Art. 26.
Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' consentito anche per il personale appartenente alle carriere direttive.
Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' consentito anche per il personale appartenente alle carriere direttive.