Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 774
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Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione

    La Corte ritiene che la motivazione sia soddisfatta dalla descrizione dell'illecito e dal richiamo al verbale di accertamento, già noto all'ingiunto. La mancata considerazione delle memorie difensive in sede amministrativa non inficia il provvedimento, poiché il giudizio di opposizione ha piena cognizione del rapporto e valuta le deduzioni riproposte.

  • Rigettato
    Violazione del principio di specialità (concorso tra norma penale e amministrativa)

    La Corte rileva che, sebbene il Giudice di primo grado abbia erroneamente raffrontato solo le disposizioni penali, nel caso di specie non vi è concorso apparente di norme. Ciò è dovuto alla diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme penali (paesaggio e bellezze naturali) e dalla normativa regionale (il bosco), rendendo i fatti esaminati in sede penale e amministrativa distinti.

  • Rigettato
    Intervento autorizzato

    La Corte ritiene che l'autorizzazione rilasciata non copra i 'movimenti terra' e l'estirpazione delle ceppaie, come esplicitamente indicato nel provvedimento stesso. Inoltre, la normativa regionale sull'estirpazione delle ceppaie secche richiede condizioni specifiche (ricolmatura degli scavi, inerbimento o rimboschimento) che non risultano dimostrate nel caso di specie.

  • Inammissibile
    Agire in buona fede

    La Corte dichiara la questione inammissibile in quanto nuova, sollevata per la prima volta in appello. Per completezza, afferma che la buona fede rileva solo se inevitabile e incolpevole, e che nel caso di specie l'autorizzazione e il piano tagli rendevano evidente che i movimenti di terreno e l'estirpazione delle ceppaie non erano autorizzati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 774
    Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
    Numero : 774
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo