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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/12/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 644/2022
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella magistrato applicato a distanza ex art 3 DL 117/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( CF ) Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv. Daniela Corso
ATTRICE
contro c.f.e p.i CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Sergio Dini
CONVENUTA Avente ad oggetto risoluzione contrattuale
Conclusioni delle parti
Per l'attrice:
IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare il grave inadempimento della convenuta nel contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Mercedes Benz targata
DN295TS per le motivazioni di cui in premessa;
2) e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di cui al capo 1);
3) e ancora per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 5.800,00 quale prezzo di acquisto, oltre al rimborso delle spese sostenute quantificate, allo stato, in € 3.008,70 a titolo di consegna a domicilio del veicolo,intervento officina meccanica e deposito del mezzo da novembre 2021 a tutt'oggi.
4) condannare la convenuta alla rifusione delle spese per la CTU anticipate dalla Sig.ra pari ad € 1.165,10. Pt_1
5) E ancora per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In via subordinata
Pag. 2 di 11 1) accertare il grave inadempimento della convenuta nel contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Mercedes Benz targata
DN295TS per le motivazioni di cui in premessa;
2) e per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento della somma di €3.855,56 quali costi di riparazione dei difetti accertati a mezzo di CTU;
3) e ancora per l'effetto, condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute quantificate, allo stato, in € 3.008,70 a titolo di consegna a domicilio del veicolo,intervento officina meccanica e deposito del mezzo da novembre 2021 a tutt'oggi.
4) condannare la convenuta alla rifusione delle spese per la CTU anticipate dalla Sig.ra pari ad € 1.165,10. Pt_1
5) E ancora per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Per parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
a) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari in favore di quella del Tribunale di Urbino, per i suesposti motivi;
b) accertare e dichiarare che il contratto di compravendita concluso tra le parti in causa è disciplinato dal D. Lgs. 206/2005, c.d. codice del consumo
e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164 quarto comma c.p.c., n.4, mancando l'esposizione degli elementi di diritto,
Pag. 3 di 11 essendo la domanda stata spiegata ai sensi di una disciplina non applicabile al caso di specie.
NEL MERITO
c) rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento in relazione ai suesposti motivi;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e consequenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara “antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'attrice ha convenuto la deducendo che con Controparte_2
proposta di acquisto del 10 giugno 2021 proponeva di acquistare l'autovettura “Mercedes – Benz R 320 – 7 Posti” pubblicizzata sui Portali
“Subito.it”e “Autoscout 24” avendo ella necessità di un'autovettura capiente . In data 18 giugno 2021, previo pagamento del prezzo di euro
5800,00 veniva consegnata alla sig.ra la “Mercedes R280” a 6 Pt_1
posti, targata DN295TS, in luogo della richiesta e concordata “Mercedes –
Benz R 320 – 7 Posti” e per la consegna a domicilio la sosteneva la Pt_1
spesa di € 500,00 . Quindi si rivolgeva all'officina di fiducia, la del sig. al fine di verificarne lo stato Parte_2 Persona_1
d'uso ed erano evidenziate numerose problematiche specificamente indicate in atti per un costo preventivato di riparazione per € 3.081,00 .
L'officina evidenziava, altresì, alla cliente che la vettura era stata
Pag. 4 di 11 verosimilmente incidentata e non rispondente agli standard minimi di sicurezza previsti per la messa su strada, consigliandole la restituzione.
La sig.ra denunciava quindi con immediatezza i vizi e i difetti alla Pt_1
che pur negando ogni addebito, invitava in ogni caso la CP_1
cliente ad attivare la garanzia convenzionale con la Mec Garanzia s.r.l.
Quindi con lettera racc. a mezzo pec del 7 luglio 2021 la sig.ra Pt_1
richiedeva formalmente alla la risoluzione del contratto oltre CP_1
al rimborso delle spese sostenute, ricevendo un diniego
Successivamente il 13 ottobre 2021 la vettura veniva sottoposta a revisione, giunta a scadenza, e veniva dichiarata non idonea alla circolazione non rispettando i requisiti di legge.
Di qui, rimasta senza esito la negoziazione assistita, la richiesta di risoluzione per aliud pro alio e comunque per grave inadempimento stante i gravi vizi e comunque la non idoneità del mezzo alla circolazione e dunque alla commercializzazione, oltre al risarcimento da liquidarsi equitativamente.
Si costituiva la eccependo l'incompetenza territoriale e la nullità CP_1
dell'atto introduttivo non avendo la precisato il titolo della Pt_1
domanda (se ai sensi del codice del consumo o del codice civile), e l'insussistenza di un aliud pro alio giacchè l'attrice aveva accettato la nuova auto a 6 posti.
Nel merito in ogni caso la aveva in sede precontrattuale CP_2
correttamente informato l'attrice sui lavori di cui la macchina necessitava tra cui una revisione completa. Prova ne era anche il prezzo al limite dell'irrisorio , escludendosi così un difetto di conformità .
Pag. 5 di 11 Nel corso del giudizio era esperita CTu sul mezzo ed all'udienza del
1.12.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Si esamina preliminarmente l'eccezione d'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Urbino da valutarsi alla stregua delle regole stabilite dal codice del consumo.. Quanto infatti all'applicabilità del codice del consumo alla fattispecie essa va affermata, secondo quanto anche ritenuto dalla Cassazione, sulla base della qualità del soggetto che richiede la tutela
( consumatore singolo per un vizio o danno che lo ha colpito nella sua integrità personale e non imprenditoriale –professionale: cfr. Cass.
22.8.2013 n.19414) e così come invocata dall'attrice in citazione , intercorrendo il contratto tra singolo consumatore ed un professionista.
Inoltre parte convenuta non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza- come ne aveva l'onere- di una trattativa individualizzante in ordine all'art 12 del contratto ( che prevede la competenza esclusiva del foro di Urbino), mentre il contratto depositato in atti appare sotto un profilo formale ,frutto effettivamente di una predisposizione .
La clausola in parola deve pertanto essere dichiarata nulla proprio perchè in violazione dell'art 33 lett.u codice del consumo in quanto previsione inderogabile.
La competenza in ordine alla vicenda contrattuale, ai sensi del codice del consumo, appartiene pertanto al Tribunale di Cagliari quale residenza del consumatore.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è poi priva di fondamento avendo la analiticamente indicato i fatti e gli elementi Pt_1
a sostegno della domanda così che spetta al giudice individuarne la
Pag. 6 di 11 specifica normativa di riferimento. Peraltro in più part i degli atti vi è chiaro riferimento alla disciplina consumeristica , non ultimo proprio in punto di competenza e tale qualificazione appare corretta.
Si osserva dunque nel merito , ed in primo luogo quanto alle regole in punto vizi e difetti della cosa venduta e conseguenti rimedi risolutori e risarcitori,che secondo le regole generali dettate dal codice civile la prova della tempestività della denuncia ed inoltre la prova della sussistenza dei vizi è a carico del denunciante compratore ed in concreto deve essere dal giudice valutata con rigore. ( tra le altre Cass.20682 del 2005).
Viceversa secondo il codice del consumo, alla luce di quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione , da un lato la denuncia può anche essere effettuata in modo sommario ed il riconoscimento dei vizi può anche avvenire attraverso un comportamento univoco ( Cass. 26.3.2010 n.7301 ),
E per altro verso la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta , prescinde dall'accertamento della colpevolezza ma grava sul danneggiato – ex art.120 c.consumo- la prova del collegamento causale tra difetto e danno
Inoltre , premessa anche nei casi di applicazione del codice del consumo la necessaria tempestività nella denuncia dei vizi ( due mesi dalla scoperta ex art 132 Cod.Cons.) , il venditore è responsabile ex art 130 cod.cons. nei confronti dell'acquirente finale per il risarcimento del danno in caso di difformità dei prodotti venduti, solo quando abbia preliminarmente richiesto la riparazione o sostituzione del prodotto.
In particolare il consumatore ( che non ha la possibilità di scegliere di volta in volta se richiamare la disciplina sulla vendita in generale o quella speciale), può avanzare domanda di risarcimento dei danni – così come di
Pag. 7 di 11 risoluzione - ai sensi della disciplina speciale solo dopo aver avanzato richiesta di sostituzione o riparazione a pena di inammissibilità ( Cfr ex multis Tribunale Savona sent.15.9.2018 est.Pelosi in Il caso)
Ciò premesso e venendo alla risultanze probatorie emerge la prova circa la tempestiva denunzia- sia pure solo sommaria- dei vizi ( cfr doc. 6 parte attrice) che avveniva nei termini sopra indicati.
Quando ai vizi lamentati , il primo – e cioè la non corrispondenza con il modello richiesto – è in fatto infondato. Effettivamente è documentalmente dimostrato che la concessionaria comunicava alla , prima della Pt_1
consegna, le differenza di modello e capienza dell'autovettura compravenduta e l'attrice l'ha accettata.
Viceversa sotto diverso profilo , e cioè la non idoneità del mezzo alla circolazione sotto il profilo della sicurezza, il vizio di non conformità sussiste e dunque la risoluzione va pronunciata.
Si legge infatti in CTU che da un lato è stato possibile accertare nel mezzo la presenza di tutti i vizi lamentati dall'attrice ed il cui costo di riparazione sarebbe stato pari ad euro 3855,56 ( a parte quello sulla qualità del filtro dell'olio motore e dell'olio stesso, non eseguito per evitare ulteriori spese)..
Per altro verso si è accertato da un lato che un'auto di eguale vetustà e chilometraggio avrebbe avuto un costo indicativo di circa 5.500,00 ; per altro verso che a fronte di tale prezzo i vizi palesatisi non erano prevedibili né, sostanzialmente “compresi nel prezzo” e tra l'altro inerenti ad elementi di sicurezza incompatibili con la commercializzazione. (cfr p.17-18 relazione di ctu) .
Pag. 8 di 11 Si legge nella relazione : “Oltre all'accertamento effettuato in forma esatta, quali la verifica del raggiungimento dei segnali di usura dei pneumatici o la presenza di deformazione plastica del telaio, il sottoscritto ha anche potuto rilevare alcuni segnali non esatti, ma indicativi, indicanti il fatto che il veicolo oggetto di controversia mostra segnali di usura incompatibili con il chilometraggio indicato nel cruscotto. Si tratta, in particolare, del rumore e del comportamento su strada delle sospensioni, osservato nel corso della prova effettuata su strada, e della tenuta delle guarnizioni di tenuta dell'olio del motore, della scatola dello sterzo e del ripartitore di coppia. L'acquisto di un veicolo usato è sempre soggetto a un compromesso, dato dal fatto che il veicolo ha già svolto una parte della sua vita utile di progetto. Ma ci sono dei valori che non sono soggetti al compromesso che l'acquirente di un veicolo usato non può mai derogare, né consapevolmente, né inconsapevolmente. Si tratta del rispetto delle norme cogenti inerenti la sicurezza nella circolazione su strada del veicolo. …..Le considerazioni sopra esposte portano a concludere che il veicolo oggetto del presente procedimento avrebbe dovuto essere venduto al prezzo al quale effettivamente è stato venduto, ma senza che su di esso fossero presenti difetti di sorta. O almeno non quelli legati alla sicurezza che sono stati visionati da parte del sottoscritto CTU. Si segnala, infine, che il valore di mercato del veicolo dato in Allegato D ) e il costo di riparazione dato in
Allegato E ) non tengono conto del fatto che la vettura soffre dei danni rivenienti da un sinistro stradale, per via dei quali, anche se fosse riparata secondo l'offerta di riparazione in Allegato E ), comunque essa non potrebbe circolare in sicurezza prima della riparazione. Pertanto, la necessità di effettuare gli interventi di riparazione elencati in Allegato E )
Pag. 9 di 11 era sostanzialmente NON prevedibile e il prezzo di vendita pagato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere riferito a un veicolo sostanzialmente in ordine di marcia senza i difetti accertati.”
A fronte di tali considerazioni può certamente dirsi sussistente il difetto di conformità, a prescindere dalla coincidenza di taluni vizi rilevati con quelli segnalati nell'atto di vendita . Non può dunque accogliersi la tesi per cui la era perfettamente informata dello stato dell'autovettura ed il Pt_1
prodotto consegnato conforme a quello oggetto dell'accordo.
La domanda di risoluzione – peraltro a fronte di vizi comunque gravi anche in termini economici rispetto al valore dell'affare – può dunque essere accolta unitamente a quella di restituzione dle prezzo.
Una sostituzione o riparazione stante la gravità era infatti impraticabile 8 ne comunque risulta esser stata offerta) dando diritto all'immediata risoluzione ex art 135 bis lett.c cod. consumo
Il danno documentato può invece essere riconosciuto – quale danno emergente – nelle spese sostenute in ragione dell'acquisto medesimo (
500,00 per trasporto e 408,70 per sostituzione batteria) la restante documentazione risultando invece generica e non idonea a supportare le ulteriori richieste ( cfr doc.17 attrice)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su parametri medi sulla base del decisum e le spese di CTU vanno poste integralmente a carico della soccombente
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
ritenuta la propria competenza e previo accertamento dell'inadempimento lamentato
PRONUNCIA la risoluzione del contratto di compravendita tra le parti
CONDANNA alla restituzione in favore dell'attrice della CP_1
somma di euro 5800,00 quale prezzo pagato per l' acquisto dell'auto
CONDANNA alla restituzione dell'autovettura a Parte_1 CP_1
[... a spese di quest'ultima
CONDANNA al risarcimento del danno pari ad euro 908.70 CP_1
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente CP_1
giudizio pari ad euro 5.077,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre spese di CTU come liquidate da separato decreto
Così deciso il 20.12..2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 644/2022
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella magistrato applicato a distanza ex art 3 DL 117/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( CF ) Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv. Daniela Corso
ATTRICE
contro c.f.e p.i CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Sergio Dini
CONVENUTA Avente ad oggetto risoluzione contrattuale
Conclusioni delle parti
Per l'attrice:
IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare il grave inadempimento della convenuta nel contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Mercedes Benz targata
DN295TS per le motivazioni di cui in premessa;
2) e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di cui al capo 1);
3) e ancora per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 5.800,00 quale prezzo di acquisto, oltre al rimborso delle spese sostenute quantificate, allo stato, in € 3.008,70 a titolo di consegna a domicilio del veicolo,intervento officina meccanica e deposito del mezzo da novembre 2021 a tutt'oggi.
4) condannare la convenuta alla rifusione delle spese per la CTU anticipate dalla Sig.ra pari ad € 1.165,10. Pt_1
5) E ancora per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In via subordinata
Pag. 2 di 11 1) accertare il grave inadempimento della convenuta nel contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Mercedes Benz targata
DN295TS per le motivazioni di cui in premessa;
2) e per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento della somma di €3.855,56 quali costi di riparazione dei difetti accertati a mezzo di CTU;
3) e ancora per l'effetto, condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute quantificate, allo stato, in € 3.008,70 a titolo di consegna a domicilio del veicolo,intervento officina meccanica e deposito del mezzo da novembre 2021 a tutt'oggi.
4) condannare la convenuta alla rifusione delle spese per la CTU anticipate dalla Sig.ra pari ad € 1.165,10. Pt_1
5) E ancora per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Per parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
a) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari in favore di quella del Tribunale di Urbino, per i suesposti motivi;
b) accertare e dichiarare che il contratto di compravendita concluso tra le parti in causa è disciplinato dal D. Lgs. 206/2005, c.d. codice del consumo
e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164 quarto comma c.p.c., n.4, mancando l'esposizione degli elementi di diritto,
Pag. 3 di 11 essendo la domanda stata spiegata ai sensi di una disciplina non applicabile al caso di specie.
NEL MERITO
c) rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento in relazione ai suesposti motivi;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e consequenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara “antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'attrice ha convenuto la deducendo che con Controparte_2
proposta di acquisto del 10 giugno 2021 proponeva di acquistare l'autovettura “Mercedes – Benz R 320 – 7 Posti” pubblicizzata sui Portali
“Subito.it”e “Autoscout 24” avendo ella necessità di un'autovettura capiente . In data 18 giugno 2021, previo pagamento del prezzo di euro
5800,00 veniva consegnata alla sig.ra la “Mercedes R280” a 6 Pt_1
posti, targata DN295TS, in luogo della richiesta e concordata “Mercedes –
Benz R 320 – 7 Posti” e per la consegna a domicilio la sosteneva la Pt_1
spesa di € 500,00 . Quindi si rivolgeva all'officina di fiducia, la del sig. al fine di verificarne lo stato Parte_2 Persona_1
d'uso ed erano evidenziate numerose problematiche specificamente indicate in atti per un costo preventivato di riparazione per € 3.081,00 .
L'officina evidenziava, altresì, alla cliente che la vettura era stata
Pag. 4 di 11 verosimilmente incidentata e non rispondente agli standard minimi di sicurezza previsti per la messa su strada, consigliandole la restituzione.
La sig.ra denunciava quindi con immediatezza i vizi e i difetti alla Pt_1
che pur negando ogni addebito, invitava in ogni caso la CP_1
cliente ad attivare la garanzia convenzionale con la Mec Garanzia s.r.l.
Quindi con lettera racc. a mezzo pec del 7 luglio 2021 la sig.ra Pt_1
richiedeva formalmente alla la risoluzione del contratto oltre CP_1
al rimborso delle spese sostenute, ricevendo un diniego
Successivamente il 13 ottobre 2021 la vettura veniva sottoposta a revisione, giunta a scadenza, e veniva dichiarata non idonea alla circolazione non rispettando i requisiti di legge.
Di qui, rimasta senza esito la negoziazione assistita, la richiesta di risoluzione per aliud pro alio e comunque per grave inadempimento stante i gravi vizi e comunque la non idoneità del mezzo alla circolazione e dunque alla commercializzazione, oltre al risarcimento da liquidarsi equitativamente.
Si costituiva la eccependo l'incompetenza territoriale e la nullità CP_1
dell'atto introduttivo non avendo la precisato il titolo della Pt_1
domanda (se ai sensi del codice del consumo o del codice civile), e l'insussistenza di un aliud pro alio giacchè l'attrice aveva accettato la nuova auto a 6 posti.
Nel merito in ogni caso la aveva in sede precontrattuale CP_2
correttamente informato l'attrice sui lavori di cui la macchina necessitava tra cui una revisione completa. Prova ne era anche il prezzo al limite dell'irrisorio , escludendosi così un difetto di conformità .
Pag. 5 di 11 Nel corso del giudizio era esperita CTu sul mezzo ed all'udienza del
1.12.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Si esamina preliminarmente l'eccezione d'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Urbino da valutarsi alla stregua delle regole stabilite dal codice del consumo.. Quanto infatti all'applicabilità del codice del consumo alla fattispecie essa va affermata, secondo quanto anche ritenuto dalla Cassazione, sulla base della qualità del soggetto che richiede la tutela
( consumatore singolo per un vizio o danno che lo ha colpito nella sua integrità personale e non imprenditoriale –professionale: cfr. Cass.
22.8.2013 n.19414) e così come invocata dall'attrice in citazione , intercorrendo il contratto tra singolo consumatore ed un professionista.
Inoltre parte convenuta non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza- come ne aveva l'onere- di una trattativa individualizzante in ordine all'art 12 del contratto ( che prevede la competenza esclusiva del foro di Urbino), mentre il contratto depositato in atti appare sotto un profilo formale ,frutto effettivamente di una predisposizione .
La clausola in parola deve pertanto essere dichiarata nulla proprio perchè in violazione dell'art 33 lett.u codice del consumo in quanto previsione inderogabile.
La competenza in ordine alla vicenda contrattuale, ai sensi del codice del consumo, appartiene pertanto al Tribunale di Cagliari quale residenza del consumatore.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è poi priva di fondamento avendo la analiticamente indicato i fatti e gli elementi Pt_1
a sostegno della domanda così che spetta al giudice individuarne la
Pag. 6 di 11 specifica normativa di riferimento. Peraltro in più part i degli atti vi è chiaro riferimento alla disciplina consumeristica , non ultimo proprio in punto di competenza e tale qualificazione appare corretta.
Si osserva dunque nel merito , ed in primo luogo quanto alle regole in punto vizi e difetti della cosa venduta e conseguenti rimedi risolutori e risarcitori,che secondo le regole generali dettate dal codice civile la prova della tempestività della denuncia ed inoltre la prova della sussistenza dei vizi è a carico del denunciante compratore ed in concreto deve essere dal giudice valutata con rigore. ( tra le altre Cass.20682 del 2005).
Viceversa secondo il codice del consumo, alla luce di quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione , da un lato la denuncia può anche essere effettuata in modo sommario ed il riconoscimento dei vizi può anche avvenire attraverso un comportamento univoco ( Cass. 26.3.2010 n.7301 ),
E per altro verso la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta , prescinde dall'accertamento della colpevolezza ma grava sul danneggiato – ex art.120 c.consumo- la prova del collegamento causale tra difetto e danno
Inoltre , premessa anche nei casi di applicazione del codice del consumo la necessaria tempestività nella denuncia dei vizi ( due mesi dalla scoperta ex art 132 Cod.Cons.) , il venditore è responsabile ex art 130 cod.cons. nei confronti dell'acquirente finale per il risarcimento del danno in caso di difformità dei prodotti venduti, solo quando abbia preliminarmente richiesto la riparazione o sostituzione del prodotto.
In particolare il consumatore ( che non ha la possibilità di scegliere di volta in volta se richiamare la disciplina sulla vendita in generale o quella speciale), può avanzare domanda di risarcimento dei danni – così come di
Pag. 7 di 11 risoluzione - ai sensi della disciplina speciale solo dopo aver avanzato richiesta di sostituzione o riparazione a pena di inammissibilità ( Cfr ex multis Tribunale Savona sent.15.9.2018 est.Pelosi in Il caso)
Ciò premesso e venendo alla risultanze probatorie emerge la prova circa la tempestiva denunzia- sia pure solo sommaria- dei vizi ( cfr doc. 6 parte attrice) che avveniva nei termini sopra indicati.
Quando ai vizi lamentati , il primo – e cioè la non corrispondenza con il modello richiesto – è in fatto infondato. Effettivamente è documentalmente dimostrato che la concessionaria comunicava alla , prima della Pt_1
consegna, le differenza di modello e capienza dell'autovettura compravenduta e l'attrice l'ha accettata.
Viceversa sotto diverso profilo , e cioè la non idoneità del mezzo alla circolazione sotto il profilo della sicurezza, il vizio di non conformità sussiste e dunque la risoluzione va pronunciata.
Si legge infatti in CTU che da un lato è stato possibile accertare nel mezzo la presenza di tutti i vizi lamentati dall'attrice ed il cui costo di riparazione sarebbe stato pari ad euro 3855,56 ( a parte quello sulla qualità del filtro dell'olio motore e dell'olio stesso, non eseguito per evitare ulteriori spese)..
Per altro verso si è accertato da un lato che un'auto di eguale vetustà e chilometraggio avrebbe avuto un costo indicativo di circa 5.500,00 ; per altro verso che a fronte di tale prezzo i vizi palesatisi non erano prevedibili né, sostanzialmente “compresi nel prezzo” e tra l'altro inerenti ad elementi di sicurezza incompatibili con la commercializzazione. (cfr p.17-18 relazione di ctu) .
Pag. 8 di 11 Si legge nella relazione : “Oltre all'accertamento effettuato in forma esatta, quali la verifica del raggiungimento dei segnali di usura dei pneumatici o la presenza di deformazione plastica del telaio, il sottoscritto ha anche potuto rilevare alcuni segnali non esatti, ma indicativi, indicanti il fatto che il veicolo oggetto di controversia mostra segnali di usura incompatibili con il chilometraggio indicato nel cruscotto. Si tratta, in particolare, del rumore e del comportamento su strada delle sospensioni, osservato nel corso della prova effettuata su strada, e della tenuta delle guarnizioni di tenuta dell'olio del motore, della scatola dello sterzo e del ripartitore di coppia. L'acquisto di un veicolo usato è sempre soggetto a un compromesso, dato dal fatto che il veicolo ha già svolto una parte della sua vita utile di progetto. Ma ci sono dei valori che non sono soggetti al compromesso che l'acquirente di un veicolo usato non può mai derogare, né consapevolmente, né inconsapevolmente. Si tratta del rispetto delle norme cogenti inerenti la sicurezza nella circolazione su strada del veicolo. …..Le considerazioni sopra esposte portano a concludere che il veicolo oggetto del presente procedimento avrebbe dovuto essere venduto al prezzo al quale effettivamente è stato venduto, ma senza che su di esso fossero presenti difetti di sorta. O almeno non quelli legati alla sicurezza che sono stati visionati da parte del sottoscritto CTU. Si segnala, infine, che il valore di mercato del veicolo dato in Allegato D ) e il costo di riparazione dato in
Allegato E ) non tengono conto del fatto che la vettura soffre dei danni rivenienti da un sinistro stradale, per via dei quali, anche se fosse riparata secondo l'offerta di riparazione in Allegato E ), comunque essa non potrebbe circolare in sicurezza prima della riparazione. Pertanto, la necessità di effettuare gli interventi di riparazione elencati in Allegato E )
Pag. 9 di 11 era sostanzialmente NON prevedibile e il prezzo di vendita pagato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere riferito a un veicolo sostanzialmente in ordine di marcia senza i difetti accertati.”
A fronte di tali considerazioni può certamente dirsi sussistente il difetto di conformità, a prescindere dalla coincidenza di taluni vizi rilevati con quelli segnalati nell'atto di vendita . Non può dunque accogliersi la tesi per cui la era perfettamente informata dello stato dell'autovettura ed il Pt_1
prodotto consegnato conforme a quello oggetto dell'accordo.
La domanda di risoluzione – peraltro a fronte di vizi comunque gravi anche in termini economici rispetto al valore dell'affare – può dunque essere accolta unitamente a quella di restituzione dle prezzo.
Una sostituzione o riparazione stante la gravità era infatti impraticabile 8 ne comunque risulta esser stata offerta) dando diritto all'immediata risoluzione ex art 135 bis lett.c cod. consumo
Il danno documentato può invece essere riconosciuto – quale danno emergente – nelle spese sostenute in ragione dell'acquisto medesimo (
500,00 per trasporto e 408,70 per sostituzione batteria) la restante documentazione risultando invece generica e non idonea a supportare le ulteriori richieste ( cfr doc.17 attrice)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su parametri medi sulla base del decisum e le spese di CTU vanno poste integralmente a carico della soccombente
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
ritenuta la propria competenza e previo accertamento dell'inadempimento lamentato
PRONUNCIA la risoluzione del contratto di compravendita tra le parti
CONDANNA alla restituzione in favore dell'attrice della CP_1
somma di euro 5800,00 quale prezzo pagato per l' acquisto dell'auto
CONDANNA alla restituzione dell'autovettura a Parte_1 CP_1
[... a spese di quest'ultima
CONDANNA al risarcimento del danno pari ad euro 908.70 CP_1
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente CP_1
giudizio pari ad euro 5.077,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre spese di CTU come liquidate da separato decreto
Così deciso il 20.12..2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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