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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
IA IO, EL
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10278/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - partita iva resistente
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13041/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. 631, relativo all' IMU, annualità 2021, con un importo pari a € 20.729,91.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'accertamento prodromico;
l'omessa motivazione dell'atto impugnato;
l'errata determinazione dei valori accertati dall'Ufficio ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la Resistente_1 spa controdeducendo la regolare conoscenza delle rendite attribuite da parte della ricorrente;
la regolare motivazione dell'atto quivi impugnato.
Parte resistente controdeduceva la sussistenza di giudizi promossi dalla ricorrente avverso avvisi di accertamento analoghi al presente in relazione alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, e 2020 sono stati respinti dalla Commissione Tributaria di Roma;
controdeduceva altresì che in relazione agli immobili di categoria D8 - la rendita è stata determinata sulla base della procedura DOCFA attivata dalla stessa ricorrente,
e che questa non ha provveduto ad impugnare la rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio;
la correttezza e legittimità delle rendite attribuite da parte resistente ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'adita Commissione si è pronunciata per annualità precedenti nella medesima materia in senso sfavorevole alla ricorrente, ed in particolare la Corte ha osservato che "L
'IMU si calcola applicando una aliquota calcolata su un determinato valore del bene che trae origine dalla rendita catastale;
il Supremo Collegio anche di recente (cfr. Cass. 18998/19) ha ribadito che "questa Corte (Cass. 25550/2014) ha precisato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la quale la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale. Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, quest'ultimo diviene definitivo, non potendosi estendere l'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con, adesione, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto quale attributivo della rendita catastale". La rendita attribuita agli immobili, e dunque il valore alla base del calcolo dell'imposta, è divenuto definitivo in assenza di autonoma impugnazione;
tale rilievo assorbe (anche nell'ipotesi in esame, ndr.) tutte le censure sollevate dalla ricorrente
(... )".
Pertanto, la Corte osserva che parte ricorrente non ha impugnato la nuova rendita attribuita dall'Ufficio rendendola definitiva e conseguentemente impossibilitata a sollevare eccezioni sulla rendita in questa sede stante la sua definitività. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a € 1.500,00 oltre accessori di legge in favore di Resistente_1 Spa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso .Condanna la ricorrente alle spese, liquidate in €1500,00 oltre accessori di legge in favore di Resistente_1 spa.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
IA IO, EL
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10278/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - partita iva resistente
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13041/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. 631, relativo all' IMU, annualità 2021, con un importo pari a € 20.729,91.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'accertamento prodromico;
l'omessa motivazione dell'atto impugnato;
l'errata determinazione dei valori accertati dall'Ufficio ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la Resistente_1 spa controdeducendo la regolare conoscenza delle rendite attribuite da parte della ricorrente;
la regolare motivazione dell'atto quivi impugnato.
Parte resistente controdeduceva la sussistenza di giudizi promossi dalla ricorrente avverso avvisi di accertamento analoghi al presente in relazione alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, e 2020 sono stati respinti dalla Commissione Tributaria di Roma;
controdeduceva altresì che in relazione agli immobili di categoria D8 - la rendita è stata determinata sulla base della procedura DOCFA attivata dalla stessa ricorrente,
e che questa non ha provveduto ad impugnare la rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio;
la correttezza e legittimità delle rendite attribuite da parte resistente ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'adita Commissione si è pronunciata per annualità precedenti nella medesima materia in senso sfavorevole alla ricorrente, ed in particolare la Corte ha osservato che "L
'IMU si calcola applicando una aliquota calcolata su un determinato valore del bene che trae origine dalla rendita catastale;
il Supremo Collegio anche di recente (cfr. Cass. 18998/19) ha ribadito che "questa Corte (Cass. 25550/2014) ha precisato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la quale la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale. Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, quest'ultimo diviene definitivo, non potendosi estendere l'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con, adesione, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto quale attributivo della rendita catastale". La rendita attribuita agli immobili, e dunque il valore alla base del calcolo dell'imposta, è divenuto definitivo in assenza di autonoma impugnazione;
tale rilievo assorbe (anche nell'ipotesi in esame, ndr.) tutte le censure sollevate dalla ricorrente
(... )".
Pertanto, la Corte osserva che parte ricorrente non ha impugnato la nuova rendita attribuita dall'Ufficio rendendola definitiva e conseguentemente impossibilitata a sollevare eccezioni sulla rendita in questa sede stante la sua definitività. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a € 1.500,00 oltre accessori di legge in favore di Resistente_1 Spa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso .Condanna la ricorrente alle spese, liquidate in €1500,00 oltre accessori di legge in favore di Resistente_1 spa.