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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 39 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 15.01.2025 da:
(codice fiscale Parte_1 C.F._1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]alla
[...]
Piazza Matteotti n.° 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Comini e CP_1
(codice fiscale ) nato ad [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
Massicci; avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto); conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
a) hanno intrattenuto una relazione sentimentale, senza mai contrarre matrimonio, iniziando una convivenza nell'aprile 2019;
b) da tale relazione sentimentale nasceva a Teramo il 22.02.2022 Persona_1
(codice fiscale ), riconosciuta da entrambi i genitori, come CodiceFiscale_3
da relativo certificato di nascita allegato, in relazione alla quale non sono stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità;
c) i ricorrenti, a decorrere dal mese di novembre 2023, hanno vissuto insieme in un appartamento condotto in locazione sito in Ascoli Piceno alla P.zza Matteotti n.°
12, in virtù di un contratto stipulato da entrambi (che prevede un canone di locazione di euro 550,00 mensili, oltre ad euro 33,00 per oneri condominiali), ove hanno da ultimo stabilito la residenza della famiglia di fatto;
d) l'unità immobiliare in questione è stata interamente arredata con mobili ed elettrodomestici acquistati da , anche con il sussidio dei propri genitori;
CP_1
e) già da qualche mese, è entrato in crisi il rapporto di carattere affettivo-sentimentale tra gli odierni ricorrenti, tanto da addivenire alla decisone di porre fine allo stesso e, quindi, alla relativa convivenza. Il Sig. , infatti, dal 1° maggio scorso, CP_1
si è allontanato dalla “casa familiare” e, nell'attesa di trovare un alloggio idoneo da locare, è momentaneamente ospite dei genitori, presso l'abitazione sita in Via
Ancona n.° 3 di Ascoli Piceno;
f) entrambe le Parti godono di un proprio reddito da lavoro che le rende economicamente autosufficienti;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di disciplinare i rapporti tra i genitori ricorrenti ed il figlio minore alle seguenti
CONDIZIONI
1. La figlia minore , di due anni, resta affidata ad entrambi i Persona_1
genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore saranno, invece, assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
2. La residenza abituale della figlia viene stabilita presso l'abitazione della madre, attualmente sita alla Piazza Matteotti n.° 12 di Ascoli Piceno, con la quale continuerà prevalentemente a vivere. , che ha già lasciato la “casa CP_1
familiare”, avrà diritto di prelevare dalla stessa e portare via con sé tutti i propri beni ed effetti personali ivi ancora rimasti. Non appena lo stesso avrà trovato un alloggio idoneo da locare, provvederà anche al formale trasferimento della propria residenza anagrafica dalla predetta abitazione.
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita della figlia minore: infrasettimanalmente:
- nelle settimane successive al week-end di propria pertinenza, il padre potrà tenere con se' il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, avendo cura Per_1
di prelevarla dall'abitazione della madre ed ivi poi riaccompagnarla;
- nelle settimane successive al week-end di pertinenza della madre, il padre potrà tenere con se' il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, avendo Per_1
cura di prelevarla dall'abitazione della madre ed ivi poi riaccompagnarla;
nei fine settimana, il padre potrà prendere e tenere con se' la minore a week-end alternati con la madre, dalle ore 18.30 del venerdì, quando avrà cura di prelevarla dal domicilio della stessa, sino al lunedì mattina successivo (pernottamenti inclusi), quando la lascerà direttamente alla scuola dell'infanzia o, nei periodi di chiusura della stessa, a casa della madre alle ore 8.30; nelle festività natalizie, trascorrerà con il padre sette giorni (anche non Per_1
consecutivi), con relativi pernottamenti, da stabilire di anno in anno di comune accordo tra i genitori (anche in base alle ferie di cui potranno fruire), ma in modo che vi sia alternanza annuale fra gli stessi del giorno della Vigilia (24/12); di Natale
(25/12); di Santo Stefano (26/12); del 31/12; del Capodanno (1/1) e dell'Epifania
(6/1); nelle festività pasquali, trascorrerà con il padre tre giorni (anche non Per_1
consecutivi), con relativi pernottamenti, da stabilire di anno in anno di comune accordo tra i genitori (anche in base alle ferie di cui potranno fruire), ma in modo che vi sia alternanza annuale fra gli stessi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola), il padre potrà tenere con se' la figlia minore per due settimane non consecutive (pernottamenti inclusi), da concordare di anno in anno tra i genitori, con congruo anticipo (entro il 31 maggio), in base alle ferie di cui gli stessi potranno fruire. Analogo diritto spetterà alla madre. In ogni caso, nei detti periodi, è fatto salvo un reciproco diritto di visita dei genitori (da concordare di volta in volta tra gli stessi), sempre che questi non trascorrano le ferie con la propria figlia in una località di villeggiatura lontana dal luogo di residenza della bambina. La giornata del 15 agosto sarà, comunque, trascorsa dalla minore ad anni alterni tra i genitori;
il padre, inoltre, potrà tenere con se' nel giorno del proprio compleanno (5 Per_1
agosto) e nel giorno della festa del papà. Analogo diritto spetterà alla madre. Il compleanno della bambina (22 febbraio) sarà festeggiato insieme ad entrambi i genitori;
per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Sono, comunque, fatte salve tutte le deroghe alla suddetta regolamentazione, purché convenute di comune accordo tra i genitori.
4. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla Per_1
madre entro la fine di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, la somma di euro 300,00 (trecento/00). Tale somma sarà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT. L'assegno unico per la figlia sarà interamente percepito dalla madre, in virtù del collocamento prevalente della bambina presso la stessa.
5. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, che i ricorrenti concordemente stabiliscono consistere in: spese scolastiche e d'istruzione (limitatamente a iscrizioni, rette e tasse;
libri di testo;
corredo scolastico di inizio anno e acquisto di strumenti didattici eccezionali quali, a titolo esemplificativo, computer, microscopio, …; costi del soggiorno nei luoghi di studio;
spese per il trasporto verso e dai luoghi di studio;
viaggi e gite d'istruzione); spese mediche;
spese per attività sportivo-ricreative extra scolastiche, con relativo corredo. Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute, dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi. In ogni caso, a tal uopo, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie e delle relative modalità di rimborso, i ricorrenti richiamano il recentissimo “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” della Conferenza Distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia, sottoscritto in Ancona il 10 luglio 2024 dal Presidente della Corte di
Appello di Ancona;
dai Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona (Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino); dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e
Urbino; dai rappresentanti delle associazioni di avvocati familiaristi maggiormente Controp rappresentative presenti nella Regione Marche ( Avvocatura e CP_2
Famiglia, CAMMINO, ONDIF) e dall'Ordinario di diritto Controparte_4
processuale civile dell'Università degli Studi di Macerata (prof. , Persona_2
da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, con effetto vincolante per i ricorrenti. Delle detrazioni fiscali ancora possibili, dopo l'avvento dell'assegno unico, beneficeranno entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
6. La casa “familiare” sita in P.zza Matteotti n.° 12 di Ascoli Piceno, condotta in locazione, con quanto in essa contenuto (arredi, elettrodomestici e suppelletili varie), resta assegnata alla madre con la quale la Parte_1
figlia minore continuerà prevalentemente a vivere. I ricorrenti conduttori, di Per_1
comune accordo, hanno già inviato, nei primi giorni dello scorso mese di giugno, la disdetta per la risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'abitazione suddetta. Scaduto il termine di preavviso di sei mesi a tal uopo contrattualmente previsto, verrà stipulato un nuovo contratto di locazione della medesima unità immobiliare solo a nome della madre assegnataria Parte_1
la quale provvederà, altresì, alla tempestiva voltura a proprio nome di tutte le relative utenze.
7. La Sig. riconoscendo che tutto l'arredo e gli Parte_1
elettrodomestici della casa “familiare” alla stessa assegnata sono stati acquistati dal
Sig. , si impegna ed obbliga a corrispondere allo stesso, a titolo CP_1
restitutorio: - la somma di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), anche in più soluzioni, entro e non oltre il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, per gli elettrodomestici;
- la somma di 3.500,00 (tremilacinquecento/00), anche in più soluzioni, entro e non oltre il termine di cinque anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, per i mobili. Ultimato il pagamento delle predette somme, tali beni diverranno di proprietà della Sig.ra Parte_1
8. Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano, per un periodo di almeno 8 (otto) mesi dal deposito del ricorso, ad evitare il pernotto e/o la convivenza della loro figlia minore con gli eventuali reciproci nuovi compagni/compagne. In ogni caso, tali figure (qualora il nuovo rapporto divenisse stabile ed importante) andranno poi introdotte con gradualità nel sistema delle relazioni affettive della bambina, dopo che questa avrà superato il disagio della disgregazione del proprio nucleo familiare
(per quanto di fatto), avrà accettato la fine del rapporto sentimentale tra i genitori e si sarà adattata alla nuova situazione.
9. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti ed i difensori sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo della solidarietà. Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09.04.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte;
detta udienza veniva successivamente rinviata al 25.06.2025, visto il trasferimento del Presidente reggente, nonché magistrato relatore, ad altra sede giudiziaria. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che le condizioni concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché soprattutto quelli della figlia minore
Per_3
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, le spese di lite sono da compensare, integralmente, tra le medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e CP_1
sulla minore alle condizioni Parte_1 Persona_4
concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 39 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 15.01.2025 da:
(codice fiscale Parte_1 C.F._1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]alla
[...]
Piazza Matteotti n.° 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Comini e CP_1
(codice fiscale ) nato ad [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
Massicci; avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto); conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
a) hanno intrattenuto una relazione sentimentale, senza mai contrarre matrimonio, iniziando una convivenza nell'aprile 2019;
b) da tale relazione sentimentale nasceva a Teramo il 22.02.2022 Persona_1
(codice fiscale ), riconosciuta da entrambi i genitori, come CodiceFiscale_3
da relativo certificato di nascita allegato, in relazione alla quale non sono stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità;
c) i ricorrenti, a decorrere dal mese di novembre 2023, hanno vissuto insieme in un appartamento condotto in locazione sito in Ascoli Piceno alla P.zza Matteotti n.°
12, in virtù di un contratto stipulato da entrambi (che prevede un canone di locazione di euro 550,00 mensili, oltre ad euro 33,00 per oneri condominiali), ove hanno da ultimo stabilito la residenza della famiglia di fatto;
d) l'unità immobiliare in questione è stata interamente arredata con mobili ed elettrodomestici acquistati da , anche con il sussidio dei propri genitori;
CP_1
e) già da qualche mese, è entrato in crisi il rapporto di carattere affettivo-sentimentale tra gli odierni ricorrenti, tanto da addivenire alla decisone di porre fine allo stesso e, quindi, alla relativa convivenza. Il Sig. , infatti, dal 1° maggio scorso, CP_1
si è allontanato dalla “casa familiare” e, nell'attesa di trovare un alloggio idoneo da locare, è momentaneamente ospite dei genitori, presso l'abitazione sita in Via
Ancona n.° 3 di Ascoli Piceno;
f) entrambe le Parti godono di un proprio reddito da lavoro che le rende economicamente autosufficienti;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di disciplinare i rapporti tra i genitori ricorrenti ed il figlio minore alle seguenti
CONDIZIONI
1. La figlia minore , di due anni, resta affidata ad entrambi i Persona_1
genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore saranno, invece, assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
2. La residenza abituale della figlia viene stabilita presso l'abitazione della madre, attualmente sita alla Piazza Matteotti n.° 12 di Ascoli Piceno, con la quale continuerà prevalentemente a vivere. , che ha già lasciato la “casa CP_1
familiare”, avrà diritto di prelevare dalla stessa e portare via con sé tutti i propri beni ed effetti personali ivi ancora rimasti. Non appena lo stesso avrà trovato un alloggio idoneo da locare, provvederà anche al formale trasferimento della propria residenza anagrafica dalla predetta abitazione.
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita della figlia minore: infrasettimanalmente:
- nelle settimane successive al week-end di propria pertinenza, il padre potrà tenere con se' il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, avendo cura Per_1
di prelevarla dall'abitazione della madre ed ivi poi riaccompagnarla;
- nelle settimane successive al week-end di pertinenza della madre, il padre potrà tenere con se' il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, avendo Per_1
cura di prelevarla dall'abitazione della madre ed ivi poi riaccompagnarla;
nei fine settimana, il padre potrà prendere e tenere con se' la minore a week-end alternati con la madre, dalle ore 18.30 del venerdì, quando avrà cura di prelevarla dal domicilio della stessa, sino al lunedì mattina successivo (pernottamenti inclusi), quando la lascerà direttamente alla scuola dell'infanzia o, nei periodi di chiusura della stessa, a casa della madre alle ore 8.30; nelle festività natalizie, trascorrerà con il padre sette giorni (anche non Per_1
consecutivi), con relativi pernottamenti, da stabilire di anno in anno di comune accordo tra i genitori (anche in base alle ferie di cui potranno fruire), ma in modo che vi sia alternanza annuale fra gli stessi del giorno della Vigilia (24/12); di Natale
(25/12); di Santo Stefano (26/12); del 31/12; del Capodanno (1/1) e dell'Epifania
(6/1); nelle festività pasquali, trascorrerà con il padre tre giorni (anche non Per_1
consecutivi), con relativi pernottamenti, da stabilire di anno in anno di comune accordo tra i genitori (anche in base alle ferie di cui potranno fruire), ma in modo che vi sia alternanza annuale fra gli stessi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola), il padre potrà tenere con se' la figlia minore per due settimane non consecutive (pernottamenti inclusi), da concordare di anno in anno tra i genitori, con congruo anticipo (entro il 31 maggio), in base alle ferie di cui gli stessi potranno fruire. Analogo diritto spetterà alla madre. In ogni caso, nei detti periodi, è fatto salvo un reciproco diritto di visita dei genitori (da concordare di volta in volta tra gli stessi), sempre che questi non trascorrano le ferie con la propria figlia in una località di villeggiatura lontana dal luogo di residenza della bambina. La giornata del 15 agosto sarà, comunque, trascorsa dalla minore ad anni alterni tra i genitori;
il padre, inoltre, potrà tenere con se' nel giorno del proprio compleanno (5 Per_1
agosto) e nel giorno della festa del papà. Analogo diritto spetterà alla madre. Il compleanno della bambina (22 febbraio) sarà festeggiato insieme ad entrambi i genitori;
per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Sono, comunque, fatte salve tutte le deroghe alla suddetta regolamentazione, purché convenute di comune accordo tra i genitori.
4. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla Per_1
madre entro la fine di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, la somma di euro 300,00 (trecento/00). Tale somma sarà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT. L'assegno unico per la figlia sarà interamente percepito dalla madre, in virtù del collocamento prevalente della bambina presso la stessa.
5. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, che i ricorrenti concordemente stabiliscono consistere in: spese scolastiche e d'istruzione (limitatamente a iscrizioni, rette e tasse;
libri di testo;
corredo scolastico di inizio anno e acquisto di strumenti didattici eccezionali quali, a titolo esemplificativo, computer, microscopio, …; costi del soggiorno nei luoghi di studio;
spese per il trasporto verso e dai luoghi di studio;
viaggi e gite d'istruzione); spese mediche;
spese per attività sportivo-ricreative extra scolastiche, con relativo corredo. Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute, dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi. In ogni caso, a tal uopo, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie e delle relative modalità di rimborso, i ricorrenti richiamano il recentissimo “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” della Conferenza Distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia, sottoscritto in Ancona il 10 luglio 2024 dal Presidente della Corte di
Appello di Ancona;
dai Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona (Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino); dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e
Urbino; dai rappresentanti delle associazioni di avvocati familiaristi maggiormente Controp rappresentative presenti nella Regione Marche ( Avvocatura e CP_2
Famiglia, CAMMINO, ONDIF) e dall'Ordinario di diritto Controparte_4
processuale civile dell'Università degli Studi di Macerata (prof. , Persona_2
da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, con effetto vincolante per i ricorrenti. Delle detrazioni fiscali ancora possibili, dopo l'avvento dell'assegno unico, beneficeranno entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
6. La casa “familiare” sita in P.zza Matteotti n.° 12 di Ascoli Piceno, condotta in locazione, con quanto in essa contenuto (arredi, elettrodomestici e suppelletili varie), resta assegnata alla madre con la quale la Parte_1
figlia minore continuerà prevalentemente a vivere. I ricorrenti conduttori, di Per_1
comune accordo, hanno già inviato, nei primi giorni dello scorso mese di giugno, la disdetta per la risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'abitazione suddetta. Scaduto il termine di preavviso di sei mesi a tal uopo contrattualmente previsto, verrà stipulato un nuovo contratto di locazione della medesima unità immobiliare solo a nome della madre assegnataria Parte_1
la quale provvederà, altresì, alla tempestiva voltura a proprio nome di tutte le relative utenze.
7. La Sig. riconoscendo che tutto l'arredo e gli Parte_1
elettrodomestici della casa “familiare” alla stessa assegnata sono stati acquistati dal
Sig. , si impegna ed obbliga a corrispondere allo stesso, a titolo CP_1
restitutorio: - la somma di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), anche in più soluzioni, entro e non oltre il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, per gli elettrodomestici;
- la somma di 3.500,00 (tremilacinquecento/00), anche in più soluzioni, entro e non oltre il termine di cinque anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, per i mobili. Ultimato il pagamento delle predette somme, tali beni diverranno di proprietà della Sig.ra Parte_1
8. Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano, per un periodo di almeno 8 (otto) mesi dal deposito del ricorso, ad evitare il pernotto e/o la convivenza della loro figlia minore con gli eventuali reciproci nuovi compagni/compagne. In ogni caso, tali figure (qualora il nuovo rapporto divenisse stabile ed importante) andranno poi introdotte con gradualità nel sistema delle relazioni affettive della bambina, dopo che questa avrà superato il disagio della disgregazione del proprio nucleo familiare
(per quanto di fatto), avrà accettato la fine del rapporto sentimentale tra i genitori e si sarà adattata alla nuova situazione.
9. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti ed i difensori sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo della solidarietà. Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09.04.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte;
detta udienza veniva successivamente rinviata al 25.06.2025, visto il trasferimento del Presidente reggente, nonché magistrato relatore, ad altra sede giudiziaria. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che le condizioni concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché soprattutto quelli della figlia minore
Per_3
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, le spese di lite sono da compensare, integralmente, tra le medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e CP_1
sulla minore alle condizioni Parte_1 Persona_4
concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi