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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 483/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n. 4632/2024 depositata in data 3/10/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Musto, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio del predetto difensore in Avellino via Fioretti, n. 10 - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Campagna, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Olevano sul Tusciano (SA) via
Giovanni Luce, n.
4 - Appellata
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Salerno Corso Vittorio Emanuele, n. 58 – Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata in data 3/10/2024 ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 13/2021 con cui la Parte_1 Controparte_1
– richiamato il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo redatto in data 1/9/2021
[...]
dai C.C. Forestale Campania stazione di Acerno - gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione di euro 7.500,00 per avere effettuato in Acerno, in località “ Serra Popolare – Acellica”, su di un'area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, “ movimenti di terra
finalizzati alla soppressione di arbusti di ginestra ed estirpazione di ceppaie di piante di pino già
oggetto di taglio nelle annate precedenti senza la prevista autorizzazione rilasciata dall'ente
delegato”.
1.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
1/4/2025; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
1.3. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione, con vittoria delle spese processuali.
1.4. A sua volta il , rimasto contumace in primo grado, costituitosi nel presente Controparte_2
giudizio di appello ha prospettato il proprio difetto di legittimazione passiva in base al rilievo che nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione la legittimazione spetta esclusivamente all'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza ingiunzione e, dunque, nel caso di specie alla nel merito ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame Controparte_1
con vittoria delle spese processuali.
1.5. La Corte all'udienza celebrata in data 18/9/2025, all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo. 2. In primis il Collegio osserva che nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex lege n. 689/1981 la parte passivamente legittimata va identificata nell'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento (cfr. Cass. n. 18198/2019; Cass. n. 1091/1999; cfr. anche Cass. n.
31977/2019 in motivazione); ne consegue che, trattandosi di questione che involge la legittimazione processuale, e, dunque, rilevabile di ufficio, essa può essere sollevata dalla parte interessata per la prima volta in appello giacchè il divieto dei nova in appello, sancito dall'art. 437 c.p.c., non riguarda le eccezioni rilevabili di ufficio.
E allora deve concludersi che l'impugnazione proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
va respinta in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'appellato. CP_2
3.Inoltre il gravame è infondato nel merito alla luce delle argomentazioni che di seguito saranno illustrate;
tale considerazione rafforza il convincimento della Corte circa il rigetto del gravame articolato da nei confronti del e nel contempo giustifica il Parte_1 Controparte_2
rigetto dell'appello formulato nei confronti della Controparte_1
4. Procedendo alla disamina delle singole doglianze, va evidenziato che l'appellante ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata, lamentando che il Giudice a quo erroneamente ha ritenuto motivata l'ordinanza ingiunzione opposta;
tale provvedimento – precisa – è privo di Parte_1
motivazione giacchè non contiene la puntuale indicazione dei “presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche” che hanno determinato la P.A. alla sua adozione;
inoltre nell'ordinanza ingiunzione manca qualsiasi riferimento alle memorie difensive trasmesse dall'ingiunto alla Controparte_1
a seguito della notificazione della predetta ordinanza.
[...]
Le censure sono prive di pregio.
Il Collegio osserva che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18 comma 2 legge n. 689/1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione; pertanto il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa fare valere le sue ragioni e il Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per
relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell' obbligatoria preventiva contestazione
(cfr. Cass. n. 16203/2003; Cass. n. 20189/2008; cfr. anche Cass. n. 8801/2015 in motivazione;
Cass.
n. 6805/2016 in motivazione).
Orbene nella fattispecie in esame l'ordinanza ingiunzione contiene una precisa descrizione dell'illecito amministrativo ascritto a , vale a dire “movimenti di terra finalizzati alla Parte_1
soppressione di arbusti di ginestra ed estirpazione di ceppaie di piante di pino già oggetto di taglio
nelle annate precedenti senza la prevista autorizzazione rilasciata dall'ente delegato” realizzati in
Acerno in località “Serra Popolare – Acellica”, in linea con la descrizione dell'illecito amministrativo riportata nel verbale di contestazione stilato in data 1/9/2021 dai C.C. Forestale
Campania stazione di Acerno, espressamente richiamato nell'ordinanza ingiunzione in esame.
D'altronde proprio il puntuale richiamo al predetto verbale – notificato a in data Parte_1
13/9/2021, in epoca antecedente all' emissione e alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, e, dunque,
a lui ben noto – consente di affermare, in applicazione del suindicato principio di diritto, che l'ordinanza ingiunzione, attraverso il meccanismo della motivazione per relationem, contiene anche un precisa identificazione dell'area di proprietà di , su cui è stato realizzato l'illecito Parte_1
amministrativo in questione, ossia il terreno ( ubicato nella zona già indicata nell'ordinanza ingiunzione) riportato in catasto al foglio 2 particella 13 nonchè il puntuale riferimento alle disposizioni normative violate da , ossia gli artt. 23 comma 1 e 25 comma 10 Legge Parte_1
Regione Campania n. 11/1996 e l'art. 166 Regolamento regionale n. 3/2017 ( cfr. verbale di contestazione in atti).
Quanto, poi, alla doglianza incentrata sull'omesso esame delle memorie difensive trasmesse da
[...]
alla P.A. a seguito della notificazione dell'ordinanza ingiunzione va replicato che la Parte_1
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, poiché il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del Giudice,
che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto sia che involgano questioni di fatto ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 1786/2010; Cass. n. 12503/2018; cfr. anche
Cass. n. 7448/2024 in motivazione).
5. Di poi l'appellante ha contrastato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la violazione dell'art. 9 comma 2 legge n. 689/1981 sulla base della seguente argomentazione: <<
Orbene il ricorrente è sia imputato del reato di cui all'art. 181 co.
1. d.lgs. 42/2004 in relazione
all'art. 44 lett. c D.P.R. 380/2001 sia del reato di cui all'art. 734 c.p.c.. Per quanto riguarda la
previsione di cui all'art. 181 contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio essa si riferisce
alle opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità su beni paesaggistici. La previsione
di cui all'art. 734 c.p., invece punisce colui che “ mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi
altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione
dell'Autorità”. La Cassazione sul punto con orientamento orami consolidato ha escluso il concorso
apparente di norme tra la fattispecie prevista dall'art. 181 comma 1 d.lgs n. 42/2004 e quella di cui
all'art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380/2001 in ragione del fatto che non ricorre identità di materia fra la
disciplina relativa alla tutela del paesaggio e quella riguardante l'urbanistica ( cfr. Cass. Sez. III n.
12947 del 6 aprile 2021) >>. In particolare – dopo avere ricordato che l'art. 9 comma Parte_1
2 legge n. 689/1981 espressamente prevede che “ quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province di Trento e di Bolzano che preveda una
sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia
applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali” – ha osservato che erroneamente il Giudice
di prime cure ha escluso il concorso apparente di norme ponendo a confronto tra loro le disposizioni penali ( ossia l'art. 181 comma 1 d.lgs. n. 42/2004 in relazione all'art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380/2001 e l'art. 734 c.p.) e trascurando così di considerare che l'opponente aveva prospettato il concorso apparente tre le disposizioni penali ( vale a dire quelle innanzi indicate) e le disposizioni relative all'illecito amministrativo ( ossia gli artt. 23 comma 1 e 25 comma 10 Legge Regione Campania n.
11/96 e l'art. 166 Regolamento regionale n 3/2017). Le disposizioni penali e quelle relative all'illecito amministrativo – prosegue l'appellante – tutelano il medesimo bene giuridico, il paesaggio, sicchè
nel caso di specie, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 comma 2 legge n. 689/1981,
è configurabile soltanto l'illecito penale e non anche quello amministrativo oggetto dell'ordinanza ingiunzione in questione.
Ciò posto, il Collegio osserva che il Giudice a quo - come segnalato dall'appellante - erroneamente ha escluso la ricorrenza del principio di specialità regolato dall'art. 9 comma 2 legge n. 689/1981
procedendo soltanto al raffronto tra le disposizioni penali.
Tale considerazione, tuttavia, non consente di affermare che nella vicenda in esame vi sia spazio per l'applicazione della disciplina dettata dalla disposizione normativa innanzi citata.
Invero va evidenziato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha Parte_1
allegato che sulla base del medesimo fatto oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta l'area di sua proprietà era stata sottoposta a sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria penale con riferimento ai reati di cui all'art. 181 comma 1 d.lgs. n. 42/2004 in relazione all'art. 44 lett. c) d.p.r.
n. 380/2001 e all'art. 734 c.p.; per comprovare tale assunto l'opponente ha prodotto in giudizio il provvedimento di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno in data 1/9/2021 e depositato il 2/9/2021 da cui risulta che è indagato in ordine al “ reato p. e. p. Parte_1
dall'art. 181 comma 1 d.lgs. n. 42/2004 in relazione all'art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380/2001 perché in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto ricadente nell'area del Controparte_3
nonché Z.P.S. Sito IT8040021, realizzava lavori di trasformazione consistenti in
[...]
estirpazione mediante mezzi meccanici di ceppaie ed arbusti di ginestra” nonché in relazione al reato di cui al “ reato p. e. p. dall'art. 734 c.p. per avere alterato, attraverso l'esecuzione delle opere di cui al capo 1, le bellezze naturali di località soggetta a speciale protezione dell'autorità in quanto
ricadente nell'area del nonché Z.P.S. Sito IT8040021”. Controparte_3
Orbene – al di là del dato pur degno di nota che non ha dimostrato che il Parte_1
procedimento penale si è concluso con l'emissione di una sentenza di condanna, non avendo provato neppure che la fase delle indagini preliminari ( nel cui ambito va inserito il suindicato provvedimento di sequestro preventivo) si sia conclusa con l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. - assume rilevanza la considerazione che vi è completa autonomia tra i fatti esaminati in sede penale e quello oggetto del presente giudizio giacchè sono diversi i beni giuridici tutelati dalle norme penali riportate nel suindicato provvedimento di sequestro, vale a dire il paesaggio e le bellezze naturali, e quello tutelato dalla legislazione regionale indicata nell'ordinanza ingiunzione in esame, ossia il bosco a prescindere da ogni considerazione relativa alla tutela del paesaggio e alla bellezza naturale del bosco
( cfr. Cass. n. 5047/2005 anche in motivazione).
Infatti l' art. 9 comma 2 legge n. 689/1981 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme che sanzionano un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando, come accaduto nel caso di specie, sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle suindicate norme ( cfr. ancora Cass. n. 5047/2005).
Ne consegue che sotto tale profilo appena esaminato la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione.
6. , inoltre, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice a quo ha Parte_1
affermato che l'intervento oggetto dell'ordinanza ingiunzione fosse privo di autorizzazione. In
particolare l'appellante ha evidenziato che l'autorizzazione al taglio boschivo gli è stata rilasciata dalla il 7/9/2015, precisando che tale autorizzazione << si Controparte_1
colloca a valle del Progetto Speciale n. 24 (“Interventi organici di forestazione a scopi produttivi
nel mezzogiorno bandito dalla Cassa del Mezzogiorno ed approvato con D.P.R. n. 1523 del 30/6/1997”) avente ad oggetto il finanziamento per la messa a dimora di conifere a rapido
accrescimento a scopo produttivo >>. Di poi l'appellante – richiamata la consulenza di parte redatta dal dr. - ha aggiunto che <la cippatura delle ceppaie è contemplata nell'elaborato Persona_1
progettuale espressamente autorizzato dalla Comunità Montana e reso esecutivo ( pag. 25 del piano
dei tagli) ove si legge:“ La pineta sarà interessata da un intervento di sgombero, avendo
abbondantemente superato il turno previsto per questa specie a rapido accrescimento, pari a circa
25 anni. Il Piano del prevede, infatti, la possibilità di operare interventi di eradicazione CP_3
definitiva delle specie esotiche e delle conifere, peraltro altamente infiammabili, a vantaggio delle
latifoglie autoctone. A seguito del taglio di utilizzazione definitiva della pineta si procederà, quindi,
alla cippatura delle ceppaie in loco, a mezzo di trituratrice meccanica.” L'intervento in questione –
prosegue l'appellante – è espressamente consentito dall'art. 137 comma 2 del Regolamento Regionale
n. 3/2017 ove si legge che “L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita, a condizione che gli
scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia
rassodato ed inerbito o rimboschito entro un anno, con piante della stessa specie arborea sradicata
o di latifoglie autoctone”; la normativa vigente – osserva – distingue tra ceppaie Controparte_4
vive e ceppaie secche, prevedendo in quest'ultimo caso, nel cui ambito va ricompreso l'intervento in questione, la possibile rimozione delle ceppaie, previa ricolmatura della buca con terreno vegetale.
Ancora – aggiunge l'appellante - l'intervento non era finalizzato ad attuare un mutamento della destinazione del fondo, ma era necessario per assicurare un nuovo impianto di latifoglie sicchè non è
configurabile alcun danno ambientale.
La censura non è condivisibile.
Va, infatti, rimarcato che l'autorizzazione rilasciata in data 7/9/2015 dalla Controparte_1
in favore di avente ad oggetto “ l'intervento colturale ( piano dei tagli)
[...] Parte_1
proposto a seguito di regolare progetto di taglio e successiva integrazione” relativo al periodo “
2014/15 -2025/26”, riferibile anche all'area situata in Acerno località “Serra Popolare” identificata in catasto al foglio 2 particella n. 13, valorizzata nell'interposto gravame non può essere valutata in senso favorevole alla posizione dell'appellante.
Depongono in tal senso le seguenti considerazioni: a) la suindicata autorizzazione non ha ad oggetto i “movimenti terra” atteso che nel provvedimento espressamente si legge: “ la presente autorizzazione
non esime codesta ditta dal richiedere tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla legislazione
vigente, né consente l'apertura di piste o movimenti terra di qualsiasi tipo di competenza di questa
Comunità Montana” ( cfr. autorizzazione n. 25 del 7/9/2015 in atti); b) il piano tagli autorizzato dalla con riferimento alle ceppaie di pino espressamente prevede Parte_2
che “ a seguito del taglio di utilizzazione definitiva della pineta si procederà, quindi, alla cippatura
delle ceppaie in loco a mezzo trituratrice” ( cfr. piano tagli pag. 25).
E allora deve concludersi che gli interventi oggetto dell'ordinanza ingiunzione in esame,
segnatamente “ movimenti di terra finalizzati alla soppressione di arbusti di ginestra” ed
“estirpazione di ceppaie di piante di pino” ( e non già dunque la cippatura in loco delle predette ceppaie mediante trituratrice) non costituiscono oggetto dell'autorizzazione innanzi indicata sicchè è
configurabile l' illecito amministrativo contestato previsto dagli artt. 23 comma 1 legge Regione
Campania n. 11/96 e dall'art. 166 Regolamento Regionale n. 3/2017.
In tale contesto il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 133 comma 2 Regolamento Regionale n.
3/2017 è privo di qualsiasi rilevanza, dovendosi, peraltro, rimarcare che la norma non consente l'estirpazione delle ceppaie secche sic et sempliciter, ma “ a condizione che gli scavi vengano subito
colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito o
rimboschito entro un anno con piante della specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone” e la verificazione di tale condizione nel caso di specie non risulta dimostrata.
7. L'appellante , infine, ha censurato la sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che aveva agito in buona fede, nella convinzione che Parte_1
l'intervento in questione fosse stato autorizzato dal provvedimento rilasciato in data 7/9/2015 dalla
Controparte_1 Controparte_1 La critica non può trovare ingresso.
In primis va segnalato che trattasi di una questione nuova sollevata per la prima volta in appello e come tale inammissibile ( cfr. ricorso introduttivo di primo grado).
Per completezza è utile ricordare che in tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3
n. 689/1981, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità
penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza ( cfr. ex multis Cass. n. 11253/2004); inoltre l'onere di avere agito in buona fede grava sull'agente cfr. Cass. n. 4927/1998).
Orbene nella vicenda in esame – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante – non può ritenersi che l'autorizzazione rilasciata dalla il 7/9/2015 abbia potuto Controparte_1
indurre a ritenere che gli interventi in questione fossero autorizzati. Parte_1
Invero l'univoco tenore della predetta autorizzazione e del piano tagli autorizzato – riportato al precedente punto 6 della presente sentenza a cui si rinvia – rendeva chiaro evidente che i movimenti di terreno e l'estirpazione delle ceppaie di pino non costituivano interventi autorizzati.
8. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'interposto gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sicchè Parte_1
va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1
e del;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la
[...] Controparte_2
tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata. Infine, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 4632/2024 del Tribunale di Salerno depositata il 3/10/2024, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di appello in Parte_1
favore della spese che liquida in euro 1.984,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di secondo Parte_1
grado in favore del , spese che liquida in euro 1.984,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 18/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci