Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2013, proposto da
Nautica Tito Group S.n.c. di NE e SC Sigismondi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Leonardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Riccardo Leonardi, in Ancona, corso Stamira, 49;
contro
Autorità Portuale di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Nautiservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Maria Stecconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Edoardo Stecconi, in Ancona, piazza Cavour, 2;
per l'annullamento
dell'avviso di pubblicazione ex art. 18 D.P.R. 15.2.1952 n.328 come modificato dal D.P.R. n. 1085 del 18.4.1973 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione emesso dall'Autorità Portuale di Ancona, avente ad oggetto la concessione demaniale di un'area costituita da due pontili in muratura di facile rimozione per un'area di mq 336,00;
di ogni atto anteriore e consequenziale, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Ancona e di Nautiservice S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LF IU TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della nota in data 11 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della complessità in fatto della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LF IU TA, Presidente, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LF IU TA |
IL SEGRETARIO