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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 23/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 486/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 23/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma eams, per parte ricorrente, l'avv. Michele Latino Quartarone e, per v CP_1
e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice a la regolarità delle notifiche eseguite nei confronti di e CP_2 CP_3
ne dichiara la contumacia.
[...]
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 vv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Fincantieri s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_4
e difesa, in forza di procura depositata telematicament DO FU, CA IO, LL Di TE, EA UT, ER De NI, LV OS e DR Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace E CONTRO
Controparte_6 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 23.03.2024 al 04.07.2024 con adibizione esclusiva presso CP_2 lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da CP_1 quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest'ultima società – quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna al pagamento delle voci retributive indicate nelle buste paga di giugno e luglio 2024 - retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p.a.r., festività non godute, premio di produzione -, pari alla somma complessiva di euro 3.740,74.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , di cui ha CP_2 CP_3 chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua CP_2 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. Entro quest'ultimo, la responsabilità di è riferita alle voci CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 3.740,74 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre premio di produzione e indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito ammonta perciò ad euro 3.624,57. va ritenuta responsabile rispetto a quest'importo. È infatti priva di CP_1 fondamento la sua generica contestazione secondo cui il ricorrente non sarebbe stato costantemente adibito ad appalti che la coinvolgono, ciò che peraltro è ulteriormente suggerito dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, nonché dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per CP_1
l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che CP_1
è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere CP_1 dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o CP_3 CP_2 meno costantemente adibito all'appalto. La costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo di euro 3.624,57. 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del Controparte_8 CP_3 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_2 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
3.624,57, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Fincantieri CP_9 CP_3
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del Parte_2 giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 23/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma eams, per parte ricorrente, l'avv. Michele Latino Quartarone e, per v CP_1
e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice a la regolarità delle notifiche eseguite nei confronti di e CP_2 CP_3
ne dichiara la contumacia.
[...]
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 vv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Fincantieri s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_4
e difesa, in forza di procura depositata telematicament DO FU, CA IO, LL Di TE, EA UT, ER De NI, LV OS e DR Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace E CONTRO
Controparte_6 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 23.03.2024 al 04.07.2024 con adibizione esclusiva presso CP_2 lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da CP_1 quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest'ultima società – quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna al pagamento delle voci retributive indicate nelle buste paga di giugno e luglio 2024 - retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p.a.r., festività non godute, premio di produzione -, pari alla somma complessiva di euro 3.740,74.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , di cui ha CP_2 CP_3 chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua CP_2 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. Entro quest'ultimo, la responsabilità di è riferita alle voci CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 3.740,74 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre premio di produzione e indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito ammonta perciò ad euro 3.624,57. va ritenuta responsabile rispetto a quest'importo. È infatti priva di CP_1 fondamento la sua generica contestazione secondo cui il ricorrente non sarebbe stato costantemente adibito ad appalti che la coinvolgono, ciò che peraltro è ulteriormente suggerito dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, nonché dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per CP_1
l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che CP_1
è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere CP_1 dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o CP_3 CP_2 meno costantemente adibito all'appalto. La costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo di euro 3.624,57. 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del Controparte_8 CP_3 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_2 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
3.624,57, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Fincantieri CP_9 CP_3
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del Parte_2 giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri