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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa NA OZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5781 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Di Natale (pec: Email_1
OPPONENTI E
(C.F. ) e, per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso (pec: CP_2
Email_2
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione a precetto su mutuo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 30.4.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di euro
30.428,14 loro notificato il 12.4.2024 dalla convenuta n.q. di Controparte_2 mandataria della in dipendenza del contratto di mutuo Controparte_1 ipotecario di originari euro 70.000,00 stipulato col in data Controparte_3
19.10.2010 a rogito del Notaio di Palermo. Persona_1
A sostegno dell'opposizione, gli intimati hanno eccepito: 1) la nullità del decreto opposto per omessa comunicazione di cessione del mutuo ed omessa notifica del titolo esecutivo dell'atto di mutuo, convertito da fondiario ad ipotecario in quanto oltre il limite di finanziabilità, in violazione dell'art. 38, comma secondo, T.U.B. e dall'art. 1, delibera
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
CICR 22 aprile 1995; 3) la nullità del contratto di mutuo n° 33951 Rep. e n° 11565 Racc. del 19.10.2010 per eccessiva onerosità degli interessi applicati;
4) l'estinzione del credito ipotecario per l'operatività della polizza assicurativa a copertura di invalidità superiore al
60%.
Hanno chiesto, pertanto, che venisse accertata l'inesistenza del diritto della controparte di procedere esecutivamente nei propri confronti.
Costituendosi in giudizio, la società opposta, deducendo di essere divenuta titolare del credito a seguito alla fusione per incorporazione del nel Controparte_3 [...]
a sua volta successivamente incorporata in Controparte_4 Controparte_1 ha contestato puntualmente tutte le eccezioni avversarie, chiedendo il rigetto.
Rigettate, con ordinanza del 06.11.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e le istanze istruttorie proposte dall'opponente, la causa è stata posta in decisione in data 10.12.2025, ai sensi del novellato art. 281 quinquies cpc.
***
L'opposizione proposta è infondata.
Col primo motivo l'opponente ha eccepito la nullità del precetto perché non preceduto dalle comunicazioni della cessione del credito in favore di Controparte_1
e del mandato da quest'ultima conferito ad
[...] Controparte_5
- in disparte la circostanza che, come ampiamente noto, il contratto cessione di
[...] credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, i -caso d cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i, principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multis, Cass. 23257/2021), donde l'infondatezza in diritto dell'assunto attoreo – è evidentemente troncante il fatto che non vi sia stata alcuna cessione del credito in favore di in quanto - in Controparte_1 seguito alla fusione per incorporazione del nel Controparte_3 [...]
con atto del 18/06/2018 in Notar in Milano, Controparte_4 Persona_2
Rep.71319, Racc.13696, e della successiva fusione per incorporazione del
[...] in , con atto del 12/04/2022 in Notar Controparte_4 Controparte_1 in Milano, Rep.6926, Racc.3496 – l'opposta, in quanto società CP_6 incorporante, è subentrata ex art. 2504-bis c.c nella titolarità di tutti i rapporti esistenti in
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
capo alla incorporata al momento della fusione, ivi compresi i rapporti riferibili agli opponenti.
Quanto al secondo motivo, deve osservarsi che gli attori –pur richiamando il decisum delle Sezioni Unite secondo cui il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38, co. 2, t.u.b. non inficia la validità del contratto – ne sostengono tuttavia la conversione in un ordinario finanziamento ipotecario, soggetto alle norme ordinarie, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale di cui agli artt. 38 e segg. del TUB e in primo luogo della norma (art. 41) che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo.
Ebbene, l'art. 38, D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB) stabilisce che «1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente (Cass., Sez. I, 28/11/2013, n. 26672;
Cass., Sez. I, 6/12/2013, n. 27380; Cass., Sez. 6, 4/11/2015, n. 22446; Cass., Sez. I,
7/03/2016, n. 4471; Cass., Sez. I, 2/03/2016, n. 13164), cui le Sezioni Unite hanno dato continuità, la delibera del Cicr 22 aprile 1995 (che in attuazione dell'art. 38 TUB ha sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, elevabile fino al
100% in presenza di garanzie integrative) non costituisce applicazione dell'art. 117, comma 8 TUB (a mente del quale "La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti
o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli.
Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia"), per cui la violazione del limite di finanziabilità non integra mai una ipotesi testuale di nullità del contratto.
È ormai principio consolidato che il limite di finanziabilità di cui al D. Lgs. n. 385 del
1993, art. 38, comma 2, non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto;
né assurge a norma imperativa la disposizione con cui il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) – e la sua inosservanza non determina quindi nullità ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c.
Tanto più che la sanzione della nullità, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Le Sezioni Unite hanno superato il contrasto giurisprudenziale postosi non soltanto riguardo alla validità o meno del contratto di finanziamento (nel senso della nullità si erano infatti espresse Cass. 13/07/2017, n. 17352; Cass. 31/07/2017, n. 19016; Cass.
28/05/2018, n. 13286; Cass. 24/09/2018 n. 22466), ma anche con riferimento alla eventuale riqualificazione del negozio, avendo escluso, ove la volontà dei contraenti
(incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione) sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, la possibilità di una riqualificazione d'ufficio del contratto con riconduzione al modello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio per superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (Cass. S.U. 33719/2022).
In altri termini, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire
(d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale (Cass. sez. 3, 7949/2023).
Dal tenore del documento contrattuale prodotto dalla società opposta, non può residuare alcun dubbio circa l'intendimento delle parti di far ricorso al tipo contrattuale disciplinato dagli artt. 38 e segg. TUB, per cui la creditrice beneficiava della esenzione dall'obbligo della notifica del titolo in forma esecutiva ai sensi dell'art. 41 TUB.
Infondata, ancora, è l'eccezione di nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori per contrasto con la normativa antiusura, trattandosi di eccezione irrimediabilmente generica: non risulta infatti indicato neppure il tasso soglia vigente né specificato in qual misura fosse stato superato né se si sia trattato di usura genetica o sopravvenuta (quest'ultima pacificamente non sanzionabile con l'invalidità della pattuizione e con la gratuità del finanziamento) e se abbia riguardato gli interessi corrispettivi o i moratori oppure entrambi.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
Gli opponenti non hanno inoltre in alcun modo replicato alle puntuali argomentazioni contrarie della creditrice.
Infine, l'infondatezza del quarto motivo di opposizione - con cui si eccepisce l'estinzione del credito ipotecario in ragione dell'operatività della polizza assicurativa stipulata dal con la - discende da due ordini di considerazioni. In Pt_1 Parte_3 primo luogo, l'omesso deposito di copia della polizza impedisce di approfondire i termini del contratto assicurativo l'eventuale partecipazione ad esso della Banca, che se ne afferma invece estranea, l'individuazione del destinatario dell'indennizzo al verificarsi degli eventi previsti dalla polizza medesima.
In secondo luogo, è proprio la corrispondenza intercorsa con l'assicuratrice, prodotta dagli opponenti, a documentare che la società, in seguito alla denuncia del sinistro del 17.3.2022 da parte di riscontrò negativamente la richiesta di Pt_1 escussione della garanzia ritenendo che il sinistro – stante la documentata preesistenza dell'invalidità civile pari al 60% sin dall'anno 2015 e la sua rivalutazione con incremento in data 10/10/2019, ossia anteriormente alla stipula della polizza del 23/11/2020, esulava dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 16.1. delle condizioni contrattuali.
Alla luce delle esposte considerazioni, pur comprendendo umanamente le difficoltà economiche addotte dagli intimati, l'opposizione va necessariamente rigettata.
In difetto di “gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustifichino la compensazione
(anche parziale), le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014, applicando per le fasi di studio e introduttiva i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione 26.000,00 -
52000,00) e per le altre due fasi i compensi minimi, stante la natura documentale della lite e la semplicità delle questioni decisorie.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato rispettivamente il 6.5.2024 e il 21.4.2024 ad istanza di e per essa di;
Controparte_7 Controparte_2 condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e le liquida in complessivi € 4.595,50, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Palermo il 12 dicembre 2025
Il Giudice
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
NA OZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa NA OZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa NA OZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5781 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Di Natale (pec: Email_1
OPPONENTI E
(C.F. ) e, per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso (pec: CP_2
Email_2
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione a precetto su mutuo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 30.4.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di euro
30.428,14 loro notificato il 12.4.2024 dalla convenuta n.q. di Controparte_2 mandataria della in dipendenza del contratto di mutuo Controparte_1 ipotecario di originari euro 70.000,00 stipulato col in data Controparte_3
19.10.2010 a rogito del Notaio di Palermo. Persona_1
A sostegno dell'opposizione, gli intimati hanno eccepito: 1) la nullità del decreto opposto per omessa comunicazione di cessione del mutuo ed omessa notifica del titolo esecutivo dell'atto di mutuo, convertito da fondiario ad ipotecario in quanto oltre il limite di finanziabilità, in violazione dell'art. 38, comma secondo, T.U.B. e dall'art. 1, delibera
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
CICR 22 aprile 1995; 3) la nullità del contratto di mutuo n° 33951 Rep. e n° 11565 Racc. del 19.10.2010 per eccessiva onerosità degli interessi applicati;
4) l'estinzione del credito ipotecario per l'operatività della polizza assicurativa a copertura di invalidità superiore al
60%.
Hanno chiesto, pertanto, che venisse accertata l'inesistenza del diritto della controparte di procedere esecutivamente nei propri confronti.
Costituendosi in giudizio, la società opposta, deducendo di essere divenuta titolare del credito a seguito alla fusione per incorporazione del nel Controparte_3 [...]
a sua volta successivamente incorporata in Controparte_4 Controparte_1 ha contestato puntualmente tutte le eccezioni avversarie, chiedendo il rigetto.
Rigettate, con ordinanza del 06.11.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e le istanze istruttorie proposte dall'opponente, la causa è stata posta in decisione in data 10.12.2025, ai sensi del novellato art. 281 quinquies cpc.
***
L'opposizione proposta è infondata.
Col primo motivo l'opponente ha eccepito la nullità del precetto perché non preceduto dalle comunicazioni della cessione del credito in favore di Controparte_1
e del mandato da quest'ultima conferito ad
[...] Controparte_5
- in disparte la circostanza che, come ampiamente noto, il contratto cessione di
[...] credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, i -caso d cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i, principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multis, Cass. 23257/2021), donde l'infondatezza in diritto dell'assunto attoreo – è evidentemente troncante il fatto che non vi sia stata alcuna cessione del credito in favore di in quanto - in Controparte_1 seguito alla fusione per incorporazione del nel Controparte_3 [...]
con atto del 18/06/2018 in Notar in Milano, Controparte_4 Persona_2
Rep.71319, Racc.13696, e della successiva fusione per incorporazione del
[...] in , con atto del 12/04/2022 in Notar Controparte_4 Controparte_1 in Milano, Rep.6926, Racc.3496 – l'opposta, in quanto società CP_6 incorporante, è subentrata ex art. 2504-bis c.c nella titolarità di tutti i rapporti esistenti in
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
capo alla incorporata al momento della fusione, ivi compresi i rapporti riferibili agli opponenti.
Quanto al secondo motivo, deve osservarsi che gli attori –pur richiamando il decisum delle Sezioni Unite secondo cui il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38, co. 2, t.u.b. non inficia la validità del contratto – ne sostengono tuttavia la conversione in un ordinario finanziamento ipotecario, soggetto alle norme ordinarie, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale di cui agli artt. 38 e segg. del TUB e in primo luogo della norma (art. 41) che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo.
Ebbene, l'art. 38, D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB) stabilisce che «1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente (Cass., Sez. I, 28/11/2013, n. 26672;
Cass., Sez. I, 6/12/2013, n. 27380; Cass., Sez. 6, 4/11/2015, n. 22446; Cass., Sez. I,
7/03/2016, n. 4471; Cass., Sez. I, 2/03/2016, n. 13164), cui le Sezioni Unite hanno dato continuità, la delibera del Cicr 22 aprile 1995 (che in attuazione dell'art. 38 TUB ha sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, elevabile fino al
100% in presenza di garanzie integrative) non costituisce applicazione dell'art. 117, comma 8 TUB (a mente del quale "La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti
o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli.
Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia"), per cui la violazione del limite di finanziabilità non integra mai una ipotesi testuale di nullità del contratto.
È ormai principio consolidato che il limite di finanziabilità di cui al D. Lgs. n. 385 del
1993, art. 38, comma 2, non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto;
né assurge a norma imperativa la disposizione con cui il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) – e la sua inosservanza non determina quindi nullità ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c.
Tanto più che la sanzione della nullità, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Le Sezioni Unite hanno superato il contrasto giurisprudenziale postosi non soltanto riguardo alla validità o meno del contratto di finanziamento (nel senso della nullità si erano infatti espresse Cass. 13/07/2017, n. 17352; Cass. 31/07/2017, n. 19016; Cass.
28/05/2018, n. 13286; Cass. 24/09/2018 n. 22466), ma anche con riferimento alla eventuale riqualificazione del negozio, avendo escluso, ove la volontà dei contraenti
(incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione) sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, la possibilità di una riqualificazione d'ufficio del contratto con riconduzione al modello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio per superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (Cass. S.U. 33719/2022).
In altri termini, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire
(d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale (Cass. sez. 3, 7949/2023).
Dal tenore del documento contrattuale prodotto dalla società opposta, non può residuare alcun dubbio circa l'intendimento delle parti di far ricorso al tipo contrattuale disciplinato dagli artt. 38 e segg. TUB, per cui la creditrice beneficiava della esenzione dall'obbligo della notifica del titolo in forma esecutiva ai sensi dell'art. 41 TUB.
Infondata, ancora, è l'eccezione di nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori per contrasto con la normativa antiusura, trattandosi di eccezione irrimediabilmente generica: non risulta infatti indicato neppure il tasso soglia vigente né specificato in qual misura fosse stato superato né se si sia trattato di usura genetica o sopravvenuta (quest'ultima pacificamente non sanzionabile con l'invalidità della pattuizione e con la gratuità del finanziamento) e se abbia riguardato gli interessi corrispettivi o i moratori oppure entrambi.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
Gli opponenti non hanno inoltre in alcun modo replicato alle puntuali argomentazioni contrarie della creditrice.
Infine, l'infondatezza del quarto motivo di opposizione - con cui si eccepisce l'estinzione del credito ipotecario in ragione dell'operatività della polizza assicurativa stipulata dal con la - discende da due ordini di considerazioni. In Pt_1 Parte_3 primo luogo, l'omesso deposito di copia della polizza impedisce di approfondire i termini del contratto assicurativo l'eventuale partecipazione ad esso della Banca, che se ne afferma invece estranea, l'individuazione del destinatario dell'indennizzo al verificarsi degli eventi previsti dalla polizza medesima.
In secondo luogo, è proprio la corrispondenza intercorsa con l'assicuratrice, prodotta dagli opponenti, a documentare che la società, in seguito alla denuncia del sinistro del 17.3.2022 da parte di riscontrò negativamente la richiesta di Pt_1 escussione della garanzia ritenendo che il sinistro – stante la documentata preesistenza dell'invalidità civile pari al 60% sin dall'anno 2015 e la sua rivalutazione con incremento in data 10/10/2019, ossia anteriormente alla stipula della polizza del 23/11/2020, esulava dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 16.1. delle condizioni contrattuali.
Alla luce delle esposte considerazioni, pur comprendendo umanamente le difficoltà economiche addotte dagli intimati, l'opposizione va necessariamente rigettata.
In difetto di “gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustifichino la compensazione
(anche parziale), le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014, applicando per le fasi di studio e introduttiva i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione 26.000,00 -
52000,00) e per le altre due fasi i compensi minimi, stante la natura documentale della lite e la semplicità delle questioni decisorie.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato rispettivamente il 6.5.2024 e il 21.4.2024 ad istanza di e per essa di;
Controparte_7 Controparte_2 condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e le liquida in complessivi € 4.595,50, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Palermo il 12 dicembre 2025
Il Giudice
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 5781/2024
NA OZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa NA OZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile