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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1654/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5335/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ispica - Casa Comunale 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230068712826000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in atti e chiede la condanna alle spese di giudizio di entrambi gli enti impositori.
Parte resistente si riporta in atti, fa presente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede di rimanere indenne da eventuali spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 10.07.2024,
Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento del 2023, con numeri finali 2826, ivi meglio indicata, per € 500,88, notificata in data 29.03.2024, per Imu anno 2016 dovuta al Comune di Ispica, in relazione all'avviso di accertamento n. 1708.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'ADER chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Comune di Ispica si manteneva contumace.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative, facendo presente che il Comune di Ispica, con provvedimento del 3.11.2025, aveva proceduto ad effettuare lo sgravio totale.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente dichiarato in memoria illustrativa che il Comune di Ispica ha proceduto allo sgravio relativamente alle somme in oggetto ed avendo altresì prodotto il relativo documento.
Le spese vanno poste a carico del Comune di Ispica, in base al principio della soccombenza virtuale, avendo tale Ente ritardato nell'effettuare il dovuto sgravio, costringendo così il ricorrente, con il suo erroneo comportamento, a difendersi in giudizio, con la proposizione del ricorso.
Le spese vanno compensate con l'ADER, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il
Comune di Mascali al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in € 220,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1
. Compensa le spese con l'ADER.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5335/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ispica - Casa Comunale 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230068712826000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in atti e chiede la condanna alle spese di giudizio di entrambi gli enti impositori.
Parte resistente si riporta in atti, fa presente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede di rimanere indenne da eventuali spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 10.07.2024,
Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento del 2023, con numeri finali 2826, ivi meglio indicata, per € 500,88, notificata in data 29.03.2024, per Imu anno 2016 dovuta al Comune di Ispica, in relazione all'avviso di accertamento n. 1708.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'ADER chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Comune di Ispica si manteneva contumace.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative, facendo presente che il Comune di Ispica, con provvedimento del 3.11.2025, aveva proceduto ad effettuare lo sgravio totale.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente dichiarato in memoria illustrativa che il Comune di Ispica ha proceduto allo sgravio relativamente alle somme in oggetto ed avendo altresì prodotto il relativo documento.
Le spese vanno poste a carico del Comune di Ispica, in base al principio della soccombenza virtuale, avendo tale Ente ritardato nell'effettuare il dovuto sgravio, costringendo così il ricorrente, con il suo erroneo comportamento, a difendersi in giudizio, con la proposizione del ricorso.
Le spese vanno compensate con l'ADER, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il
Comune di Mascali al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in € 220,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1
. Compensa le spese con l'ADER.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro