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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17786 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 10639/2023 pervenuta all'udienza del 6 novembre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Luca Savini Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. , difesa giusta procura generale alle CP_1 P.IVA_1
liti per atto Notar del 4.8.2022 in atti dall'Avv. Daniela Dante Per_1
APPELLATA
, contumace Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1504/2023 depositata CP_1
il 23.1.2023 , non notificata – opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria – notifica a mezzo posta del v.a.v. presupposto
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 6 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , l'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 23.1.2023 - atto di citazione in appello notificato il
16.2.2023 e iscrizione della causa a ruolo del 17.2.2023 ) , ammissibile siccome proposto in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. – avendo parte appellante indicato i capi della sentenza oggetto di censura e le norme di legge asseritamente violate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione, ponendo il Giudice di Appello in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza di primo grado – è fondato e va accolto .
Invero ha proposto appello onde conseguire la parziale riforma della sentenza in Parte_1
epigrafe indicata con la quale , decidendo sulla opposizione in funzione recuperatoria a cartella esattoriale n. 09720200001329683000 cui erano sottesi verbali di accertamento per violazioni al codice della strada, il GDP in riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale ex art. 8 legge
890/1982 ha ravvisato la ritualità della notifica dei verbali nn. 38170000287; 68170002506;
68170004840;18170028002 , siccome effettuata con “il compimento delle prescritte formalità : è infatti specificato sugli avvisi di ricevimento che all'indirizzo indicato la destinataria era temporaneamente assente , che era stato immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza dello stabile , e che il plico era stato depositato presso l'ufficio postale rispettivamente il 3.2.2017,
10.5.2017, 7.7.2017 e 28.8.2017; risultano poi allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui è stata data notizia alla destinataria del deposito presso l'ufficio postale …”(v. sentenza in atti) .
Parte appellante ha dedotto che nei rispettivi avvisi di ricevimento prodotti da in CP_1 primo grado non erano attestate le ricerche dei soggetti preferenzialmente abilitati a ricevere l'atto
(“…non risulta infatti barrata la relativa casella apposta sui rispettivi avvisi di ricevimento ex adverso prodotti in atti…”, pag. 6 atto di citazione in appello) , sicchè la notifica dei verbali doveva ritenersi affetta da nullità .
Tanto premesso, rilevato in via preliminare che l'opposizione a cartella esattoriale è stata promossa in funzione recuperatoria nel rispetto del termine di trenta gg dalla notifica della cartella ai sensi del d.lgs. 150/2011 , in considerazione del fatto che la con la notifica della cartella Pt_1
esattoriale ha inteso recuperare il mezzo di impugnazione avverso i verbali di accertamento presupposti , eccependone la omessa notifica, osserva il Tribunale che la notifica dei vv.aa.vv. in discorso è stata eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 8 legge 890/1982.
Gli avvisi di ricevimento prodotti dall'Ente impositore attestano che il soggetto notificatario al momento della notifica era assente ma non viene dato atto nell'avviso di ricevimento delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate dalla legge a ricevere l'atto ; del tentativo di notifica è stato dato avviso al destinatario mediante inserimento del relativo avviso nella cassetta postale , il plico è stato poi depositato presso l'Ufficio postale e del relativo deposito è stata data comunicazione al notificatario (CAD) con raccomandata informativa .
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità dal Tribunale condiviso , per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario è necessario che egli abbia ricevuto l'atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità e l'unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonché della data .in cui essa è avvenuta, dell'identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato è la ricevuta di ritorno della raccomandata (L.
n. 890 del 1982, art. 149 cit., e art. 4, commi 3 e 8). Si è infatti affermato che «al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato» (Cass. Sez. 1, n. 3737 del 25/02/2004,
Rv. 570487-01; Sez. 3, n. 15374 del 13/06/2018, Rv. 649056-01). La giurisprudenza di legittimità
è, altresì, ferma nel ritenere che in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della I. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito. Ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (Cass., Sez. 3, n. 10998 del 19/05/2011, Rv. 617863-01; Sez. L, n.
12822 del 21/06/2016, in motivazione).
In tema di notifiche a mezzo posta, l'ufficiale postale, quando non abbia potuto consegnare il piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento, che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, e infine alla restituzione del piego e dell'avviso al mittente decorsi dieci giorni;
la notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell'assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego, e l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e all'atto di raggiungere il suo scopo;
conseguentemente in caso di omessa certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è nulla (Cass. 11371/1999; vedi anche Cass. 1210/2022 che testualmente: “In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla”).
Nel caso in esame gli avvisi di ricevimento non contengono alcuna indicazione sulle ricerche da parte dell'ufficiale postale delle persone preferenzialmente abilitate dalla legge a ricevere l'atto.
Ne deriva la nullità della notifica dei verbali sopra indicati e la sentenza va parzialmente riformata in tal senso.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55 /2014 (scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00), con distrazione in favore del procuratore di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata , annulla i verbali di accertamento di violazione aventi nn. 38170000287; 68170002506; 68170004840;18170028002 ; fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna e in solido alla refusione delle spese dei due gradi in CP_1 CP_3
favore di che, distratte in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, Parte_1
si liquidano in € 1911,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato per i due gradi;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 10639/2023 pervenuta all'udienza del 6 novembre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Luca Savini Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. , difesa giusta procura generale alle CP_1 P.IVA_1
liti per atto Notar del 4.8.2022 in atti dall'Avv. Daniela Dante Per_1
APPELLATA
, contumace Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1504/2023 depositata CP_1
il 23.1.2023 , non notificata – opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria – notifica a mezzo posta del v.a.v. presupposto
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 6 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , l'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 23.1.2023 - atto di citazione in appello notificato il
16.2.2023 e iscrizione della causa a ruolo del 17.2.2023 ) , ammissibile siccome proposto in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. – avendo parte appellante indicato i capi della sentenza oggetto di censura e le norme di legge asseritamente violate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione, ponendo il Giudice di Appello in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza di primo grado – è fondato e va accolto .
Invero ha proposto appello onde conseguire la parziale riforma della sentenza in Parte_1
epigrafe indicata con la quale , decidendo sulla opposizione in funzione recuperatoria a cartella esattoriale n. 09720200001329683000 cui erano sottesi verbali di accertamento per violazioni al codice della strada, il GDP in riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale ex art. 8 legge
890/1982 ha ravvisato la ritualità della notifica dei verbali nn. 38170000287; 68170002506;
68170004840;18170028002 , siccome effettuata con “il compimento delle prescritte formalità : è infatti specificato sugli avvisi di ricevimento che all'indirizzo indicato la destinataria era temporaneamente assente , che era stato immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza dello stabile , e che il plico era stato depositato presso l'ufficio postale rispettivamente il 3.2.2017,
10.5.2017, 7.7.2017 e 28.8.2017; risultano poi allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui è stata data notizia alla destinataria del deposito presso l'ufficio postale …”(v. sentenza in atti) .
Parte appellante ha dedotto che nei rispettivi avvisi di ricevimento prodotti da in CP_1 primo grado non erano attestate le ricerche dei soggetti preferenzialmente abilitati a ricevere l'atto
(“…non risulta infatti barrata la relativa casella apposta sui rispettivi avvisi di ricevimento ex adverso prodotti in atti…”, pag. 6 atto di citazione in appello) , sicchè la notifica dei verbali doveva ritenersi affetta da nullità .
Tanto premesso, rilevato in via preliminare che l'opposizione a cartella esattoriale è stata promossa in funzione recuperatoria nel rispetto del termine di trenta gg dalla notifica della cartella ai sensi del d.lgs. 150/2011 , in considerazione del fatto che la con la notifica della cartella Pt_1
esattoriale ha inteso recuperare il mezzo di impugnazione avverso i verbali di accertamento presupposti , eccependone la omessa notifica, osserva il Tribunale che la notifica dei vv.aa.vv. in discorso è stata eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 8 legge 890/1982.
Gli avvisi di ricevimento prodotti dall'Ente impositore attestano che il soggetto notificatario al momento della notifica era assente ma non viene dato atto nell'avviso di ricevimento delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate dalla legge a ricevere l'atto ; del tentativo di notifica è stato dato avviso al destinatario mediante inserimento del relativo avviso nella cassetta postale , il plico è stato poi depositato presso l'Ufficio postale e del relativo deposito è stata data comunicazione al notificatario (CAD) con raccomandata informativa .
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità dal Tribunale condiviso , per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario è necessario che egli abbia ricevuto l'atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità e l'unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonché della data .in cui essa è avvenuta, dell'identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato è la ricevuta di ritorno della raccomandata (L.
n. 890 del 1982, art. 149 cit., e art. 4, commi 3 e 8). Si è infatti affermato che «al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato» (Cass. Sez. 1, n. 3737 del 25/02/2004,
Rv. 570487-01; Sez. 3, n. 15374 del 13/06/2018, Rv. 649056-01). La giurisprudenza di legittimità
è, altresì, ferma nel ritenere che in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della I. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito. Ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (Cass., Sez. 3, n. 10998 del 19/05/2011, Rv. 617863-01; Sez. L, n.
12822 del 21/06/2016, in motivazione).
In tema di notifiche a mezzo posta, l'ufficiale postale, quando non abbia potuto consegnare il piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento, che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, e infine alla restituzione del piego e dell'avviso al mittente decorsi dieci giorni;
la notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell'assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego, e l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e all'atto di raggiungere il suo scopo;
conseguentemente in caso di omessa certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è nulla (Cass. 11371/1999; vedi anche Cass. 1210/2022 che testualmente: “In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla”).
Nel caso in esame gli avvisi di ricevimento non contengono alcuna indicazione sulle ricerche da parte dell'ufficiale postale delle persone preferenzialmente abilitate dalla legge a ricevere l'atto.
Ne deriva la nullità della notifica dei verbali sopra indicati e la sentenza va parzialmente riformata in tal senso.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55 /2014 (scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00), con distrazione in favore del procuratore di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata , annulla i verbali di accertamento di violazione aventi nn. 38170000287; 68170002506; 68170004840;18170028002 ; fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna e in solido alla refusione delle spese dei due gradi in CP_1 CP_3
favore di che, distratte in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, Parte_1
si liquidano in € 1911,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato per i due gradi;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri