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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.535/2023 R.G. promossa in grado di appello d a
rappresentato e difeso dall'avvocato Ivano Costa. Parte_1
- APPELLANTE - contro di Agrigento EN, rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 dall'avvocato Giuseppe Minio.
- APPELLATA - e
, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avvocato Viviana Carlisi.
- APPELLATO - e nei confronti di
Controparte_4
[...]
- APPELLATO NON COSTITUITO - Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 3 luglio 2025 nessuno è comparso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.09.2020, la Parte_2 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 18.09.2020, su impulso di , per un importo di €40.403,00 oltre accessori, chiedendo Parte_1 accertarsi l'invalidità e/o inefficacia del titolo esecutivo, e, per l'effetto, dichiararsi l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. Si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso, con conseguente Parte_1 conferma della diffida accertativa dell di sulla quale Controparte_5 Parte_2 si fondava l'atto di precetto;
domandava accertarsi, comunque, lo svolgimento, nel periodo compreso tra l'1.01.2015 e il 26.04.2018, di lavoro subordinato alle dipendenze dell'organizzazione sindacale e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima alla corresponsione, in suo favore, delle relative differenze retributive (inclusi TFR e mensilità supplementari) per l'importo complessivo pari a 40.403,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
in via subordinata, chiedeva accertarsi lo svolgimento, nel periodo compreso tra l'1.01.2015 e il 26.04.2018, di lavoro autonomo in favore dell'organizzazione sindacale e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima alla corresponsione, in suo favore, delle retribuzioni minime previste dai CCNL di categoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e dell , CP_6 CP_4 costituitisi entrambi gli Istituti, il Tribunale di Agrigento con sentenza n.372/2023 Pt_3 del 18.04.2023, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava non dovute le somme portate dall'atto di precetto oggetto di opposizione. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 6.6.2023, affidando il gravame a tre articolati motivi. Hanno resistito in giudizio la di ed EN e l , CP_1 Parte_2 CP_6 mentre nessuno si è costituito per l' . CP_4
All'udienza del 17 giugno 2025 il ricorrente e la convenuta di CP_1 [...]
ed EN hanno dichiarato di conciliare la vertenza alle condizioni di cui al Parte_2 verbale letto e sottoscritto dinanzi questa Corte. Il processo è stato rinviato all'udienza del 19 giugno 2025 alla quale nessuno ha partecipato, ragion per cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza, con provvedimento ritualmente comunicato ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Non essendo comparso alcuno neppure a tale ultima udienza si impone la dichiarazione, ex officio, di improcedibilità del gravame. La natura della pronuncia induce a compensare fra le parti le spese di lite. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da
, avverso la sentenza n.372/2023, pronunciata dal Tribunale di Agrigento Parte_1
G.L. il 18 aprile 2023.
Compensa le spese di lite del presente grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02.
Così deciso in Palermo il 3 luglio 2025
Il Consigliere relatore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco