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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1419/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Via indirizzo 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Statte - Via San Francesco N 5 74010 Statte TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210011125135 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: l'Avv. Rizzi si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, in proprio, la cartella di pagamento nr. 10620210011125135502 unitamente al ruolo numero 2021/002431 del 26 maggio 2021 notificata il 13 marzo 2024 ed emessa dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione per il pagamento dell'imposta municipale ( Imu ) per l'anno 2013 in favore del Comune di Statte. La predetta cartella di pagamento era stata notificata in qualità di chiamato all'eredità del contribuente Nominativo_2 deceduto in data 11 maggio 2018.
Eccepiva i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato:
1 ) nullità assoluta ed insanabile della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni atto presupposto.
2) Decorso dei termini d decadenza e di prescrizione.
3) Incongruità ed insufficiente motivazione.
Chiedeva dunque, in accoglimento del ricorso e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite.
Il Comune di Statte, in persona del funzionario responsabile del settore tributi, si costituiva il 30 ottobre 2025 depositando controdeduzioni.
Eccepiva a tal proposito che la notificazione dell'avviso di accertamento era stata correttamente eseguita sensi dell'articolo 65 del DPR nr. 600 del 1973 impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del dante causa, non avendo gli eredi effettuato la prescritta comunicazione indicante il domicilio fiscale del dante causa, le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.
Risultava infatti una comunicazione effettuata in data 24 gennaio 2019 ovvero successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento.
Eccepiva altresì che detto avviso era stato notificato il 18 dicembre 2018, nel rispetto del termine quinquennale di decadenza di cui all'arti. 1 comma 161 della legge 296/2006 e produceva a tal fine l'atto con la prova dell'avvenuta notificazione.
Aggiungeva da ultimo che le doglianze relative all' insufficiente motivazione della cartella impugnata erano infondate e che con riguardo a tale aspetto difettava la legittimazione passiva trattandosi di atto attribuito alla competenza dell'agente della riscossione. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso, opponendosi anche all'accoglimento della domanda cautelare.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva il 18 giugno 2024 ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla notificazione dell'avviso di accertamento trattandosi di adempimento di competenza dell'ente impositore.
Con ordinanza resa all'udienza del 24 novembre 2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione e all'odierna udienza il ricorso veniva trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato con riferimento a tutti i motivi.
Risulta invero dalla documentazione versata agli atti di causa dal Comune di Statte che l'avviso di accertamento n. 280 del 22 giugno 2018 per l'anno di imposta 2013 venne notificato il 18 dicembre 2018 agli eredi di Nominativo_2 in persona del fratello Nominativo_3.
Il resistente Comune di Statte ha altresì prodotto copia di una missiva sottoscritta dall'avvocato Nominativo_4
per conto dei fratelli Nominativo_5, Nominativo_6, e Ricorrente_1 con la quale si dava atto che i predetti, in qualità di unici eredi del defunto Nominativo_2, avevano eletto domicilio presso lo studio della citata professionista.
La comunicazione in questione veniva ricevuta dal Comune di Statte ove veniva protocollata il 24 gennaio
2019 con il numero 1229.
È agevole rilevare che detta comunicazione e successiva alla notifica dell'atto li accertamento.
Alla stregua di tanto, l'operato del Comune di Statte risulta essere del tutto conforme alle previsioni normative
( art. 65 comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 ) in forza delle quali la notifica è validamente effettuata nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius, qualora gli stessi non abbiano effettuato la comunicazione, almeno trenta giorni prima, indicando il proprio domicilio fiscale.
Alla data di notifica dell'atto impugnato detta comunicazione non era stata effettuata.
E' appena il caso di aggiungere che la notificazione effettuata il 18 dicembre 2018 risulta tempestiva rispetto al termine di decadenza di cui all'articolo 1 comma 161 della legge 296/ 2006 che sarebbe maturato il 31 dicembre 2018.
Con riferimento alla eccepita carenza di motivazione è sufficiente rilevare che la cartella impugnata contiene il riferimento all'avviso di accertamento precedentemente notificato, ben noto al ricorrente il quale è stato posto in condizione di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come del resto provato anche dalla tempestiva proposizione di ampio ed articolato ricorso nel quale il Nominativo_1 ha esposto le ragioni che, a suo avviso, meditano per l'annullamento dell'atto.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso va rigettato con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, in favore del Comune di Statte che si liquidano in euro 700,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Statte che liquida in euro 700,00 oltre accessori
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1419/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Via indirizzo 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Statte - Via San Francesco N 5 74010 Statte TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210011125135 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: l'Avv. Rizzi si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, in proprio, la cartella di pagamento nr. 10620210011125135502 unitamente al ruolo numero 2021/002431 del 26 maggio 2021 notificata il 13 marzo 2024 ed emessa dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione per il pagamento dell'imposta municipale ( Imu ) per l'anno 2013 in favore del Comune di Statte. La predetta cartella di pagamento era stata notificata in qualità di chiamato all'eredità del contribuente Nominativo_2 deceduto in data 11 maggio 2018.
Eccepiva i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato:
1 ) nullità assoluta ed insanabile della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni atto presupposto.
2) Decorso dei termini d decadenza e di prescrizione.
3) Incongruità ed insufficiente motivazione.
Chiedeva dunque, in accoglimento del ricorso e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite.
Il Comune di Statte, in persona del funzionario responsabile del settore tributi, si costituiva il 30 ottobre 2025 depositando controdeduzioni.
Eccepiva a tal proposito che la notificazione dell'avviso di accertamento era stata correttamente eseguita sensi dell'articolo 65 del DPR nr. 600 del 1973 impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del dante causa, non avendo gli eredi effettuato la prescritta comunicazione indicante il domicilio fiscale del dante causa, le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.
Risultava infatti una comunicazione effettuata in data 24 gennaio 2019 ovvero successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento.
Eccepiva altresì che detto avviso era stato notificato il 18 dicembre 2018, nel rispetto del termine quinquennale di decadenza di cui all'arti. 1 comma 161 della legge 296/2006 e produceva a tal fine l'atto con la prova dell'avvenuta notificazione.
Aggiungeva da ultimo che le doglianze relative all' insufficiente motivazione della cartella impugnata erano infondate e che con riguardo a tale aspetto difettava la legittimazione passiva trattandosi di atto attribuito alla competenza dell'agente della riscossione. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso, opponendosi anche all'accoglimento della domanda cautelare.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva il 18 giugno 2024 ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla notificazione dell'avviso di accertamento trattandosi di adempimento di competenza dell'ente impositore.
Con ordinanza resa all'udienza del 24 novembre 2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione e all'odierna udienza il ricorso veniva trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato con riferimento a tutti i motivi.
Risulta invero dalla documentazione versata agli atti di causa dal Comune di Statte che l'avviso di accertamento n. 280 del 22 giugno 2018 per l'anno di imposta 2013 venne notificato il 18 dicembre 2018 agli eredi di Nominativo_2 in persona del fratello Nominativo_3.
Il resistente Comune di Statte ha altresì prodotto copia di una missiva sottoscritta dall'avvocato Nominativo_4
per conto dei fratelli Nominativo_5, Nominativo_6, e Ricorrente_1 con la quale si dava atto che i predetti, in qualità di unici eredi del defunto Nominativo_2, avevano eletto domicilio presso lo studio della citata professionista.
La comunicazione in questione veniva ricevuta dal Comune di Statte ove veniva protocollata il 24 gennaio
2019 con il numero 1229.
È agevole rilevare che detta comunicazione e successiva alla notifica dell'atto li accertamento.
Alla stregua di tanto, l'operato del Comune di Statte risulta essere del tutto conforme alle previsioni normative
( art. 65 comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 ) in forza delle quali la notifica è validamente effettuata nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius, qualora gli stessi non abbiano effettuato la comunicazione, almeno trenta giorni prima, indicando il proprio domicilio fiscale.
Alla data di notifica dell'atto impugnato detta comunicazione non era stata effettuata.
E' appena il caso di aggiungere che la notificazione effettuata il 18 dicembre 2018 risulta tempestiva rispetto al termine di decadenza di cui all'articolo 1 comma 161 della legge 296/ 2006 che sarebbe maturato il 31 dicembre 2018.
Con riferimento alla eccepita carenza di motivazione è sufficiente rilevare che la cartella impugnata contiene il riferimento all'avviso di accertamento precedentemente notificato, ben noto al ricorrente il quale è stato posto in condizione di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come del resto provato anche dalla tempestiva proposizione di ampio ed articolato ricorso nel quale il Nominativo_1 ha esposto le ragioni che, a suo avviso, meditano per l'annullamento dell'atto.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso va rigettato con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, in favore del Comune di Statte che si liquidano in euro 700,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Statte che liquida in euro 700,00 oltre accessori