Art. 2.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa straordinaria di L. 8.000.000 per provvedere alla riparazione di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto terrestre, danneggiati durante la guerra, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa straordinaria di L. 8.000.000 per provvedere alla riparazione di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto terrestre, danneggiati durante la guerra, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.