Ordinanza collegiale 20 ottobre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00856/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03107/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3107 del 2024, proposto da
IO AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale di Benevento - sez. Lavoro, - n. 909/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa DA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la Sig.ra AR ha chiesto la condanna del Ministero resistente a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento - sez. Lavoro, - n. 909/2023.
Il Ministero si è costituito in giudizio, senza svolgere difese.
All’udienza camerale in data 26 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto, avendo parte ricorrente fornito la prova il cui onere gravava su di essa.
In particolare: la sentenza della quale si chiede l’esecuzione risulta essere stata notificata alla parte debitrice in data 27.10.2023 (cfr. copia notificata in allegato al ricorso introduttivo), e, dunque, in tempo utile a consentire il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto a favore della parte debitrice di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
Inoltre, a seguito di ordinanza istruttoria del Collegio in data 20.10.2025, la parte ricorrente ha depositato certificato di passaggio in giudicato del titolo (cfr. documentazione allegata in data 23.10.2025).
L’Amministrazione resistente non ha, invece, dimostrato di aver provveduto all’esecuzione del titolo azionato, mediante il dovuto pagamento, con le modalità stabilite nella sentenza in epigrafe, trattandosi della carta elettronica docente, ovvero “ condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, accreditandovi l’importo di € 2.500,00;”
3. Deve, per l’effetto, ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, in persona del Ministro pro tempore, di procedere all’esecuzione, in favore della parte ricorrente, della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro qui azionata, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione inadempiente, provvederà un Commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, MIM, (già MIUR) o suo delegato affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale Campania di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, MIM, (già MIUR), con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l’esecuzione del medesimo decisum;
c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA DO, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA TT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA TT | NA DO |
IL SEGRETARIO