nato a [...] il [...] avverso la SENTENZA del 29/09/2023 della CORTE APPELLO GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Sostituto procuratore, Paola FILIPPI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per il reato di ricettazione - di cui al capo 3) della contestazione - nei confronti di entrambi i ricorrenti. Nel resto, il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità; letta la memoria del difensore di IE EO, avv. Cristian Urbini, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Imperia che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato ER AM 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27475 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 07/05/2024 t e IE EO colpevoli, in concorso, di furto aggravato e tentato furto presso le abitazioni della famiglia OR, da cui avevano asportato numerose armi contenute in un armadio metallico, nell'occasione smurato, contestati nei capi 1 e 2 e commessi in danno di AN e AN OR, nonché del reato di ricettazione del furgone con cui erano stati compiuti i predetti delitti, contestato sub 3, e, ravvisata la continuazione ed esclusa la recidiva per entrambi, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per cassazione ER AM per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Mario Ventimiglia, che denuncia violazione di legge penale e processuale con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando la mancata considerazione della tesi difensiva incentrata sulla estraneità del ricorrente al furto del furgone (capo 3), di cui il correo si è assunta la esclusiva responsabilità e, quanto alle condotte furtive, la mancata dimostrazione della riconducibilità del fatto ai ricorrenti in presenza di plurimi e fori:i elementi di dubbio e, comunque, la mancata individuazione del contributo soggettivo di AM. 3. Ricorre per cassazione IE EO, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Cristian Urbini, che si affida a tre motivi. 3.1. Con il primo denuncia vizio della motivazione in tutte le sue forme, con riferimento al mancato accoglimento della tesi difensiva sviluppata con riguardo al reato di furto, dolendosi della assenza di prova della responsabilità dei ricorrenti. 3.2. Con il secondo motivo è denunciata erronea qualificazione del fatto sub 3, per avere la Corte di appello ritenuto non plausibile l'ipotesi della consumazione del furto del furgone a opera del medesimo EO, che ha riferito circostanze dell'azione criminosa con le quali la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi, e ciò anche alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.3. Con il terzo motivo sono denunciati vizi della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con elementi favorevoli dedotti dall'appellante. 4. Con successiva memoria il difensore di IE EO ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato il secondo motivo del ricorso di IE EO, avente riguardo alla qualificazione del delitto di ricettazione, capo in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2 t 2. Il ricorso di AM sconta il vizio di insuperabile genericità, anche per omesso confronto con gli argomenti che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti. Invero, per un verso, non vengono formulate censure con specifico riferimento a passi della motivazione che risulterebbero viziati;
dall'altro, il ricorso dubita genericamente della validità delle argomentazioni con le quali i Giudici di merito si sono determinati in senso diverso dalla tesi difensiva incentrata sulle dichiarazioni del coimputato che ha escluso la corresponsabilità dello AM. E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Analoghe considerazioni possono farsi con riguardo al primo e al terzo motivo del ricorso di EO, con cui ci si duole dell'affermazione di responsabilità, sotto il profilo della riconducibilità del fatto all'imputato, nonché del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in questo caso dolendosi genericamente del mancato accoglimenl:o, da parte dei giudici di merito, della tesi difensiva e obliterando gli argomenti spesi dalla Corte di appello che, senza incorrere in palesi illogicità, ha svolto un adeguato scrutinio delle fonti di prova. La decisione impugnata non presta, sotto tale profilo, il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche del giudizio di legittimità nell'ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. 4. Come premesso, è, invece, fondato, il secondo motivo, con il quale si censura la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 3, punto in relazione al quale la Corte di appello non ha fornito la necessaria replica alla specifica doglianza dell'appellante. 4.1. Infatti, la Corte di appello, dopo aver dato atto del motivo di impugnazione concernente la richiesta di derubricazione del reato di ricettazione e, esaustivamente, riportato l'ammissione di responsabilità di EO - quanto al fatto del furto del furgone - ha mancato di illustrare le ragioni in base alle quali ha ritenuto non plausibile l'ipotes che fosse stato proprio Io stesso EO a impossessarsi furtivamente del furgone a opera del medesimo e, quindi, che il fatto fosse riconducibile al delitto di furto, confermando immotivatamente la qualificazione del fatto in termini di ricettazione, senza confrontarsi con il principio dell'oltre ogni ragionevole 3 i II Consigliere estensore dubbio, vieppiù alla luce della versione dei fatti fornita in sede di interrogatorio di garanzia dall'EO, in merito alla circostanza di avere trovato il furgone con le chiavi inserite. 4.2. È opportuno ricordare che "la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta" (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003 -dep. 19/01/2004-), cosicché, ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica, si determina una violazione di legge per l'inesistenza della motivazione (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 5. Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte di appello dovrà, dunque, sanare detto deficit argomentativo della sentenza impugnata e scrutinare specificamente tale capo della sentenza, chiarendo la qualificazione giuridica del fatto, altresì, tenendo a mente - in ipotesi di riqualificazione nel delitto di furto - che, alla luce dell'intervento riformatore di cui al D. Lgs. n. 150/2022, verrebbe in rilievo il tema della procedibilità ed occorrerà, quindi, verificare la sussistenza della querela della persona offesa, in tanto ravvisandosi, peraltro, l'interesse al motivo da parte del ricorrente. 6. L'accoglimento del motivo attinente al reato di ricettazione si estende al coimputato ricorrente, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione, cori rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello Genova. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, addì 07 maggio 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Sostituto procuratore, Paola FILIPPI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per il reato di ricettazione - di cui al capo 3) della contestazione - nei confronti di entrambi i ricorrenti. Nel resto, il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità; letta la memoria del difensore di IE EO, avv. Cristian Urbini, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Imperia che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato ER AM 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27475 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 07/05/2024 t e IE EO colpevoli, in concorso, di furto aggravato e tentato furto presso le abitazioni della famiglia OR, da cui avevano asportato numerose armi contenute in un armadio metallico, nell'occasione smurato, contestati nei capi 1 e 2 e commessi in danno di AN e AN OR, nonché del reato di ricettazione del furgone con cui erano stati compiuti i predetti delitti, contestato sub 3, e, ravvisata la continuazione ed esclusa la recidiva per entrambi, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per cassazione ER AM per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Mario Ventimiglia, che denuncia violazione di legge penale e processuale con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando la mancata considerazione della tesi difensiva incentrata sulla estraneità del ricorrente al furto del furgone (capo 3), di cui il correo si è assunta la esclusiva responsabilità e, quanto alle condotte furtive, la mancata dimostrazione della riconducibilità del fatto ai ricorrenti in presenza di plurimi e fori:i elementi di dubbio e, comunque, la mancata individuazione del contributo soggettivo di AM. 3. Ricorre per cassazione IE EO, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Cristian Urbini, che si affida a tre motivi. 3.1. Con il primo denuncia vizio della motivazione in tutte le sue forme, con riferimento al mancato accoglimento della tesi difensiva sviluppata con riguardo al reato di furto, dolendosi della assenza di prova della responsabilità dei ricorrenti. 3.2. Con il secondo motivo è denunciata erronea qualificazione del fatto sub 3, per avere la Corte di appello ritenuto non plausibile l'ipotesi della consumazione del furto del furgone a opera del medesimo EO, che ha riferito circostanze dell'azione criminosa con le quali la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi, e ciò anche alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.3. Con il terzo motivo sono denunciati vizi della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con elementi favorevoli dedotti dall'appellante. 4. Con successiva memoria il difensore di IE EO ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato il secondo motivo del ricorso di IE EO, avente riguardo alla qualificazione del delitto di ricettazione, capo in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2 t 2. Il ricorso di AM sconta il vizio di insuperabile genericità, anche per omesso confronto con gli argomenti che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti. Invero, per un verso, non vengono formulate censure con specifico riferimento a passi della motivazione che risulterebbero viziati;
dall'altro, il ricorso dubita genericamente della validità delle argomentazioni con le quali i Giudici di merito si sono determinati in senso diverso dalla tesi difensiva incentrata sulle dichiarazioni del coimputato che ha escluso la corresponsabilità dello AM. E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Analoghe considerazioni possono farsi con riguardo al primo e al terzo motivo del ricorso di EO, con cui ci si duole dell'affermazione di responsabilità, sotto il profilo della riconducibilità del fatto all'imputato, nonché del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in questo caso dolendosi genericamente del mancato accoglimenl:o, da parte dei giudici di merito, della tesi difensiva e obliterando gli argomenti spesi dalla Corte di appello che, senza incorrere in palesi illogicità, ha svolto un adeguato scrutinio delle fonti di prova. La decisione impugnata non presta, sotto tale profilo, il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche del giudizio di legittimità nell'ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. 4. Come premesso, è, invece, fondato, il secondo motivo, con il quale si censura la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 3, punto in relazione al quale la Corte di appello non ha fornito la necessaria replica alla specifica doglianza dell'appellante. 4.1. Infatti, la Corte di appello, dopo aver dato atto del motivo di impugnazione concernente la richiesta di derubricazione del reato di ricettazione e, esaustivamente, riportato l'ammissione di responsabilità di EO - quanto al fatto del furto del furgone - ha mancato di illustrare le ragioni in base alle quali ha ritenuto non plausibile l'ipotes che fosse stato proprio Io stesso EO a impossessarsi furtivamente del furgone a opera del medesimo e, quindi, che il fatto fosse riconducibile al delitto di furto, confermando immotivatamente la qualificazione del fatto in termini di ricettazione, senza confrontarsi con il principio dell'oltre ogni ragionevole 3 i II Consigliere estensore dubbio, vieppiù alla luce della versione dei fatti fornita in sede di interrogatorio di garanzia dall'EO, in merito alla circostanza di avere trovato il furgone con le chiavi inserite. 4.2. È opportuno ricordare che "la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta" (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003 -dep. 19/01/2004-), cosicché, ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica, si determina una violazione di legge per l'inesistenza della motivazione (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 5. Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte di appello dovrà, dunque, sanare detto deficit argomentativo della sentenza impugnata e scrutinare specificamente tale capo della sentenza, chiarendo la qualificazione giuridica del fatto, altresì, tenendo a mente - in ipotesi di riqualificazione nel delitto di furto - che, alla luce dell'intervento riformatore di cui al D. Lgs. n. 150/2022, verrebbe in rilievo il tema della procedibilità ed occorrerà, quindi, verificare la sussistenza della querela della persona offesa, in tanto ravvisandosi, peraltro, l'interesse al motivo da parte del ricorrente. 6. L'accoglimento del motivo attinente al reato di ricettazione si estende al coimputato ricorrente, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione, cori rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello Genova. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, addì 07 maggio 2024