Articolo 59 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 58
Versione
8 novembre 1970
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Versione
29 giugno 1975
Art. 59. ((La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO(1)
La L. 7 giugno 1975, n.199 ha disposto (con l'art. 6) che la disposizione di cui all'articolo 1 della suddetta legge, modificante il presente articolo, ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 1972.
Entrata in vigore il 29 giugno 1975