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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1481/2025
Verbale di udienza del 09/09/2025
È presente l'avv. Gaetano Nigro nell'interesse della che si riporta Controparte_1 integralmente al ricorso introduttivo ed insiste nella domanda proposta e per l'integrale accoglimento della propria istanza. Prende atto che la resistente CP_2 riconosce, così come precisato nella memoria difensiva, la fondatezza della richiesta di parte ricorrente, il tutto per uno importo di € 103.376,81. Ritiene inammissibile la richiesta di controparte relativa all'attività che dovrebbe essere dallo stesso svolta ai fini del perfezionamento delle precedenti, in quanto non può accogliersi l'istanza di cessazione della materia del contendere dovendo il Giudice adito, invece in accoglimento del ricorso proposto dichiarare la estinzione del credito vantato da controparte ritenersi la legittimità della proposta eccezione di prescrizione, il tutto con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio. Contesta ogni altra affermazione e deduzione avversa ed in particolare fa presente che il ricorrente non avrebbe mai potuto proporre eccezione di prescrizione relativa alle operazioni riportate negli anni
2024 e 2025 in quanto per le stesse, dalla documentazione esibita risulta un debito pari ad € 0,00. Ogni difesa avversa è del tutto inammissibile e pretestuosa per cui si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Si chiede assegnarsi la causa in decisione.
E' presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo, il quale si riporta alla memoria di costituzione e chiede di dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle due inadempienze relative alla posizione n. 0803257197 contenute nell'invito a regolarizzare oggetto di causa, come correttamente specificate, e, per il resto, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto e non provato.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
1 Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
09/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1481/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. NIGRO GAETANO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: gaetano.nigro@. ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: – P. Iva Controparte_3 P.IVA_2
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, anche P.IVA_3 disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvio Garofalo, Nicola di Ronza e Maria Maddalena
Berloco, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del
Notaio N. Repertorio 37875, Raccolta n. 7313, del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato73100 - AVELLINO, via Roma n. 17, presso l'Avvocatura della
Sede Prov.le (indirizzi di posta elettronica certificata indicati: CP_2
E
, Email_2 Email_4
;
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2025 la ricorrente in epigrafe indicata
3 in persona del l.r.p.t. adiva il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, chiedendo: “. dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo per i motivi su esposti nel presente giudizio da intendere qui richiamati e trascritti e per l'effetto annullare in tutto ed in parte l'invito a regolarizzare trasmesso dall' sede di Avellino in data 21/3/2025 relativo CP_2 alle posizioni di cui in premessa nonchè tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno del ricorso l'istante esponeva che: con invito notificato dall' sede di CP_2
Avellino alla società ricorrente in data 21/3/2025 l' sede di Avellino, comunicava CP_2 una serie di situazioni relative ad inadempienze aperte per mancato pagamento di oneri previdenziali in relazione alla situazione di lavoratori dipendenti;
in particolare risultava quale inadempienza aperta la posizione n. 0803257197 per il periodo aprile
1993/gennaio 1996 per € 38.271,89 e per il periodo febbraio 1990/aprile 1992 per €
55.104,92, il tutto per la complessiva somma di € 93.376,81.
Lamentava la nullità e/o annullabilità dell'invito predetto per decorrenza dei termini di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25, 1° co. lett. a) d. lgs 46/1999, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio il resistente il quale nel precisare che circa la posizione CP_2
n. 0803257197 sull'avviso a regolarizzare in questione erano indicate due inadempienze, l'una relativa al periodo 04/1993 – 01/1996 per E. 38.271,89 e l'altra relativa al periodo 04/1993 - 02/1996 per E. 65.104,92 e NON, come indicato nel ricorso avversario, una inadempienza relativa ai periodi “aprile 1993/gennaio 1996 per
E. 38.271,89” e “febbraio 1990/aprile 1992 per E. 55.104,92, dava atto che l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 01/1996 per un importo pari ad €
38.271,89 e l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 02/1996 per un importo pari ad € 65.104,92, per un totale di € 103.376,81, contenute entrambe nell'invito a regolarizzare contestato, in considerazione delle verifiche effettuate, sarebbero state espunte, all'esito dell'attività di migrazione dati in corso, che ne impediva, al momento, da parte della struttura territoriale competente, l'annullamento e/o l'abbandono, dalla
4 procedura recupero crediti dell' . CP_3
Rappresentava che conseguentemente, ove i tempi della citata migrazione si fossero rivelati non brevi, sarebbero state depennate dai prossimi inviti a regolarizzare, nel caso giungessero all'Istituto dalla ditta nuove richieste di DURC.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessata la materia del contendere con riguardo alle due inadempienze relative alla posizione n. 0803257197 contenute nell'invito a regolarizzare oggetto di causa, e, per il resto, il rigetto del ricorso avversario, poiché
l'invito a regolarizzare, oltre alle inadempienze ex adverso contestate, conteneva anche un'esposizione debitoria per il periodo da gennaio a luglio 2024, non sanata e non contestata.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c..
3. Considerato che le parti concordemente hanno rappresentato che non sussiste il credito di cui alla posizione 0803257197, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto attiene al merito della domanda di annullamento dell'invito a regolarizzare limitatamente ai crediti -afferenti alla detta posizione n. 0803257197- per l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 01/1996 per un importo pari ad €
38.271,89 e per l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 02/1996 per un importo pari ad € 65.104,92, per un totale di € 103.376,81,
Difatti, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione maturata in relazione a detti crediti, che l' ha riconosciuto essere non dovuti, (cfr. la relazione CP_3 amministrativa recante data del 21/08/2025 in produzione in cui è scritto CP_2
“l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 01/1996 per un importo pari ad €
38.271,89 e l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 02/1996 per un importo pari ad € 65.104,92, per un totale di € 103.376,81, contenute entrambe nell'invito a regolarizzare contestato, in considerazione delle verifiche effettuate, saranno espunte all'esito dell'attività di migrazione dati in corso, che ne impedisce, al momento,
l'annullamento e/o l'abbandono dalla procedura recupero crediti dell' ). CP_3
4. In ragione delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione ai crediti relativi alla posizione n. 0803257197, dovendo essere per il resto rigettato il ricorso nella parte in cui l'istante ha domandato l'annullamento “in tutto ed in parte dell'invito a regolarizzare”, stante la sussistenza delle ulteriori inadempienze, oggetto del predetto invito a regolarizzare,
5 non contestate da parte ricorrente e non sanate, precisamente relative al periodo da gennaio a luglio 2024, afferenti alla posizione 0802789664 per un importo complessivo di euro 3.274,52 (vedasi l'invito a regolarizzare in produzione . CP_2
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, stante il rigetto parziale del ricorso e la condotta leale e collaborativa dell'Ente.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t. Controparte_1 con ricorso depositato il 29/04/2025 nei confronti dell' ogni altra domanda CP_2 eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere in relazione ai crediti relativi alla posizione n. 0803257197;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 1481/2025
Verbale di udienza del 09/09/2025
È presente l'avv. Gaetano Nigro nell'interesse della che si riporta Controparte_1 integralmente al ricorso introduttivo ed insiste nella domanda proposta e per l'integrale accoglimento della propria istanza. Prende atto che la resistente CP_2 riconosce, così come precisato nella memoria difensiva, la fondatezza della richiesta di parte ricorrente, il tutto per uno importo di € 103.376,81. Ritiene inammissibile la richiesta di controparte relativa all'attività che dovrebbe essere dallo stesso svolta ai fini del perfezionamento delle precedenti, in quanto non può accogliersi l'istanza di cessazione della materia del contendere dovendo il Giudice adito, invece in accoglimento del ricorso proposto dichiarare la estinzione del credito vantato da controparte ritenersi la legittimità della proposta eccezione di prescrizione, il tutto con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio. Contesta ogni altra affermazione e deduzione avversa ed in particolare fa presente che il ricorrente non avrebbe mai potuto proporre eccezione di prescrizione relativa alle operazioni riportate negli anni
2024 e 2025 in quanto per le stesse, dalla documentazione esibita risulta un debito pari ad € 0,00. Ogni difesa avversa è del tutto inammissibile e pretestuosa per cui si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Si chiede assegnarsi la causa in decisione.
E' presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo, il quale si riporta alla memoria di costituzione e chiede di dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle due inadempienze relative alla posizione n. 0803257197 contenute nell'invito a regolarizzare oggetto di causa, come correttamente specificate, e, per il resto, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto e non provato.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
1 Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
09/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1481/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. NIGRO GAETANO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: gaetano.nigro@. ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: – P. Iva Controparte_3 P.IVA_2
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, anche P.IVA_3 disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvio Garofalo, Nicola di Ronza e Maria Maddalena
Berloco, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del
Notaio N. Repertorio 37875, Raccolta n. 7313, del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato73100 - AVELLINO, via Roma n. 17, presso l'Avvocatura della
Sede Prov.le (indirizzi di posta elettronica certificata indicati: CP_2
E
, Email_2 Email_4
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[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2025 la ricorrente in epigrafe indicata
3 in persona del l.r.p.t. adiva il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, chiedendo: “. dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo per i motivi su esposti nel presente giudizio da intendere qui richiamati e trascritti e per l'effetto annullare in tutto ed in parte l'invito a regolarizzare trasmesso dall' sede di Avellino in data 21/3/2025 relativo CP_2 alle posizioni di cui in premessa nonchè tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno del ricorso l'istante esponeva che: con invito notificato dall' sede di CP_2
Avellino alla società ricorrente in data 21/3/2025 l' sede di Avellino, comunicava CP_2 una serie di situazioni relative ad inadempienze aperte per mancato pagamento di oneri previdenziali in relazione alla situazione di lavoratori dipendenti;
in particolare risultava quale inadempienza aperta la posizione n. 0803257197 per il periodo aprile
1993/gennaio 1996 per € 38.271,89 e per il periodo febbraio 1990/aprile 1992 per €
55.104,92, il tutto per la complessiva somma di € 93.376,81.
Lamentava la nullità e/o annullabilità dell'invito predetto per decorrenza dei termini di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25, 1° co. lett. a) d. lgs 46/1999, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio il resistente il quale nel precisare che circa la posizione CP_2
n. 0803257197 sull'avviso a regolarizzare in questione erano indicate due inadempienze, l'una relativa al periodo 04/1993 – 01/1996 per E. 38.271,89 e l'altra relativa al periodo 04/1993 - 02/1996 per E. 65.104,92 e NON, come indicato nel ricorso avversario, una inadempienza relativa ai periodi “aprile 1993/gennaio 1996 per
E. 38.271,89” e “febbraio 1990/aprile 1992 per E. 55.104,92, dava atto che l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 01/1996 per un importo pari ad €
38.271,89 e l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 02/1996 per un importo pari ad € 65.104,92, per un totale di € 103.376,81, contenute entrambe nell'invito a regolarizzare contestato, in considerazione delle verifiche effettuate, sarebbero state espunte, all'esito dell'attività di migrazione dati in corso, che ne impediva, al momento, da parte della struttura territoriale competente, l'annullamento e/o l'abbandono, dalla
4 procedura recupero crediti dell' . CP_3
Rappresentava che conseguentemente, ove i tempi della citata migrazione si fossero rivelati non brevi, sarebbero state depennate dai prossimi inviti a regolarizzare, nel caso giungessero all'Istituto dalla ditta nuove richieste di DURC.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessata la materia del contendere con riguardo alle due inadempienze relative alla posizione n. 0803257197 contenute nell'invito a regolarizzare oggetto di causa, e, per il resto, il rigetto del ricorso avversario, poiché
l'invito a regolarizzare, oltre alle inadempienze ex adverso contestate, conteneva anche un'esposizione debitoria per il periodo da gennaio a luglio 2024, non sanata e non contestata.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c..
3. Considerato che le parti concordemente hanno rappresentato che non sussiste il credito di cui alla posizione 0803257197, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto attiene al merito della domanda di annullamento dell'invito a regolarizzare limitatamente ai crediti -afferenti alla detta posizione n. 0803257197- per l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 01/1996 per un importo pari ad €
38.271,89 e per l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 02/1996 per un importo pari ad € 65.104,92, per un totale di € 103.376,81,
Difatti, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione maturata in relazione a detti crediti, che l' ha riconosciuto essere non dovuti, (cfr. la relazione CP_3 amministrativa recante data del 21/08/2025 in produzione in cui è scritto CP_2
“l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 01/1996 per un importo pari ad €
38.271,89 e l'inadempienza relativa al periodo da 04/1993 a 02/1996 per un importo pari ad € 65.104,92, per un totale di € 103.376,81, contenute entrambe nell'invito a regolarizzare contestato, in considerazione delle verifiche effettuate, saranno espunte all'esito dell'attività di migrazione dati in corso, che ne impedisce, al momento,
l'annullamento e/o l'abbandono dalla procedura recupero crediti dell' ). CP_3
4. In ragione delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione ai crediti relativi alla posizione n. 0803257197, dovendo essere per il resto rigettato il ricorso nella parte in cui l'istante ha domandato l'annullamento “in tutto ed in parte dell'invito a regolarizzare”, stante la sussistenza delle ulteriori inadempienze, oggetto del predetto invito a regolarizzare,
5 non contestate da parte ricorrente e non sanate, precisamente relative al periodo da gennaio a luglio 2024, afferenti alla posizione 0802789664 per un importo complessivo di euro 3.274,52 (vedasi l'invito a regolarizzare in produzione . CP_2
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, stante il rigetto parziale del ricorso e la condotta leale e collaborativa dell'Ente.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t. Controparte_1 con ricorso depositato il 29/04/2025 nei confronti dell' ogni altra domanda CP_2 eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere in relazione ai crediti relativi alla posizione n. 0803257197;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Avellino, 09/09/2025
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