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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1356/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3932/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Mons. Rizzo N. 18 91015 Custonaci TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 834/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180001447962000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3932/2022 RGA, la Ricorrente_1 ., in persona del legale rappresentante pro-tempore ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Trapani n.834/2021, avente ad oggetto la cartella di pagamento 29920180001447962/ 000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e/o dell'art.54 bis DPR
n.633/1972, a titolo di IVA anno d'imposta 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, ritenendo destituite di fondamento le censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio .
L'appellante ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata, reiterando i motivi di censura dedotti nel giudizio di primo grado: -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e/o dell'art. 148 c.p.c.; -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54- bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e/o dell'art. 6, c. 5, della legge n. 212 del 2000; -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e/o dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000; -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, c. 4, del d.P.R. n. 602 del 1973..
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Trapani e Riscossione Sicilia S.p.A.,a cui è subentrata l'Agenzia dell Entrate - Riscossione, per resistere all'appello.
All'udienza del 12 settembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
1-Privi di pregio sono i motivi dedotti con riguardo alla eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto, determinata dalla violazione dell'art.26 D.P.R.n.602/73 e dell'art.148 c.p.c..
Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Nella specie, parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello cartaceo depositato in segreteria.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale (Cass. SS.UU.
n.7665/2016).
Pertanto, deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07,
n. 18055/04).
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa.
2-Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione ex art. 36 bis, comma 3,D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. «avviso bonario»), questo Collegio ritiene non possa operare la sanzione della nullità prevista dall'art. 6, comma 5, del c.d. «statuto dei diritti del contribuente», non ravvisando, nella specie, sussistenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
(quale presupposto necessario per l'operatività della detta sanzione della nullità).
La comunicazione, al contribuente o al sostituto d'imposta, dell'esito della liquidazione (delle dichiarazioni) ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. . «avviso bonario»), ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, come esplicitamente emerge dal comma 3 del citato art. 36 bis.
Essa peraltro è dovuta (ex art, 36 bis cit., per le imposte dirette, e art. 54 bis del. d.P.R. n. 633 del 1973, per
IVA), solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, come chiarito anche da (Cass. sez. 5, 06/07/2016, n. 13759).
L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 462 del 1967, limitatamente a quanto rileva ai presenti fini, dispone poi, con riferimento alla riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del citato art. 36 bis (o, in materia di IVA, dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del
1972), che l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal detto art. 36 bis, comma
3 (o, in materia di IVA, dal comma 3 del citato art. 54 bis).
Nel caso in esame, si ribadisce che sull'amministrazione non incombeva l'obbligo d'inviare la comunicazione, per cui l'omesso invio non sostanzia fatto lesivo alcuno. Ne deriva che, in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
3-È altresì infondato il motivo di opposizione a mezzo del quale la contribuente lamenta una carenza di motivazione dell'atto impugnato. Invero per la Suprema Corte (ord. n.21804/2017): “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”.
Opzione interpretativa perfettamente sovrapponibile alla vicenda per cui è causa, leggendosi nell'impugnata cartella - nella parte dedicata al “Dettaglio degli addebiti” la descrizione analitica degli elementi di fatto e di diritto, seguite dalle tabelle contenenti una dettagliata descrizione delle singole ragioni creditorie, numericamente catalogate in ordine crescente, con specifica previsione del codice tributo, dell'ammontare dell'importo iscritto a ruolo, e degli oneri di riscossione (nonché dei termini per il versamento del dovuto, delle modalità per la presentazione del ricorso e della facoltà di chiedere la sospensione in via amministrativa o giudiziale del pagamento.
Ugualmente deve essere respinta la censura di insufficiente motivazione sulla erronea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
4-Parimenti destituti di fondamento sono i vizi dedotti sulla nullità della cartella impugnata per omessa sottoscrizione del ruolo.
Sul punto si osserva che il disposto del comma quarto dell'art. 12 del DPR n.602/1973 stabilisce che: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
Peraltro, la giurisprdenza di legittimità, con un orientamento consolidato a cui la Corte ritiene di aderire,
(Cass. 22/01/2018 n.1545) ha affermato che “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio
— al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce "diritto vivente" il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»).
Si è così precisato che «il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio
2004, n. 3654,; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253,); [...] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso [..]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv.
1. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017)”.
In conclusione l'appello è infondato e viene rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza n.834/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani;
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €1.000,00 in favore di ciascuno degli uffici appellati .
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EP ET AB FI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3932/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Mons. Rizzo N. 18 91015 Custonaci TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 834/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180001447962000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3932/2022 RGA, la Ricorrente_1 ., in persona del legale rappresentante pro-tempore ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Trapani n.834/2021, avente ad oggetto la cartella di pagamento 29920180001447962/ 000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e/o dell'art.54 bis DPR
n.633/1972, a titolo di IVA anno d'imposta 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, ritenendo destituite di fondamento le censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio .
L'appellante ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata, reiterando i motivi di censura dedotti nel giudizio di primo grado: -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e/o dell'art. 148 c.p.c.; -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54- bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e/o dell'art. 6, c. 5, della legge n. 212 del 2000; -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e/o dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000; -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, c. 4, del d.P.R. n. 602 del 1973..
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Trapani e Riscossione Sicilia S.p.A.,a cui è subentrata l'Agenzia dell Entrate - Riscossione, per resistere all'appello.
All'udienza del 12 settembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
1-Privi di pregio sono i motivi dedotti con riguardo alla eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto, determinata dalla violazione dell'art.26 D.P.R.n.602/73 e dell'art.148 c.p.c..
Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Nella specie, parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello cartaceo depositato in segreteria.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale (Cass. SS.UU.
n.7665/2016).
Pertanto, deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07,
n. 18055/04).
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa.
2-Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione ex art. 36 bis, comma 3,D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. «avviso bonario»), questo Collegio ritiene non possa operare la sanzione della nullità prevista dall'art. 6, comma 5, del c.d. «statuto dei diritti del contribuente», non ravvisando, nella specie, sussistenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
(quale presupposto necessario per l'operatività della detta sanzione della nullità).
La comunicazione, al contribuente o al sostituto d'imposta, dell'esito della liquidazione (delle dichiarazioni) ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. . «avviso bonario»), ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, come esplicitamente emerge dal comma 3 del citato art. 36 bis.
Essa peraltro è dovuta (ex art, 36 bis cit., per le imposte dirette, e art. 54 bis del. d.P.R. n. 633 del 1973, per
IVA), solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, come chiarito anche da (Cass. sez. 5, 06/07/2016, n. 13759).
L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 462 del 1967, limitatamente a quanto rileva ai presenti fini, dispone poi, con riferimento alla riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del citato art. 36 bis (o, in materia di IVA, dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del
1972), che l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal detto art. 36 bis, comma
3 (o, in materia di IVA, dal comma 3 del citato art. 54 bis).
Nel caso in esame, si ribadisce che sull'amministrazione non incombeva l'obbligo d'inviare la comunicazione, per cui l'omesso invio non sostanzia fatto lesivo alcuno. Ne deriva che, in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
3-È altresì infondato il motivo di opposizione a mezzo del quale la contribuente lamenta una carenza di motivazione dell'atto impugnato. Invero per la Suprema Corte (ord. n.21804/2017): “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”.
Opzione interpretativa perfettamente sovrapponibile alla vicenda per cui è causa, leggendosi nell'impugnata cartella - nella parte dedicata al “Dettaglio degli addebiti” la descrizione analitica degli elementi di fatto e di diritto, seguite dalle tabelle contenenti una dettagliata descrizione delle singole ragioni creditorie, numericamente catalogate in ordine crescente, con specifica previsione del codice tributo, dell'ammontare dell'importo iscritto a ruolo, e degli oneri di riscossione (nonché dei termini per il versamento del dovuto, delle modalità per la presentazione del ricorso e della facoltà di chiedere la sospensione in via amministrativa o giudiziale del pagamento.
Ugualmente deve essere respinta la censura di insufficiente motivazione sulla erronea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
4-Parimenti destituti di fondamento sono i vizi dedotti sulla nullità della cartella impugnata per omessa sottoscrizione del ruolo.
Sul punto si osserva che il disposto del comma quarto dell'art. 12 del DPR n.602/1973 stabilisce che: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
Peraltro, la giurisprdenza di legittimità, con un orientamento consolidato a cui la Corte ritiene di aderire,
(Cass. 22/01/2018 n.1545) ha affermato che “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio
— al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce "diritto vivente" il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»).
Si è così precisato che «il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio
2004, n. 3654,; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253,); [...] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso [..]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv.
1. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017)”.
In conclusione l'appello è infondato e viene rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza n.834/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani;
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €1.000,00 in favore di ciascuno degli uffici appellati .
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EP ET AB FI