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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 06/02/2026, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1771/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17324/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259053660179000 BOLLO 2017 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1051/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato alla Regione Lazio e AdE Riscossione, Ricorrente_2 ricorreva avverso la intimazione di pagamento in epigrafe indicata relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2017 per € 1124 comprensivi di interessi e sanzioni.
Con il ricorso, si eccepiva quanto segue:
1) L'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta intimazione di pagamenti;
2) L'intervenuta prescrizione e /o decadenza del credito.
Con atto ritualmente depositato si costituiva in giudizio la Regione Lazio, osservando come il ricorso fosse inammissibile essendo stato notificato oltre i 60 gg dalla notifica dell'atto; osservava altresì come la cartella
09720190215731706000 avesse già costituito oggetto di precedente ricorso del contribuente, ricorso rigettato definito con sentenza passata in giudicato.
Con atto ritualmente depositato si costituiva altresì AdE osservando come le eccezioni di parte ricorrente fossero infondate e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione Lazio deve essere rigettata, avendo il ricorrente notificato il ricorso tempestivamente ad almeno una delle parti resistenti.
Ciò posto, occorre osservare come l'intimazione impugnata abbia quale unico atto presupposto la cartella n. 09720190215731706000, cartella già impugnata dal ricorrente nell'ambito di diverso procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma e definito con sentenza n. 2017/2023 che ha rigettato la domanda del ricorrente. Tale sentenza, per come affermato da parte resistente Regione Lazio, è divenuta definitiva, circostanza non contestata da pate ricorrente, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ma se così è, allora ogni eccezione relativa alla mancata notifica della cartella in questione risulta preclusa, essendo coperta dal giudicato della sentenza in questione che ha riconosciuto come regolare la notifica della cartella in oggetto: pertanto nessuna questione può essere sollevata circa l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell'atto ad essa presupposto.
Del pari infondata è l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, eccezione peraltro riferita solamente alla prescrizione maturata al 31.12.2019, per mancata notifica della cartella. Di nuovo ogni questione relativa alla prescrizione per omessa tempestiva notifica della cartella, notificata invece tempestivamente il 19.10.19, come riconosciuto dalla sentenza n. 2017/23, è preclusa dal giudicato.
La parte nulla ha eccepito circa la prescrizione successiva alla notifica della cartella;
sul punto quindi, in mancanza di specifica eccezione, è sufficiente osservare che, fermo il termine triennale di prescrizione, tale termine non è comunque maturato, attese le proroghe di cui alla legislazione emergenziale prevista per la pandemia da Covid 19.
A norma dell'art. 47 ter d lgs 546/92, non avendo le parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione, non ricorrendo i presupposti per la sospensione, (essendo mancanti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora), e ed essendo il ricorso manifestamente infondato, la controversia può essere decisa con sentenza in forma semplificata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 900 in favore di ciascuna parte resistente, oltre oneri e accessori se dovuti.
Roma 23.1.26
Il Giudice est.
dott. Gianfranco Gallo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17324/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259053660179000 BOLLO 2017 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1051/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato alla Regione Lazio e AdE Riscossione, Ricorrente_2 ricorreva avverso la intimazione di pagamento in epigrafe indicata relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2017 per € 1124 comprensivi di interessi e sanzioni.
Con il ricorso, si eccepiva quanto segue:
1) L'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta intimazione di pagamenti;
2) L'intervenuta prescrizione e /o decadenza del credito.
Con atto ritualmente depositato si costituiva in giudizio la Regione Lazio, osservando come il ricorso fosse inammissibile essendo stato notificato oltre i 60 gg dalla notifica dell'atto; osservava altresì come la cartella
09720190215731706000 avesse già costituito oggetto di precedente ricorso del contribuente, ricorso rigettato definito con sentenza passata in giudicato.
Con atto ritualmente depositato si costituiva altresì AdE osservando come le eccezioni di parte ricorrente fossero infondate e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione Lazio deve essere rigettata, avendo il ricorrente notificato il ricorso tempestivamente ad almeno una delle parti resistenti.
Ciò posto, occorre osservare come l'intimazione impugnata abbia quale unico atto presupposto la cartella n. 09720190215731706000, cartella già impugnata dal ricorrente nell'ambito di diverso procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma e definito con sentenza n. 2017/2023 che ha rigettato la domanda del ricorrente. Tale sentenza, per come affermato da parte resistente Regione Lazio, è divenuta definitiva, circostanza non contestata da pate ricorrente, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ma se così è, allora ogni eccezione relativa alla mancata notifica della cartella in questione risulta preclusa, essendo coperta dal giudicato della sentenza in questione che ha riconosciuto come regolare la notifica della cartella in oggetto: pertanto nessuna questione può essere sollevata circa l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell'atto ad essa presupposto.
Del pari infondata è l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, eccezione peraltro riferita solamente alla prescrizione maturata al 31.12.2019, per mancata notifica della cartella. Di nuovo ogni questione relativa alla prescrizione per omessa tempestiva notifica della cartella, notificata invece tempestivamente il 19.10.19, come riconosciuto dalla sentenza n. 2017/23, è preclusa dal giudicato.
La parte nulla ha eccepito circa la prescrizione successiva alla notifica della cartella;
sul punto quindi, in mancanza di specifica eccezione, è sufficiente osservare che, fermo il termine triennale di prescrizione, tale termine non è comunque maturato, attese le proroghe di cui alla legislazione emergenziale prevista per la pandemia da Covid 19.
A norma dell'art. 47 ter d lgs 546/92, non avendo le parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione, non ricorrendo i presupposti per la sospensione, (essendo mancanti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora), e ed essendo il ricorso manifestamente infondato, la controversia può essere decisa con sentenza in forma semplificata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 900 in favore di ciascuna parte resistente, oltre oneri e accessori se dovuti.
Roma 23.1.26
Il Giudice est.
dott. Gianfranco Gallo