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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17256 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 53158 dell'anno 2024, vertente t r a
- nata a [...] in data [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Savino Guglielmi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 25.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente esponeva che aveva contratto matrimonio con il resistente in data
19.10.2009 in BE AL (CC) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Roma dell'anno 2010, atto 00182, parte 2, serie C7A), e dalla loro unione erano nati i figli (19 giugno 2010) e (25 ottobre 2012); il rapporto Per_1 Per_2 coniugale, nel tempo, era entrato in crisi a causa delle condotte prevaricatrici, violente e denigratorie poste in essere dal marito, anche alla presenza dei figli minorenni, che le avevano procurato timore per la propria incolumità; in data 18 aprile 2018, il Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n. 95 aveva dichiarato lo stato di adottabilità di entrambi i figli, con nomina del tutore, disponendo il divieto di ogni contatto con i genitori e i parenti, nonché la permanenza dei minori presso una casa-famiglia in vista di un collocamento a scopo adottivo;
la sentenza veniva confermata in Corte d'Appello
(sent. n. 5957/2019 pubblicata il 4 ottobre 2019) e successivamente in Cassazione (ord.
n. 27552/2021 dell'11 ottobre 2021); in data 23 gennaio 2023, il Tribunale di Roma,
Sezione GIP-GUP, pronunciava la sentenza n. 234/2023 di non doversi procedere nei confronti del sig. per mancata conoscenza della pendenza del processo Controparte_1
1 da parte del medesimo imputato resosi irreperibile;
in data 30 aprile 2024, all'esito del giudizio di separazione, il Tribunale di Roma (RG n. 47155/2019), pronunciava sentenza n. 9031/2024, con la quale dichiarava la separazione personale dei coniugi, preso atto che era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e Per_1 Per_3 nulla disponeva quanto ad affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei minori, accoglieva la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente nei confronti di e rigettava la domanda di mantenimento. Controparte_1
Con il presente ricorso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio. All'udienza del 25.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica al resistente rimasto contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita la sola parte ricorrente, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di statuizioni afferenti ai figli e di determinazioni di natura economica.
Nessuna statuizione può, infatti, essere adottata in merito al regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei minori, già dichiarati adottabili
Status divorzile
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale del 03.03.2020 ove era stata disposta l'autorizzazione a vivere separati e in virtù della sentenza di separazione n. 9031/2024 e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RG n. 53158/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.10.2009 in BE AL
(CC) tra nata a [...] in data [...] Parte_1
( ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
01.01.1981 ); C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2010, atto 00182, parte 2, serie C7A);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 53158 dell'anno 2024, vertente t r a
- nata a [...] in data [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Savino Guglielmi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 25.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente esponeva che aveva contratto matrimonio con il resistente in data
19.10.2009 in BE AL (CC) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Roma dell'anno 2010, atto 00182, parte 2, serie C7A), e dalla loro unione erano nati i figli (19 giugno 2010) e (25 ottobre 2012); il rapporto Per_1 Per_2 coniugale, nel tempo, era entrato in crisi a causa delle condotte prevaricatrici, violente e denigratorie poste in essere dal marito, anche alla presenza dei figli minorenni, che le avevano procurato timore per la propria incolumità; in data 18 aprile 2018, il Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n. 95 aveva dichiarato lo stato di adottabilità di entrambi i figli, con nomina del tutore, disponendo il divieto di ogni contatto con i genitori e i parenti, nonché la permanenza dei minori presso una casa-famiglia in vista di un collocamento a scopo adottivo;
la sentenza veniva confermata in Corte d'Appello
(sent. n. 5957/2019 pubblicata il 4 ottobre 2019) e successivamente in Cassazione (ord.
n. 27552/2021 dell'11 ottobre 2021); in data 23 gennaio 2023, il Tribunale di Roma,
Sezione GIP-GUP, pronunciava la sentenza n. 234/2023 di non doversi procedere nei confronti del sig. per mancata conoscenza della pendenza del processo Controparte_1
1 da parte del medesimo imputato resosi irreperibile;
in data 30 aprile 2024, all'esito del giudizio di separazione, il Tribunale di Roma (RG n. 47155/2019), pronunciava sentenza n. 9031/2024, con la quale dichiarava la separazione personale dei coniugi, preso atto che era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e Per_1 Per_3 nulla disponeva quanto ad affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei minori, accoglieva la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente nei confronti di e rigettava la domanda di mantenimento. Controparte_1
Con il presente ricorso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio. All'udienza del 25.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica al resistente rimasto contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita la sola parte ricorrente, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di statuizioni afferenti ai figli e di determinazioni di natura economica.
Nessuna statuizione può, infatti, essere adottata in merito al regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei minori, già dichiarati adottabili
Status divorzile
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale del 03.03.2020 ove era stata disposta l'autorizzazione a vivere separati e in virtù della sentenza di separazione n. 9031/2024 e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RG n. 53158/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.10.2009 in BE AL
(CC) tra nata a [...] in data [...] Parte_1
( ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
01.01.1981 ); C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2010, atto 00182, parte 2, serie C7A);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
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