Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1887/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1887/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Attilio Barbarulo 71 84014 Nocera Inferiore ITALIA, presso lo studio dell'Avv. FARACO
CARLO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in VIA GARIBALDI N. 64/8 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MAIORINO PAOLO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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In particolare, la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile di sua proprietà con conseguente condanna dell'occupante al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico,
che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e i convenuti medesimi, dà luogo ad un'azione reale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
al contrario, nel caso in cui l'attore ricollega la propria pretesa alla circostanza dell'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa, la domanda va qualificata come personale di restituzione.
È del resto noto che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta.
La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquistare il possesso.
La seconda, ha, invece, natura personale, si fonda sulla decisione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene.
Pertanto, l'attore in restituzione non ha onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà,
ma solo l'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno - per invalidità, inefficacia,
decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso - del titolo che
Pagina 2 di 4 legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
10 dicembre 2004, n. 23086).
Nel caso di specie, la domanda va qualificata come azione personale di restituzione del bene,
atteso che l'attrice ha dichiarato che il suo dante causa (padre) aveva stipulato Persona_1
con il coniuge della convenuta, un preliminare di vendita avente ad oggetto Controparte_2
l'immobile del quale ha chiesto la restituzione.
Tale circostanza è pacifica in quanto non specificatamente contestata dalla convenuta.
Pertanto, così inquadrata correttamente la fattispecie, va esaminata la domanda di restituzione formulata dall'attrice.
Essa è inammissibile.
Invero, l'attrice non ha fornito la prova del venir meno del titolo (preliminare di vendita) in base al quale la convenuta deterrebbe l'immobile in oggetto, in qualità di avente causa del de cuius . Controparte_2
Pertanto, in mancanza della prova dello scioglimento del vincolo contrattuale o di una pronuncia giudiziale che dichiari la risoluzione del contratto preliminare, l'azione tendente alla restituzione dell'immobile va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza in rito dell'attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea di restituzione dell'immobile;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Paolo Parte_1
Maiorino, difensore della convenuta dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro
2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19/02/2025
Pagina 3 di 4 IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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