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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/05/2024, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
RG n. 2430 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 parte opponente ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana
Sgobbo;
E
CP_1 parte opposta resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Harald
Bonura;
all'esito della udienza del 14 maggio 2024 svolta mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
sentenza
Respinge il ricorso in opposizione;
Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 6699,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 246/2023, emesso in data 19.5.2023 dal Giudice del
Lavoro di Frosinone in favore della parte oggi resistente
1 all'opposizione, per il pagamento della somma di CP_1 euro 70.033,28 a titolo di contributi non versati degli anni 2009-
2021, oltre interessi e sanzioni.
Nel precedente ricorso monitorio la aveva esposto CP_1 che il sig. è stato volontariamente iscritto all'albo Parte_1 professionale dei geometri di Frosinone dall'1.1.1967. L'iscrizione all'albo professionale determina, ai sensi dell'art. 1 L. 37/1967 e art. 5 dello Statuto della l'automatica iscrizione alla CP_1 previdenza di categoria con l'obbligo di versare la contribuzione minima. Il sig. è stato quindi iscritto d'ufficio alla Pt_1 [...] dopo che quest'ultima ha accertato sia la sua iscrizione CP_1 all'albo professionale dei geometri sia la qualità di socio e amministratore unico della e di amministratore Controparte_2 delegato della società Parte_2 Controparte_3 che svolgono attività oggettivamente collegate con le competenza e conoscenza tecniche dei geometri.
A sostegno della opposizione ha osservato di aver Parte_1 cessato l'attività di geometra a decorrere dal 31.12.2016 e di percepire dal 2016 un trattamento pensionistico di vecchiaia.
L'opponente ha così negato la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo per gli anni dal 2016 al 2021.
Per questi motivi
l'opponente ha chiesto la revoca del d.i. opposto.
Si è costituita la e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato. La ha osservato che l'opponente non ha CP_1 contestato l'esistenza del debito contributivo per gli anni dal 2009 al 2015. Per quanto riguarda i contributi dal 2016 al 2021 la convenuta ha affermato che l'iscrizione all'albo professionale determina l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria e l'obbligo di versare la contribuzione minima, che è dovuta da tutti gli iscritti agli albi anche a prescindere dall'effettivo e/o continuativo esercizio della professione. Ciò pur nell'ipotesi di conseguimento di un trattamento pensionistico dal momento che lo status di pensionato non esclude la possibilità di esercitare l'attività
2 professionale. Ha richiamato a supporto numerosi precedenti della
S.C. (tra l'altro Cass. n. 1410 del 2022, n. 28188 del 2022, n.
25363 del 2023, n. 17823 del 2023, n. 6694 del 2023, n. 318 del
2023, n. 28118 del 2021).
Sul contradditorio così instaurato, la causa ritenuta documentalmente istruita è stata discussa mediante scambio di note scritte e poi decisa con separata sentenza.
L'opposizione proposta è infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto riguarda i contributi dovuti dal sig.
alla per gli anni dal 2009 al 2021. Parte_1 CP_1
L'opponente non ha contestato l'esistenza del proprio debito per i contributi relativi al periodo dal 2009 al 2015. Ha dedotto che in data 31.12.2016 ha cessato l'attività di geometra e che nel 2016 ha iniziato a percepire la pensione, con conseguente venir meno dell'obbligo contributivo. Ha quindi negato la sussistenza del suo debito per contributi relativi al periodo dal 2016 al 2021.
L'opponente ha prodotto a supporto una attestazione di cessazione della partita iva dal 31.12.2016 e una schermata con indicati i dati della sua pensione di vecchiaia corrisposta con decorrenza dal
1.4.2016 (doc. 2 e 3 del ricorso in opposizione).
Si ritiene che le allegazioni e produzioni descritte siano inidonee ad escludere l'obbligo contributivo dell'opponente.
La S.C. ha affermato che “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione Parte_3 minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di
3 cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass.
n. 4568 del 2021).
La S.C. ha richiamato la disciplina legislativa di riferimento, in particolare la legge 4 febbraio 1967, n. 37 (Riordinamento della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali) secondo cui sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri) e la Legge 20 ottobre 1982, n. 773
(Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) che ha distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla
Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività CP_1 svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione CP_1 degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
La S.C. ha osservato che “nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_1 iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata CP_1 produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche
4 nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Il sistema regolamentare della non ha esteso l'obbligo di iscrizione a CP_1 nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione” (Cass. 4568 del CP_1
2021 cit.).
I principi descritti sono stati ribaditi in numerose pronunce della
S.C. (Cass. n. 28188 del 2022, ord. n. 25363 del 2023, n.
17823/2023, n. 15840/2023, n. 6694 del 2023, n. 4155 del 2023, n.
318 del 2023, n. 35910 del 2022, n. 7820 del 2022, n. 4861 del
2022, n. 35481 del 2021, n. 28118 del 2021) e della giurisprudenza di merito (cfr. tra l'altro Corte di Appello di Roma del 3.10.2023, del
18.07.2023, del 9.06.2023).
Nella specie è pacifico che nel periodo in contestazione (dal 2009 al 2021) il sig. era iscritto all'albo professionale dei Parte_1 geometri. E' stato di conseguenza iscritto alla con CP_1 obbligo di pagamento della contribuzione minima, dovuta da tutti gli iscritti agli albi a prescindere dall'effettivo esercizio della professione (cfr. doc. 2, 4 e 5 della memoria della . CP_1
Il sig. , peraltro, negli anni in esame era anche socio e Pt_1 amministratore unico della e amministratore Controparte_4 delegato della SO.GE.I.A.S. società Controparte_5 che svolgono attività collegate con le competenze e conoscenze tecniche dei geometri. Ciò fa presumere l'utilizzo, da parte dell'opponente, delle proprie competenze e conoscenze specifiche nell'ambito della gestione delle società predette che operano in settori contigui a quelli del professionista.
5 E' privo di rilievo che l'opponente non abbia percepito alcun compenso per lo svolgimento della attività gestoria. In presenza della iscrizione all'albo, è automatica l'iscrizione alla cassa con l'obbligo di versare la contribuzione minima, anche in mancanza di redditi.
Per questi motivi
l'opposizione va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 246/2023.
Le spese di lite sono poste a carico del sig. in base Parte_1 alla regola della soccombenza.
Questi i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 14 maggio 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 parte opponente ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana
Sgobbo;
E
CP_1 parte opposta resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Harald
Bonura;
all'esito della udienza del 14 maggio 2024 svolta mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
sentenza
Respinge il ricorso in opposizione;
Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 6699,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 246/2023, emesso in data 19.5.2023 dal Giudice del
Lavoro di Frosinone in favore della parte oggi resistente
1 all'opposizione, per il pagamento della somma di CP_1 euro 70.033,28 a titolo di contributi non versati degli anni 2009-
2021, oltre interessi e sanzioni.
Nel precedente ricorso monitorio la aveva esposto CP_1 che il sig. è stato volontariamente iscritto all'albo Parte_1 professionale dei geometri di Frosinone dall'1.1.1967. L'iscrizione all'albo professionale determina, ai sensi dell'art. 1 L. 37/1967 e art. 5 dello Statuto della l'automatica iscrizione alla CP_1 previdenza di categoria con l'obbligo di versare la contribuzione minima. Il sig. è stato quindi iscritto d'ufficio alla Pt_1 [...] dopo che quest'ultima ha accertato sia la sua iscrizione CP_1 all'albo professionale dei geometri sia la qualità di socio e amministratore unico della e di amministratore Controparte_2 delegato della società Parte_2 Controparte_3 che svolgono attività oggettivamente collegate con le competenza e conoscenza tecniche dei geometri.
A sostegno della opposizione ha osservato di aver Parte_1 cessato l'attività di geometra a decorrere dal 31.12.2016 e di percepire dal 2016 un trattamento pensionistico di vecchiaia.
L'opponente ha così negato la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo per gli anni dal 2016 al 2021.
Per questi motivi
l'opponente ha chiesto la revoca del d.i. opposto.
Si è costituita la e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato. La ha osservato che l'opponente non ha CP_1 contestato l'esistenza del debito contributivo per gli anni dal 2009 al 2015. Per quanto riguarda i contributi dal 2016 al 2021 la convenuta ha affermato che l'iscrizione all'albo professionale determina l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria e l'obbligo di versare la contribuzione minima, che è dovuta da tutti gli iscritti agli albi anche a prescindere dall'effettivo e/o continuativo esercizio della professione. Ciò pur nell'ipotesi di conseguimento di un trattamento pensionistico dal momento che lo status di pensionato non esclude la possibilità di esercitare l'attività
2 professionale. Ha richiamato a supporto numerosi precedenti della
S.C. (tra l'altro Cass. n. 1410 del 2022, n. 28188 del 2022, n.
25363 del 2023, n. 17823 del 2023, n. 6694 del 2023, n. 318 del
2023, n. 28118 del 2021).
Sul contradditorio così instaurato, la causa ritenuta documentalmente istruita è stata discussa mediante scambio di note scritte e poi decisa con separata sentenza.
L'opposizione proposta è infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto riguarda i contributi dovuti dal sig.
alla per gli anni dal 2009 al 2021. Parte_1 CP_1
L'opponente non ha contestato l'esistenza del proprio debito per i contributi relativi al periodo dal 2009 al 2015. Ha dedotto che in data 31.12.2016 ha cessato l'attività di geometra e che nel 2016 ha iniziato a percepire la pensione, con conseguente venir meno dell'obbligo contributivo. Ha quindi negato la sussistenza del suo debito per contributi relativi al periodo dal 2016 al 2021.
L'opponente ha prodotto a supporto una attestazione di cessazione della partita iva dal 31.12.2016 e una schermata con indicati i dati della sua pensione di vecchiaia corrisposta con decorrenza dal
1.4.2016 (doc. 2 e 3 del ricorso in opposizione).
Si ritiene che le allegazioni e produzioni descritte siano inidonee ad escludere l'obbligo contributivo dell'opponente.
La S.C. ha affermato che “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione Parte_3 minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di
3 cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass.
n. 4568 del 2021).
La S.C. ha richiamato la disciplina legislativa di riferimento, in particolare la legge 4 febbraio 1967, n. 37 (Riordinamento della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali) secondo cui sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri) e la Legge 20 ottobre 1982, n. 773
(Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) che ha distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla
Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività CP_1 svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione CP_1 degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
La S.C. ha osservato che “nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_1 iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata CP_1 produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche
4 nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Il sistema regolamentare della non ha esteso l'obbligo di iscrizione a CP_1 nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione” (Cass. 4568 del CP_1
2021 cit.).
I principi descritti sono stati ribaditi in numerose pronunce della
S.C. (Cass. n. 28188 del 2022, ord. n. 25363 del 2023, n.
17823/2023, n. 15840/2023, n. 6694 del 2023, n. 4155 del 2023, n.
318 del 2023, n. 35910 del 2022, n. 7820 del 2022, n. 4861 del
2022, n. 35481 del 2021, n. 28118 del 2021) e della giurisprudenza di merito (cfr. tra l'altro Corte di Appello di Roma del 3.10.2023, del
18.07.2023, del 9.06.2023).
Nella specie è pacifico che nel periodo in contestazione (dal 2009 al 2021) il sig. era iscritto all'albo professionale dei Parte_1 geometri. E' stato di conseguenza iscritto alla con CP_1 obbligo di pagamento della contribuzione minima, dovuta da tutti gli iscritti agli albi a prescindere dall'effettivo esercizio della professione (cfr. doc. 2, 4 e 5 della memoria della . CP_1
Il sig. , peraltro, negli anni in esame era anche socio e Pt_1 amministratore unico della e amministratore Controparte_4 delegato della SO.GE.I.A.S. società Controparte_5 che svolgono attività collegate con le competenze e conoscenze tecniche dei geometri. Ciò fa presumere l'utilizzo, da parte dell'opponente, delle proprie competenze e conoscenze specifiche nell'ambito della gestione delle società predette che operano in settori contigui a quelli del professionista.
5 E' privo di rilievo che l'opponente non abbia percepito alcun compenso per lo svolgimento della attività gestoria. In presenza della iscrizione all'albo, è automatica l'iscrizione alla cassa con l'obbligo di versare la contribuzione minima, anche in mancanza di redditi.
Per questi motivi
l'opposizione va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 246/2023.
Le spese di lite sono poste a carico del sig. in base Parte_1 alla regola della soccombenza.
Questi i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 14 maggio 2024 Il Giudice del Lavoro
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